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Dm Ambiente 23 novembre 2001

Ippc - Comunicazione ex articolo 10, comma 1 del Dlgs 372/99


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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 23 novembre 2001

(So n. 29 alla Gu 13 febbraio 2002 n. 37)

Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Vista la direttiva 96/61/Ce del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", ed, in particolare, l'articolo 10, comma 2, secondo cui i dati e il formato della comunicazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa)" ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1997, n. 335, che ha introdotto il regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/Cee concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale;

Vista la decisione della Commissione europea 2000/479 del 17 luglio 2000 sull'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (Eper, European pollutant emission register) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/Ce e il documento intitolato "Guidance Document on Eper implementation according to Articolo 3 of the Commission Decision of 17 July 2000 (2000/479/Ec)";

Considerato il carattere innovativo del processo che si avvierà con la prima dichiarazione, riguardante i dati dell'anno 2001;

Considerato quindi che la prima dichiarazione servirà anche a sperimentare il procedimento di raccolta dei dati, che si assesterà, qualitativamente, con le dichiarazioni degli anni successivi;

 

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto, conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea, stabilisce i dati, il formato e le modalità della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

Articolo 2

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372/99, ai fini del presente decreto si intende per:

1) Complesso Ippc: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99.

2) Scarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell'aria e nell'acqua.

3) Scarico indiretto: emissione di sostanze nell'acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso Ippc.

4) Validazione: controllo al fine di assicurare la completezza e la consistenza di ogni singola comunicazione e dell'insieme delle comunicazioni, in conformità al presente decreto.

5) Autorità competenti in materia di comunicazione: per gli impianti sottoposti a procedura di Via nazionale la comunicazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Servizio Via — e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; per gli altri impianti la comunicazione è trasmessa alla Regione interessata o alle Province autonome di Trento e di Bolzano a all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Articolo 3

Dati e formato della comunicazione

1. I dati ed il formato della comunicazione di cui all'articolo 1 sono stabiliti negli allegati 1 e 2, contenenti le Linee guida e il Questionario per la dichiarazione delle emissioni.

Articolo 4

Modalità e scadenze della comunicazione

1. Tutti i gestori di complessi Ippc comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 372/99 e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata Anpa, secondo le modalità indicate all'articolo 3, entro il 1 giugno del 2002, i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001.

1. Tutti i gestori dei complessi Ippc, che superino i valori di soglia, di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell'allegato 1 del presente decreto, entro il 1° giugno 2002 devono comunicare all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 372/99 ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all'anno 2002.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2003, tutti i gestori di complessi Ippc le cui emissioni superano i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, comunicano all'autorità competente di cui al comma 1 e all'Anpa, secondo le modalità indicate all'articolo 3, i dati relativi all'anno precedente.

3. Le autorità competenti di cui al comma 1, diverse dall'autorità statale, trasmettono all'Anpa, previa validazione, le comunicazioni relative all'anno precedente, entro il 30 settembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi.

4. I gestori di complessi Ippc e le autorità competenti di cui al precedente comma trasmettono i dati previsti dal presente articolo all'Anpa per via telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.

5. L'Anpa elabora e trasmette i dati di cui al presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito denominato Ministero, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001, ed entro il 30 novembre di ogni anno per quanto riguarda i dati relativi agli anni successivi. La trasmissione è effettuata anche ai fini del successivo invio dei dati alla Commissione europea.

Articolo 5

Pubblicità dei dati

1. L'Anpa e il Ministero assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui al presente decreto, anche attraverso l'istituzione di un Inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti, aperto alla consultazione secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.

Articolo 6

Revisione ed aggiornamento

1. Entro il 2004, alla luce del primo ciclo di comunicazione dei dati alla Commissione europea e degli sviluppi concernenti il Registro europeo delle emissioni inquinanti, l'Anpa può sottoporre al Ministero proposte di revisione delle Linee guida e del Questionario allegati al presente decreto e delle modalità di comunicazione, anche ai fini di integrare le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2001

Allegato 1

 

Allegato 1

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Allegato 2

Allegato 2

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 110 KB


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