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Normativa Vigente

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 29 agosto 2016

(Gu 14 ottobre 2016 n. 241)

Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Visto l'articolo 117, comma 2, lettere e) e s), della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000/60/Ce, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, così come modificata dalla direttiva 2008/32/Ce dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del consiglio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Visto in particolare l'articolo 61, comma 1, della citata legge n. 221 del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";

Rilevato altresì che, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce e degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è necessario garantire la tutela della risorsa attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio "chi inquina paga";

Considerato che il servizio idrico integrato è, ai sensi dell'articolo 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti;

Considerato che il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità della gestione in quanto pregiudica l'equilibrio economico finanziario della stessa mettendo a rischio la qualità e l'erogazione del servizio e che pertanto si rende necessario adottare misure contenitive del fenomeno;

Considerato che l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso deve tener conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

Considerato che il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in 50 litri per abitante al giorno, tenendo conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo minimo vitale in 40 litri a persona al giorno nel documento della Division for sustainable development "Rio 2012 issue briefs-water";

Considerato che, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, è importante sostenere le utenze disagiate con strumenti tariffari idonei in grado anche di garantire il principio del chi inquina paga, il principio della copertura dei costi al fine di tutelare la sostenibilità economico finanziaria della gestione del servizio e la sostenibilità per le altre utenze del servizio;

Considerato che l'articolazione tariffaria per l'uso domestico prevede tariffe crescenti per scaglioni di consumo, tenendo conto di una tariffa agevolata per il quantitativo minimo vitale e per le utenze domestiche con documentato stato economico disagiato la gratuità del quantitativo minimo vitale;

Considerato che alle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità;

Considerato che, ai fini del contenimento della morosità, il quantitativo minimo vitale non può essere esteso alle utenze domestiche non in condizioni economiche disagiate in quanto verrebbe meno l'effetto incentivante della politica tariffaria a un uso razionale della risorsa e i costi conseguenti sarebbero eccessivamente onerosi e finirebbero per gravare sulla generalità degli utenti virtuosi ed anche sugli utenti in condizioni economiche disagiate;

Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, ad assicurare, ai sensi dell'articolo 61 della legge n. 221 del 2006, che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e il quantitativo minimo agli utenti morosi non disalimentabili, ovvero con documentato stato economico disagiato, attraverso meccanismi endotariffari;

Vista la nota dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata resa nella seduta del 21 luglio 2016, n. 95/CU;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Articolo 1

Principi generali

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato sulla base di quanto disciplinato dal presente decreto nel rispetto dei principi dell'uguaglianza, della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza, del rispetto del principio di reciprocità negli obblighi contrattuali, della tutela delle tipologie di utenza, della sostenibilità economico finanziaria della tariffa e della copertura dei costi efficienti del servizio e degli investimenti e dei costi ambientali e della risorsa.

2. Sulla base dei principi di cui al comma 1 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le condizioni contrattuali che devono essere previste per la regolazione del rapporto fra gestore e utente improntate ai principi della buona fede, della correttezza e diligenza nell'ambito dell'esecuzione delle reciproche obbligazioni.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.

Articolo 2

Misure per il contenimento della morosità

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai fini del contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato nel rispetto dei diritti dell'utente e tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, disciplina almeno:

a) le modalità e le tempistiche di lettura e autolettura dei contatori;

b) le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi;

c) la periodicità e le modalità di fatturazione;

d) le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati;

e) le modalità di gestione dei reclami;

f) le modalità di gestione delle controversie;

g) le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità;

h) le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.

Articolo 3

Utenze morose non disalimentabili

1. In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio a:

a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;

b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a tutti gli utenti domestici residenti è garantito l'accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata. Sono altresì previste adeguate forme di comunicazione all'utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al fine di garantire l'accesso al quantitativo minino vitale e di salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa.

Articolo 4

Morosità e fornitura del servizio

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell'utente che la sospensione del servizio sia applicata:

a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all'articolo 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall'Aeegsi;

b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di attuare quanto previsto al comma 1, stabilisce:

a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale:

b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;

c) gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;

d) le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;

e) le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;

f) le modalità di reintegro da parte dell'utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.

Articolo 5

Copertura dei costi

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà prevedere, analizzare e verificare all'interno del metodo tariffario, i costi connessi alla morosità nel settore del servizio idrico integrato introducendo modalità di gestione degli stessi al fine di tener conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione e della copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2016

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