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Milano, 9 ottobre 2012

Gli incentivi 2013 per gli impianti alimentati da rifiuti ai sensi del Dm 6 luglio 2012

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Energia | Energie rinnovabili | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Recupero energetico / Incenerimento

 

Il Dm 6 luglio 2012 riserva notevole attenzione alle modalità di incentivazione degli impianti che utilizzano rifiuti come combustibile. Non è sempre lineare la logica che collega i singoli temi, collocati in diversi punti del decreto e degli allegati. La difficoltà deriva dal fatto che sia le tipologie di impianti che le tipologie di rifiuto che li alimentano sono numerose e spesso sovrapposte.

 

Qui ci interessa in particolare esaminare il caso degli impianti ibridi che effettuano incenerimento con recupero energetico. È necessario ricordare che in passato tali impianti sono stati incentivati secondo le regole del Cip6, più volte prorogate anche dopo la prevista cessazione.

In pratica, solo teoricamente o solo molto parzialmente tali impianti sono rientrati a far parte della "normale" incentivazione tramite Certificati Verdi (incentivi alla quota di energia prodotta con rifiuti biodegradabili) o tramite Certificati Bianchi (incentivi alla cogenerazione).

Rispetto al sistema dei Certificati Verdi, va notato che tra gli elementi caratterizzanti del nuovo meccanismo vi è una specifica molto più dettagliata delle provenienze dei flussi di rifiuti ammessi all'incentivazione.

Il Dm 18 dicembre 2008 che ha introdotto i Certificati Verdi – ora anch'essi in via di estinzione – all'art. 19, comma 2 – recita:

"... la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani."

 

Definizioni e terminologia

Rifiuti urbani e rifiuti speciali

Per i non esperti, occorre ricordare che i rifiuti, si suddividono in due grandi categorie: i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. Sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali possono essere "non pericolosi" o pericolosi (quest'ultima classificazione, tuttavia, in questa sede non interessa).

Il Dlgs 152/2006 definisce così le due categorie (articolo 184 commi 1 e 2):

"Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità...;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni..."

 

"Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali... ;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo ...;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque ...;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie."

 

Rifiuti "a valle della raccolta differenziata"

Storicamente, con raccolta differenziata si è sempre inteso riferirsi alle raccolte messe in atto dai Comuni competenti. E in effetti, fino al 25 dicembre del 2010, il Dlgs 152/2006 la definiva come "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee ....".

Tale definizione è stata modificata dal Dlgs 205/2010 e oggi suona così: "raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico" (articolo 183, comma 1, lettera p). Come è evidente, dunque, essa è riferita, ora, anche ai rifiuti speciali.

Nota bene: la dizione "a valle della raccolta differenziata" induce spesso i non esperti in confusione, in quanto si è portati a ritenere che ci si riferisca alla parte residuale delle raccolte differenziate. Non è così: i rifiuti a valle delle raccolte sono i rifiuti non soggetti a raccolte differenziate, chiunque sia il soggetto che le gestisce. Come vedremo, le diverse categorie di rifiuti urbani e speciali che entrano nell'ambito dell'incentivazione con diverse modalità non sono mai soggette a raccolte differenziate (e per converso, i rifiuti sottoposti a raccolte differenziate non sono mai passibili di incentivazione per la quota di energia rinnovabile che producono. A meno che, sembra di capire, non vadano a costituire il Css, combustibile solido secondario, come vedremo sotto).

Dal canto loro, sono incentivabili i rifiuti urbani non raccolti in modo differenziato (cioè "a valle della raccolta differenziata") individuati dai CER – codice europeo dei rifiuti – che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 (terra e roccia) e 200203 (altri rifiuti non biodegradabili).

 

Impianto ibrido

Il Dm 6 luglio 2012 si richiama alla definizione base di centrale ibrida fornita dal Dlgs 28/2011 (articolo 2 comma 1, lettera q), per poi distinguere due tipologie cui l'attuale decreto si riferisce in specifico.

 

Dlgs 28/2011 (articolo 2 comma 1, lettera q), "centrali ibride": centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili."

 

Dm 6 luglio 2012 (articolo 2 comma 1)

"Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) e h):

g) "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti': sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili."

 

Riconoscimento della quota biodegradabile

Solo la quota di energia prodotta dalla parte biodegradabile dei rifiuti utilizzati nell'impianto ha diritto all'incentivo. Mentre rispetto agli impianti ibridi alimentati da prodotti e sottoprodotti di origine biologica tale quota è facilmente determinabile, nascono dei problemi quando si parla di impianti alimentati esclusivamente da altri tipi di rifiuti (speciali e soprattutto urbani), che per loro natura contengono in modo misto materiali biodegradabili e non.

 

Valutazione forfettaria

Da molti anni si discute su quali procedure tecniche adottare per stabilire– rispetto alle diverse tipologie di rifiuti e al loro grado di pre-trattamento – un metodo di forfettizzazione della quota biodegradabile delle diverse partite di rifiuti che consenta trasparenza alla attribuzione di incentivi. La ricognizione metodologica è formalmente stata assegnata dalla Finanziaria 2008 al Gse con il supporto tecnico del Cti (Comitato termotecnico italiano), e alla successiva approvazione del Ministro dello Sviluppo economico. Nell'attesa, si è stabilito che la quota di produzione imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso agli incentivi fosse "pari al 51% della produzione complessiva …." L'identica formula ricompare nel Dm 18 dicembre 2008 (Certificati Verdi).

Non essendo mai stato approvato alcun metodo alternativo per la valutazione forfettaria della parte biodegradabile dei rifiuti urbani, è questa la formula ancora vigente, che viene ripresa e sviluppata dal Dm 6 luglio 2012, all'articolo 18 e nell'allegato 2.

L'articolo 18 del Dm 6 luglio 2012 ("Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti") specifica che solo i rifiuti individuati nell'allegato 2 possono essere sottoposti alla valutazione forfettaria.

È l'allegato 2 del citato Dm 6 luglio 2012 a ribadire la percentuale della forfettizzazione: "Fatta salva la facoltà del produttore di richiedere l'applicazione di vigenti procedure analitiche, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta [agli impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili, ndr] ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione netta immessa in rete per tutta la durata di diritto"

 

Nota bene: l'allegato 2 non è interamente dedicato alle specifiche sui rifiuti, che compaiono al punto 6. I primi 5 punti analizzano tutt'altre tematiche, e cioè  i conteggi da eseguire in caso l'impianto sia assoggettato a rifacimenti, ricostruzione, potenziamento ecc.

 

Limiti e precisazioni sulla produzione valutabile forfettariamente

L'articolo 18 del Decreto precisa ancora che le modalità di forfettizzazione degli impianti ricompresi nell'allegato 2 sono applicabili:

  • all'energia prodotta dal 1° gennaio 2013,
  • da impianti alimentati esclusivamente da rifiuti,
  • compresi gli impianti già in esercizio, che hanno avuto l'accesso agli incentivi secondo il Dm 18 dicembre 2008.

 

È dunque chiaramente specificato che non è possibile utilizzare la forfettizzazione per impianti ibridi che utilizzino – insieme ai rifiuti – anche prodotti, sottoprodotti  o combustibili non rinnovabili.

 

 

Valutazione analitica

Sempre secondo l'articolo 18, per i rifiuti non previsti dall'allegato 2, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili dovrà essere calcolata attraverso metodi analitici, sulla base di procedure aggiornate dal GSE, sentito il Cti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nota bene: anche quando ha diritto alla valutazione forfettaria, l'impianto ha sempre comunque la facoltà di procedere alla valutazione analitica.

 

Quali rifiuti godono della forfettizzazione 51%

Godono della forfettizzazione le categorie di rifiuti precisate nell'allegato 2:

 

Individuazione tramite CER (rifiuti urbani)

  • rifiuti urbani "a valle della raccolta differenziata" individuati dai Cer che iniziano con le 4 cifre 20 03:

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

  • i rifiuti urbani "a valle della raccolta differenziata" individuati dai Cer che iniziano con le 4 cifre 20 02 (rifiuti prodotti da giardini e parchi, inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) con esclusione dei Cer 200202 (terra e roccia) e 20 02 03 (altri rifiuti non biodegradabili).

 

Speciali non pericolosi della Tabella 6.A

Rifiuti speciali non pericolosi "a valle della raccolta differenziata" che rientrano nell'elenco riportato in Tabella 6.A.  La somma delle masse di tali rifiuti non deve essere superiore al 30% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua.

Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco, è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 30% sopracitato.

 

Tabella 6.A Rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa (51%), se usati entro certi limiti di quantità

 

Codice Cer Descrizione
02 01 02 Scarti di tessuti animali
02 01 03 Scarti di tessuti vegetali
02 01 04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 Feci animali, urine e letame ( comprese le lettiere usate)
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 Rifiuti della silvicoltura
02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 03 Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01 Scarti di corteccia e sughero
03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, Pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01 Scarti di corteccia e legno
03 03 07 Scarti della separazione meccanica nella produzione
di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di
rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 08 Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura)
contenenti cromo
04 01 09 Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate
08 01 12 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento
o composti dell'argento
09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento
o composti dell'argento
10 01 21 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi
da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 11 20 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici
16 01 03 Pneumatici fuori uso
16 01 19 Plastica
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti
16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
17 02 01 Legno
17 02 03 Plastica
17 06 04 Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01
e 17 06 03
18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
(es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 Compost fuori specifica
19 08 01 Vaglio
19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10 04 Fluff-frazione leggera e polveri, diversi di quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01 Carta e cartone
19 12 04 Plastica e gomma
19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 Prodotti tessili
19 12 10 Rifiuti combustibili
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

 

Nota: i rifiuti conferiti con codice 03 01 99 devono essere identificati con descrizione precisa

 

Css da rifiuti urbani

Combustibile solido secondario (Css di cui all'articolo 183 del Dlgs 152/2006) prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma Uni En 15359 e s.m.i. che abbia un Pci non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione.

 

Css da rifiuti speciali tabella 6.A e rifiuti urbani

Combustibile solido secondario (Css) prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche individuate dalla norma Uni En 15359 e che abbia un Pci non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri.

In questo caso però, la somma delle masse dei rifiuti speciali della Tabella 6.A non può essere superiore al 30% del totale dei rifiuti utilizzati per la produzione del Css. Inoltre la somma complessiva delle masse di Css e rifiuti speciali non pericolosi deve comunque risultare inferiore al 30% del peso totale di tutti i rifiuti trattati su base annua.

 

CDR

  • Il CDR di cui alla norma Uni 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale si considera rientrante nei Css.

 

Altri rifiuti speciali ammessi alla forfettizzazione, ma con diversa percentuale

  • Rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici Cer 180103* 180202*) per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%. Nel caso di impianti dedicati, si assume forfettariamente un Pci pari a 10,5 MJ/kg.

Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari siano trattati congiuntamente ai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei rifiuti sanitari concorre alla percentuale del 30%.

  • Pneumatici fuori uso (codice Cer 16 01 03), per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 35%.

 

Nota bene: il decreto non specifica che gli pneumatici fuori uso concorrono alla percentuale del 30%.

Attenzione: gli pneumatici fuori uso rientrano anche nella tabella 6.A. Non si tratta di una svista, ma di un diverso trattamento riservato alle due categorie. Infatti, se sono "a valle della raccolta differenziata" (cioè fuori della raccolta differenziata, come tutti i rifiuti appartenenti alla tabella) hanno diritto alla forfettizzazione del 51%. Poiché in Italia la raccolta degli pneumatici fuori uso da parte dei produttori è obbligatoria da circa un anno, questo utilizzo extra-raccolte si riferisce prevalentemente ai giacimenti "storici", antecedenti l'obbligo dei produttori. 

Invece, l'inserimento nella categoria degli altri rifiuti speciali ammessi a forfettizzazione in pratica  libera dalla clausola dell'extra-raccolta, dunque ammette anche gli pneumatici fuori uso provenienti da raccolta differenziata. Con il limite di una forfettizzazione pari al 35% — anziché 51% – ma senza il limite del 30%.

Per il momento, si tratta di un caso unico di esenzione dalle regole di base.

 

Superamento del 30%

Ai fini della determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, nel caso in cui la percentuale dei rifiuti speciali della tabella 6A superi il 30%, alla quantità in esubero viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e ai fini dei bilanci di energia a tale quota in esubero viene forfettariamente assegnato un Pci pari a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri.

 

Tipologie di fonti e di impianti rispetto alle modalità di incentivazione

All'articolo 8 comma 4, il decreto stabilisce che: "per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il Gse identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore (...) da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l'impianto:

lettera a): prodotti di origine biologica;

lettera b): sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;

lettera c): rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'allegato 2;

lettera d): rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c)."

 

Ricordiamo questa scansione perché in altri punti del Decreto, e cioè nelle tabelle relative agli importi dell'incentivazione e ai massimi di potenza incentivabile, questa suddivisione si miscela ad altre tipologie di impianto per dar vita a due sole categorie di incentivazione, e cioè:

  • Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d) + biogas, gas di depurazione e gas di discarica + bioliquidi sostenibili
  • Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c).

 

Sono quindi evidenziati e incentivati, come categoria a sé stante, gli impianti alimentati da rifiuti cui è riconosciuta la forfettizzazione del 51% (biomasse della lettera c), mentre tutte le altre biomasse (lettera a, b, d) rientrano in un unico gruppo insieme a biogas, gas di depurazione/discarica e bioliquidi sostenibili.

Il decreto, all'articolo 18, comma 3 precisa che, ai fini dell'incentivazione, anche il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) ricade in quest'ultima categoria mista.

 

Documentazione

Nel caso di riconoscimento forfettario dell'energia imputabile a fonti rinnovabili, il produttore è tenuto a fornire semestralmente al Gse i dati sui quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice Cer, nonché le analisi, rilasciate da laboratori terzi ed effettuate con cadenza almeno semestrale, necessarie per la verifica del rispetto delle norme tecniche, delle quantità e, dove necessario, dei Pci.

 

Qualora non si dia luogo al riconoscimento forfettario, il produttore è tenuto a caratterizzare i rifiuti utilizzati in termini di codici Cer, quantità, Pci poteri calorifici dei rifiuti e del Css sulla base della normativa tecnica Uni-Cti e delle linee guida Cti.

Per il Css deve essere fornita al Gse documentazione atta a evidenziare la provenienza, le caratteristiche e i rifiuti utilizzati per la produzione.

 

Modalità di accesso agli incentivi

Gli impianti ibridi di potenza fino a 5 MW accedono agli incentivi secondo le regole dell'iscrizione ai Registri. Gli impianti ibridi di potenza superiore accedono con le procedure delle Aste al ribasso.

Per potenziamenti, rifacimenti parziali o totali si accede agli incentivi secondo le particolari regole stabilite per questi casi.

 

Massimi di potenza incentivabile (biomasse della lettera c)

Per ognuna delle tre categorie "iscrizione ai Registri", "Aste", "potenziamenti e rifacimenti" sono stabiliti dei massimi di potenza incentivabile, a livello nazionale, per ogni anno. Ci limitiamo a riportare i dati relativi agli impianti alimentati da rifiuti la cui frazione biodegradabile è determinata forfettariamente.

 

Iscrizione a Registro — impianti < 5 MW  (articolo 9, comma 4)

Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali di potenza incentivabile, espressi in MW:

 


2013 2014 2015

MW MW MW
Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile
è determinata forfettariamente
30 0 0

 

Procedura d'asta — impianti > 5 MW  (articolo 12, comma 4)

Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali di potenza, espressi in MW:

 


2013 2014 2015

MW MW MW
Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile
è determinata forfettariamente
350
0 0

 

Rifacimenti totali e parziali (articolo 17, comma 1)

Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali di potenza, espressi in MW:

 


2013 2014 2015

MW MW MW
Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile
è determinata forfettariamente
70 70 70

 

Vita utile degli impianti e incentivi applicati (biomasse della lettera c)

Le tariffe incentivanti di riferimento sono individuate dall'allegato 1 nel caso di nuovi impianti, mentre nell'allegato 2 sono definiti i criteri per il calcolo relativo ai potenziamenti e rifacimenti.

Nota bene: per una corretta valutazione degli incentivi che effettivamente verranno applicati dal GSE in caso di posizionamento utile nei Registri e nelle Aste, è indispensabile la comprensione dell'applicazione dei due meccanismi. Nelle tabelle infatti è indicata la "tariffa incentivante base" che – da sola – potrebbe indurre in confusione. Per gli approfondimenti si vedano le voci corrispondenti  nel menu di sinistra

Qui ci limitiamo a riportare i dati relativi alla vita utile e agli incentivi base da applicare agli impianti ai quali è riservata la valutazione forfettaria.

 

Tariffe nuovi impianti (rifiuti solidi per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente)

 

Potenza Vita utile degli impianti Tariffa
incentivante
base
kW anni €/MWh
1<P≤5000 20 174
P>5000 20 125

 

Tariffa potenziamento

All'energia imputabile al potenziamento, determinata con le modalità riportate nell'allegato 2, viene applicato un incentivo determinato a partire dalle tariffe per i nuovi impianti cui viene applicato il "coefficiente di gradazione D" posto pari a 0,8.

 

Tariffe rifacimenti

All'energia imputabile ai rifacimenti parziali o totali viene applicato un incentivo determinato a partire dalle tariffe per i nuovi impianti cui viene applicato il "coefficiente di gradazione D" determinato con i criteri riportati nell'allegato 2 (si veda la voce "Ricostruzione, potenziamento, ecc" nel menu di sinistra).

Ricordiamo che l'incentivazione dei rifacimenti è concessa esclusivamente a impianti che:

  • sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
  • non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

 

Regioni in emergenza rifiuti

Agli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani ubicati in Regioni in emergenza viene concesso un vantaggio in caso di ricostruzioni parziali o totali. Alla data dell'intervento, ai soli fini della determinazione del periodo di esercizio necessario per il riconoscimento del diritto all'incentivo, la vita utile convenzionale è posta pari a dodici anni (anziché venti).

 

 

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