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Decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4

BSE - Indennità per la distruzione del materiale - Articoli 1, 2 e 3

N.d.R.: il decreto in questione non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale 28 gennaio 2002 n. 23, come comunicato dal Ministero della giustizia sulla Gazzetta ufficiale 30 marzo 2002 n. 76.

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4

(Gu 28 gennaio 2002 n. 23)

Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(omissis)

Articolo 1

1. A decorrere dal 1 maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: "decreto-legge n. 1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:

a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.

3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1 gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1 gennaio al 31 marzo 2002; dal 1 maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.

4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, è esteso fino al 30 giugno 2001.

5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.

Articolo 2

1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

 

Articolo 3

1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonché per le indennità e gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del decreto-legge n. 1 del 2001, nonché le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia, e per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui al citato articolo 7-bis, comma 1, è incrementato di 31,331 milioni di euro.

2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(omissis)

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