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DecisioneCommissione Ce n. 2002/151/Ce

Direttiva 2000/53/Ce - Veicoli fuori uso - Requisiti minimi per il certificato di rottamazione

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 19 febbraio 2002, n. 2002/151/Ce

(Gu delle Comunità europee 21 febbraio 2002 n. L 50)

Decisione della Commissione del 19 febbraio 2002 relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/53/Ce consente la cancellazione dal registro automobilistico solo su presentazione di un certificato di rottamazione.

(2) Per consentire alle autorità competenti di riconoscere e di accettare reciprocamente i certificati di rottamazione rilasciati in altri Stati membri, la direttiva 2000/53/Ce stabilisce che la Commissione istituisca i requisiti minimi per il certificato di rottamazione.

(3) I requisiti minimi servono a individuare con certezza l'identità e le coordinate dell'impianto di trattamento, dell'autorità competente e del detentore del veicolo, nonché una serie di informazioni riguardanti il veicolo medesimo.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/Cee del Consiglio,

 

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/Ce contiene almeno le informazioni di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato

Requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/Ce

1. Nome e indirizzo, firma e numero di registrazione o identificazione1 dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato.

2. Nome e indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/Ce) per gli stabilimenti o le imprese che rilasciano il certificato di rottamazione.

3. Se il certificato viene rilasciato da un produttore, un distributore o un operatore addetto alla raccolta per conto di un impianto di trattamento autorizzato, nome, indirizzo e numero di registrazione o identificazione2 dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato.

4. Data di rilascio del certificato di rottamazione.

5. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del veicolo [allegare il documento di immatricolazione o una dichiarazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato che attesti la distruzione del documento di immatricolazione3 ].

6. Classe, marca e modello del veicolo.

7. Numero di identificazione del veicolo (telaio).

8. Nome, indirizzo, nazionalità e firma del detentore o del proprietario del veicolo consegnato.

Note ufficiali

1. È possibile derogare a questo requisito se il sistema di registrazione o identificazione nazionale non prevede l'attribuzione di tale numero.
2. È possibile derogare a questo requisito se il sistema di registrazione o identificazione nazionale non prevede l'attribuzione di tale numero.
3. È possibile derogare a questo requisito se viene utilizzato un sistema elettronico che non fornisce un documento di immatricolazione su carta.
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