Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 9 dicembre 2016

(Gu 22 dicembre 2016, n. 298)

Attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione n. 2002/358/Ce del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2008, relativo all'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali, come modificato dal decreto ministeriale 22 gennaio 2013, che indica l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) quale soggetto deputato al coordinamento tecnico di detto Registro per la parte agricola;

Visto il regolamento (Ce) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce;

Vista la decisione n. 529/2013/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività;

Visto il regolamento delegato (Ue) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista la legge del 3 maggio 2016, n. 79, Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale, tra i quali l'"Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012", e in particolare gli articoli 5 e 6 che disciplinano, rispettivamente, la gestione, l'archiviazione e l'aggiornamento delle informazioni relative al Sistema nazionale in materia di politiche e proiezioni, e il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 79 del 2016 le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle predette informazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che disciplina la rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici utili anche ai fini della realizzazione dell'inventario nazionale dei gas serra, curato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito Ispra) per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota prot. n. 24078/Gab del 9 novembre 2016 con la quale è stata chiesta la valutazione di competenza al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, della legge n. 79 del 2016;

Acquisita la nota n. 25919/Gab del 29 novembre 2016 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha comunicato le proprie osservazioni;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i tempi con i quali i Ministeri interessati, in particolare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, collaborano alla raccolta delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, della legge 3 maggio 2016, n. 79.

2. Ai fini di cui al comma 1, le informazioni sono trasmesse dai Ministeri interessati, secondo quanto previsto ai successivi articoli, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e all'Ispra.

Articolo 2

Informazioni di cui al Capo 3 del Regolamento (Ue) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento (Ue) n. 525/2013, relative alle emissioni e all'assorbimento dei gas a effetto serra, entro il 15 settembre di ogni anno, i Ministeri interessati, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano all'Ispra tramite PEC i dati di cui all'allegato I di propria competenza.

2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato I, sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'Ispra, con i Ministeri interessati.

Articolo 3

Informazioni di cui al Capo 5 del Regolamento (Ue) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni e delle proiezioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (Ue) n. 525/2013, rispettivamente, in materia e di politiche e misure, e riguardanti emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, i Ministeri interessati, anche avvalendosi dei loro enti controllati, comunicano all'Ispra tramite PEC, ogni due anni, i dati di cui all'allegato II di propria competenza.

2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato II, sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'Ispra, con i Ministeri interessati.

3. La prima comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni due anni entro il 30 novembre.

Articolo 4

Informazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento (Ue) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui all'articolo 16, del Regolamento (Ue) n. 525/2013, in materia di sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'allegato III di propria competenza.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi tramite Pec entro il 30 giugno di ogni anno secondo il formato concordato dalla Commissione europea e dagli organi della Convenzione Unfccc.

Articolo 5

Informazioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (Ue) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (Ue) n. 525/2013, in materia di uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'allegato IV di propria competenza.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi tramite PEC entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 9 dicembre 2016

Allegato I

Informazioni in merito alla predisposizione degli inventari dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2

1. Ministero dello sviluppo economico:

a. per il settore "energia": Dati di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e calore per combustibile e utilizzo;

b. per il settore "Processi industriali e utilizzo di prodotti": Dati di produzione, composizione delle materie prime e informazioni sui processi tecnologici;

c. per il settore "emissioni fuggitive da combustibili": Consumi e perdite di gas dalla rete di distribuzione;

d. per il settore "agricoltura": Tipologia di alimentazione ai digestori, perdite di biogas dei digestori, biogas bruciato in torcia.

2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a. per il settore "trasporti": Parco veicoli circolanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

b. per il settore "trasporti": Flussi e velocità di traffico al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali:

a. per il settore "agricoltura": Dati sulle consistenze di bestiame, sulle superfici e produzioni agricole, secondo il dettaglio concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, sulle razioni alimentari del bestiame in allevamento, sulla produzione di latte e relativo contenuto di grasso per categoria di bestiame;

b. per il settore "destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (Lulucf)": Base di dati relativi alle aree percorse da incendi per tutte le regioni e informazioni connesse ai singoli eventi;

c. per i settori "destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (Lulucf)" e "agricoltura": Superfici con dettaglio regionale delle tipologie di pratiche agricole da utilizzare ai fini della contabilizzazione delle attività di Gestione di terreni coltivati (Cm) e Gestione dei pascoli (Gm);

d. per i settori "destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (Lulucf)" e "agricoltura": Valori di contenuto organico di suolo (Soc) e relativi fattori correttivi (Flu, Fmg, Fi) relative ai terreni soggetti alle coltivazioni, con disaggregazione per tipologia di pratica agricola da utilizzare ai fini della contabilizzazione delle attività di Gestione di terreni coltivati (Cm) e Gestione dei pascoli (Gm);

e. per i settori "destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (Lulucf)" e "agricoltura": ove opportuno, eventuali altri dati inerenti le singole "key categories" dei settori considerati;

f. per il settore "destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e selvicoltura (Lulucf)": dati relativi alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio forestale italiano, cosi' come determinato dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (Infc).

4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

a. per i settori "agricoltura" e "rifiuti": dati relativi alle superfici di spandimento fanghi;

b. per il settore "processi industriali e utilizzo di prodotti": dati di produzione di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria.

Allegato II

Informazioni in merito alle politiche e misure e proiezioni di cui all'articolo 3

1. Ministero dello sviluppo economico, relativamente ai settori dell'approvvigionamento energetico, del consumo energetico, dei trasporti e dei processi industriali:

a. elenco delle misure implementate (corredate dei dati di base energetici), adottate e previste ai fini di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra; in particolare l'elenco include tutte le misure rendicontate all'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 2009/28/Ue;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. dati di scenari energetici.

2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente al settore dei trasporti:

a. elenco delle misure implementate, adottate e previste ai fini della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini della riduzione dei consumi energetici delle emissioni da gas serra;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. dati di scenario in materia emissiva ed energetica.

3. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relativamente ai settori dell'agricoltura e delle attività forestali:

a. elenco delle misure implementate, adottate e previste al fine di ridurre le emissioni da gas serra;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini di ridurre le emissioni da gas serra;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. ipotesi di sviluppo delle attività del settore agricolo in materia emissiva ed energetica.

4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

a. elenco delle misure implementate, adottate e previste ai fini della gestione dei rifiuti, dell'economia circolare, del miglioramento della qualità dell'aria, per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra, per ridurre l'uso dei composti fluorurati ed ai fini di regolare e monitorare i cambiamenti dell'uso del suolo anche con riferimento agli incendi;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. dati di scenario in materia emissiva (inclusi i gas nocivi) ed energetica

Allegato III

Informazioni in materia di sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 4

1. Ministero dell'economia e delle finanze:

a. informazioni sui flussi finanziari basati sui cosiddetti "marcatori di Rio" per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici, introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Ocse;

b. informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici;

c. informazioni sui flussi finanziari privati mobilizzati, incluse informazioni sulle definizioni e le metodologie usate per determinare le cifre;

d. informazioni sul sostegno alle attività di mitigazione, adattamento, sviluppo di capacità e trasferimento tecnologico e, se possibile, informazioni indicanti se le risorse finanziarie sono nuove e aggiuntive.

2. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

a. informazioni sui flussi finanziari basati sui cosiddetti "marcatori di Rio" per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici, introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Ocse;

b. informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici;

c. informazioni sui flussi finanziari privati mobilizzati, incluse informazioni sulle definizioni e le metodologie usate per determinare le cifre;

d. informazioni sul sostegno alle attività di mitigazione, adattamento, sviluppo di capacità e trasferimento tecnologico e, se possibile, informazioni indicanti se le risorse finanziarie sono nuove e aggiuntive.

Allegato IV

Informazioni in materia di uso dei proventi della vendita delle aste e dei crediti derivanti da progetti di cui all'articolo 5

1. Ministero dello sviluppo economico:

a. comunicazione dell'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, indicando, in particolare, l'ammontare dei proventi impegnati ed esborsati e non ancora, utilizzati specificando a quale anno di competenza si riferiscono;

b. ove disponibili i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra.

2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a. comunicazione dell'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, limitatamente al settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, indicando, in particolare, l'ammontare dei proventi impegnati ed esborsati e non ancora, utilizzati specificando a quale anno di competenza si riferiscono.

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