Rifiuti

Normativa Vigente

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Dpcm 10 agosto 2016

Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili - Individuazione della capacità complessiva di trattamento a livello nazionale e del fabbisogno residuo da coprire

N.d.R: la Corte Ue con sentenza 8 maggio 2019 ha, in relazione all'articolo 35 del Dl 133/2014 ed al relativo attuativo Dpcm 10 agosto 2016 dichiarato che:

1) il principio della "gerarchia dei rifiuti" ex direttiva 2008/98/Ce deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale", purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici;

2) le disposizioni della direttiva 2001/42/Ce devono essere interpretate nel senso che una normativa nazionale costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di "piani e programmi", ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva.

Ultima versione disponibile al 05/12/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 10 agosto 2016

(Gu 5 ottobre 2016 n. 233)

Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della direttiva 2008/98/Ce, è necessario raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti, come individuata nell'articolo 4 della predetta direttiva 2008/98/Ce, ha stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

Visto l'articolo 16 della predetta direttiva 2008/98/Ce, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica;

Visto l'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le competenze delle Regioni nella gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani di gestione rifiuti, nonché i contenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento, nonché l'individuazione del relativo fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione regionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati a livello nazionale;

Ritenuto necessario effettuare — così come richiesto dalle Regioni nelle sedute tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015 e del 9 settembre 2015 — una puntuale ricognizione dei dati della capacità e dell'operatività delle infrastrutture dedicate all'incenerimento dei rifiuti, con le Regioni, le Province autonome e con tutti i singoli gestori degli impianti;

Rilevata la necessità di effettuare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno di incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata stabilito dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte le Regioni;

Rilevato inoltre che alcune Regioni e Province autonome hanno adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi più ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta differenziata di legge, nonché obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati;

Rilevato altresì che in alcune Regioni, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento, sono state adottate politiche relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento;

Considerato che l'individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;

Rilevato che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ha determinato, per alcune Regioni, la realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti urbani che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno una capacità spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento calcolato su una quantità di rifiuti residui derivanti da una raccolta differenziata a norma di legge;

Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al crescere della raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti coerentemente con la necessità di ottemperare agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

Ritenuto necessario tenere conto della capacità impiantistica di trattamento preliminare realizzata e in previsione di realizzazione, ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di un deficit di capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;

Considerata la necessità di prevedere un meccanismo che consenta di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale, anche in ragione:

a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata attuate dalle Regioni nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del decreto;

b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di capacità di incenerimento per le sole Regioni caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento;

c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a quella indicata nell'allegato II;

d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero del combustibile solido secondario (Css) e delle frazioni secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai piani di gestione dei rifiuti resi disponibili dalle amministrazioni regionali;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacità di incenerimento e gli impianti con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo per macroaree geografiche e indicare, altresì, le Regioni nelle quali tali impianti e tali potenzialità devono essere realizzate;

Ritenuto opportuno, altresì, individuare le capacità di incenerimento e l'impiantistica necessaria da realizzare, tenendo conto dei rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani e assimilati;

Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna vengano considerate macroaree autonome, in ragione della necessità di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e delle peculiarità geografiche insulari;

Ritenuto necessario, al fine di indicare le Regioni nelle quali devono essere realizzati gli impianti, basarsi sulle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e dunque alla "finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale", nonché alla necessità di tenere conto della "pianificazione regionale" e all'esigenza "di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione";

Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/Csr del 4 febbraio 2016;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 42 del 24 febbraio 2016, recante disposizioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione e programmazione previste in attuazione del dispositivo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in adesione a quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Dato atto che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha trasmesso il citato rapporto preliminare alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas per l'acquisizione del relativo parere;

Visto il parere n. 2100 del 10 giugno 2016, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas ha ritenuto che "il Rapporto preliminare delinei un programma recante l'individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i contenuti per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla Vas", invitando, per l'effetto, "l'Autorità competente a voler verificare la procedibilità dell'istanza";

Vista la nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, con la quale la competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato che "anche alla luce di quanto sollecitato dalla stessa CTVia, il procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas concernente il programma in oggetto non può essere ulteriormente proseguito";

Vista la nota prot. 10066 del 4 luglio 2016, con la quale la competente Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato la non sussistenza dei presupposti per sottoporre a valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali relativi alla individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili;

Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per sottoporre a valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali previsti in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui si dispone che "viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi che:... a) sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV del presente decreto";

Considerato che i contenuti programmatici generali previsti in attuazione del dispositivo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto richiesto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'obbligatoria sottoposizione a valutazione ambientale strategica, dal momento che non definiscono "il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV" del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato, infatti, che i suddetti contenuti programmatici generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di pianificazione regionale, limitandosi ad indicare il numero e le dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale di macroarea e di Regioni, con riferimento al solo fabbisogno residuo complessivo di incenerimento calcolato su scala nazionale, non intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle condizioni operative, né sulla ripartizione di risorse;

Ritenuto pertanto che il presente decreto si configura esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le amministrazioni territoriali che hanno il compito di attuarlo mediante l'adozione degli appositi strumenti di pianificazione, secondo quanto disposto dagli articoli 196 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, spetta alle Regioni il compito di recepire, nell'ambito dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione dei progetti, in esito alla localizzazione dell'impiantistica da realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:

a) l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;

b) l'individuazione della capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;

c) l'individuazione, per macroaree e per Regioni, degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) impianti di incenerimento: gli impianti che rispondono alla definizione di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:

i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;

oppure

ii. all'esercizio delle operazioni di recupero indicate nella lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto.

b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

Articolo 3

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento autorizzata e quella relativa al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, è riportato nella Tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità nazionale complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.

Articolo 4

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità potenziale di trattamento e della localizzazione su base regionale è riportato nella tabella B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità potenziale nazionale di trattamento derivante dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015.

Articolo 5

Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

1. L'individuazione del numero e della capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare tenendo conto della programmazione regionale, per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, come individuato nell'allegato II, è riportata nella tabella C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. In attuazione dei principi indicati nell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati nell'allegato III, la predetta tabella individua, altresì, le Regioni in cui realizzare o potenziare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno nazionale e le relative capacità.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti individuati nelle Tabelle A, B e C costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/Ce.

2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati nell'allegato III.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Regioni e le Province autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta è presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi adeguamenti, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili:

a) all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;

b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;

c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (Css) superiori a quelli individuati nell'allegato II;

d) ad accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La richiesta, adeguatamente motivata, è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e reca in allegato la seguente documentazione:

a) documento contenente dati attestanti la prevista diminuzione, rispetto ai livelli dell'anno precedente, della produzione di rifiuti attesa in attuazione del piano regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti adottato ai sensi dell'articolo 199 del decreto 3 aprile 2006, n. 152;

b) il modello unico di dichiarazione ambientale presentato per l'anno precedente;

c) l'autorizzazione dell'impianto produttivo attestante il quantitativo potenziale utilizzabile nel medesimo impianto.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 4, esaminata la documentazione, propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le sole Regioni e Province autonome, esplicitate nell'allegato III, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento.

7. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

Tabella A

Tabella B

 

Tabella C

 

Allegato I

Individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015

L'individuazione della capacità attuale di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati è stata effettuata sulla scorta dei dati Ispra e FederAmbiente del "RAPPORTO SUL RECUPERO ENERGETICO DA RIFIUTI URBANI IN ITALIA — ed. 2014".

I dati sono stati aggiornati sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome e dai gestori degli impianti, all'esito delle riunioni tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 20151 e del 9 settembre 2015.2

Nel caso in cui l'autorizzazione di un impianto riportava una capacità di trattamento superiore a quella effettiva di esercizio dichiarata dal gestore, è stato assunto quale dato di riferimento la capacità di trattamento media per gli anni dal 2011 fino al primo trimestre 2015.

Alla capacità di trattamento annuale (espressa in tonnellate/anno) di ogni impianto è stata sottratta la capacità dedicata al trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i rifiuti sanitari, diversi dalle frazioni di rifiuti derivanti dal trattamento preliminare dei rifiuti urbani e assimilati di ogni singolo impianto.

Il dato sulla capacità di trattamento dedicata ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, è stato individuato sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni regionali e in mancanza di questi sulla base dei dati indicati nelle autorizzazioni.

Gli elementi valutativi di cui sopra hanno portato all'elaborazione delle appendici sotto descritte:

In appendice I è riportata la capacità di trattamento degli impianti di rifiuti urbani e assimilati in esercizio e le capacità riferite al trattamento delle diverse frazioni di rifiuto. In appendice II è riportata la capacità di trattamento degli impianti di rifiuti urbani e assimilati autorizzati ma non operativi o in fase di realizzazione e le capacità riferite al trattamento delle diverse frazioni di rifiuto.

Per l'elaborazione delle appendici I e II si è peraltro tenuto conto delle informazioni acquisite dalle Amministrazioni regionali e dai gestori degli impianti relativamente alle infrastrutture di Cà del Bue (VR), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Pietrasanta (LU), Terni, Roma, Potenza, Rufina (FI), Sesto Fiorentino (FI), Scarlino (GR) Albano Laziale (RM), San Vittore del Lazio (FR), Gioia Tauro (RC), Massafra (TA), Statte (TA), Manfredonia (FG), Taranto e Busto Arsizio (VA).

In particolare, per l'impianto di Rufina (FI) la regione Toscana con nota acquista al prot. n. 12407 del 7 ottobre 2015 ha comunicato che "L'impianto, attualmente non è in esercizio, è autorizzato per un suo potenziamento da 12.000 t/a a 68.640 t/a. In attuazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato il 18 novembre 2014 è stato ritenuto che non vi sia necessità di realizzare e mettere in esercizio tale impianto. A tale riguardo la Regione Toscana, l'AATO Centro, i Comuni e l'Azienda hanno concordato sulla sua non necessità di realizzazione (d.g.r.t. 412 del 7/04/2015). L'impianto non deve pertanto essere considerato tra le capacità potenziali di trattamento dei RU e assimilati attribuite alla Regione Toscana".

Per l'impianto di Sesto Fiorentino, la Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 4688 del 23 novembre 2015, ha rilasciato, a favore della società Q.THERMO s.r.l, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per l'impianto di Busto Arsizio (VA), la società ACCAM spa ha comunicato – giusta nota prot. n. U2512 del 9 novembre 2015 — che "a seguito dell'Assemblea dei Soci di Accam spa [...] i comuni Soci hanno deliberato nell'atto di indirizzo programmatico la data improrogabile di spegnimento dell'impianto di incenerimento entro e non oltre il 31 dicembre 2017". Pertanto, l'impianto, alla data di novembre 2015, risulta essere in esercizio ai fini dell'individuazione della capacità attuale di trattamento.

Per l'impianto di Albano Laziale (RM), la regione Lazio ha comunicato – giusta nota prot. n. 667897 del 2 dicembre 2015 – "che il termine della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. B3694 del 13/8/2009 è trascorso, la autorizzazione medesima si intende decaduta".

Allegato II

Allegato III

Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati

Al fine di individuare gli impianti da realizzare o potenziare il comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha stabilito i seguenti criteri generali:

a) progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

b) risoluzione delle procedure di infrazione in corso, e prevenzione dall'avvio di ulteriori contenziosi con l'Unione europea;

c) considerazione della programmazione regionale;

d) realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto attiene al riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, l'individuazione delle Regioni all'interno delle quali localizzare gli impianti è effettuata sul presupposto che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna) debba rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, ivi compresa, naturalmente, l'attività di incenerimento dei rifiuti stessi.

Sulla scorta di tale presupposto, la localizzazione degli impianti in ciascuna delle Regioni che costituiscono la macroarea, tiene conto:

della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e assimilati;

della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di trattamento meccanico-biologico di rifiuti;

del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;

del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti di discarica;

della densità abitativa;

Con riferimento alla risoluzione delle procedure di infrazione in corso e alla prevenzione dall'apertura di ulteriori contenziosi con l'Unione europea, si tiene conto dell'esigenza di rispettare integralmente le norme europee di settore, individuando, per ciascuna macroarea, le Regioni per le quali sono pendenti contenziosi e precontenziosi per violazione della normativa europea in materia di gestione dei rifiuti, nonché le Regioni oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea.

Ulteriormente, si considerano le condizioni di gestione critica del ciclo dei rifiuti all'interno delle singole Regioni costituenti la macroarea, al fine di porre rimedio a situazioni suscettibili di sfociare in nuovi rilievi da parte dell'Ue.

In ordine al rispetto della programmazione regionale per l'implementazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si tiene conto delle previsioni contenute negli atti di pianificazione di gestione dei rifiuti elaborati da ciascuna Regione, anche relativamente all'individuazione di nuova capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, si considera la c.d. "taglia minima" di sostenibilità tecnico/ economica degli impianti da realizzare in ciascuna Regione, così come individuata dalla vigente disciplina sull'individuazione delle migliori tecniche disponibili di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2007 recante "linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti".

In particolare, il paragrafo H.12.2 del documento "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie Ippc: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di incenerimento)", stabilisce che "Nel caso di incenerimento di RU, al fine di conseguire economie di scala, la potenzialità di un impianto di incenerimento non dovrebbe essere inferiore alle 300 t/g, riferite ad un PCI di 10,5 MJ/kg, indicativamente suddivise in 2 linee da 150 t/g, corrispondenti ad un bacino di utenza dell'ordine di 300.000 abitanti".

Esplicitati così i criteri della norma di riferimento, l'ulteriore analisi riguarda le peculiari situazioni di ciascuna macroarea e, più puntualmente, di ciascuna Regione.

Macroarea geografica Nord.

L'analisi condotta ha evidenziato un tendenziale equilibrio tra il fabbisogno di incenerimento e la capacità di incenerimento complessiva portando, la macroarea ad essere tendenzialmente autosufficiente per quanto concerne il trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilati.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786 tonn/anno) e Veneto (174.759 tonn/anno);

la sovraccapacità della Regione Lombardia, che evidenzia un surplus di incenerimento pari a 578.931 tonn/anno, garantito da una sostanziale saturazione impiantistica del territorio che conta n. 13 inceneritori;

l'assenza totale di impianti nella Regione Liguria, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Tuttavia, tale ultima Regione e provincia presentano un fabbisogno limitato rispettivamente di 30.059 e 53.111 tonnellate anno;

l'autosufficienza per la Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano;

un fabbisogno residuo di incenerimento per la Regione Piemonte pari a 52.427 tonnellate anno.

Macroarea geografica Centro.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 523.918 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Regione Marche (198.339 tonn/anno), Umbria (129.883 tonn/anno) e Lazio (213.652 tonn/anno);

l'assenza totale di impianti nella Regione Umbria e nella Regione Marche;

l'autosufficienza per la Regione Toscana.

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la localizzazione di nuovi impianti nelle Regioni sotto elencate.

Regione Marche.

Nella Regione Marche non sono presenti impianti di incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli impianti di trattamento preliminari realizzati che consentono di soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre, la Regione ha comunicato la sospensione dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'esercizio dell'impianto di Tolentino.

La Regione non è oggetto di contenziosi o precontenziosi europei, ma si riscontra, ad oggi, un ricorso prevalente allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali motivi, la Regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con capacità pari a 190.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Regione Umbria.

Nella Regione Umbria non sono presenti impianti di incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli impianti di trattamento preliminari che consentono di soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre, la Regione ha comunicato che l'impianto di Terni risulta smantellato e privo di titolo autorizzativo.

La Regione non è oggetto di contenziosi o precontenziosi europei, ma si riscontra un ricorso prevalente allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali motivi, la Regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di capacità pari a 130.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati tale da soddisfare il relativo fabbisogno residuo.

Regione Lazio.

Nella Regione Lazio sono presenti n. 3 impianti di incenerimento operativi e n. 1 impianto autorizzato ma non in esercizio con una potenzialità complessiva di trattamento pari a 665.730 tonnellate/anno, che rappresenta poco più del 75% del fabbisogno di incenerimento regionale.

La Regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 15 ottobre 2014, anche in ragione della violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 per non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

Una significativa quota pari a circa il 10% di rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento sono destinati fuori Regione e perlopiù smaltiti in discarica.

Per tali motivi, la Regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 210.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Macroarea geografica Sud.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 488.432 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Campania (318.942 tonn/anno), e Abruzzo (121.069 tonn/anno);

la sovracapacità della Regione Molise, che evidenzia un surplus di incenerimento pari a 58.072 tonn/anno;

l'assenza totale di impianti nella Regione Abruzzo;

la presenza di un assai esiguo fabbisogno residuo di incenerimento nella Regione Basilicata (28.874 tonn/anno) tale da non far ritenere sostenibile la realizzazione di nuove infrastrutture.

l'autosufficienza per la Regione Calabria;

un fabbisogno residuo di incenerimento per la Regione Puglia pari a 80.701 tonnellate anno tale da far ritenere sostenibile un intervento per il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti;

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la localizzazione di nuovi impianti nelle Regioni sotto elencate.

Regione Campania.

Nella Regione Campania è presente un impianto di incenerimento operativo ed in esercizio con una potenzialità dedicata al trattamento dei rifiuti urbani e assimilabili pari a 600.000 tonn/anno.

La Regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 16 luglio 2015, per violazione dell'articolo 260 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/Ce.

Per tali motivi, la Regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 300.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Regione Abruzzo.

Nella Regione Abruzzo non sono presenti impianti di incenerimento operativi.

La Regione è oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/Ce poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La Regione presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a 121.069 tonn/anno.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente prevede che l'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili in impianti dedicati è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata. Atteso che, ad oggi, tale livello si attesta sulla percentuale del 46,1%, risulta giustificata la realizzazione di un nuovo impianto da 120.000 tonn/anno, tale da soddisfare le esigenze regionali.

Regione Puglia.

Nella Regione Puglia è presente n. 1 impianto di incenerimento non operativo.

La Regione non è oggetto di contenzioni o pre-contenziosi europei, tuttavia presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a 80.701 tonnellate anno, una elevata produzione di rifiuti in valore assoluto ed un ricorso preponderante allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali ragioni la Regione Puglia è stata individuata per la realizzazione di una capacità di trattamento pari a 70.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati attraverso il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.

Macroarea geografica Sardegna.

La Sardegna presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 120.885 tonn/anno, derivante da un fabbisogno di incenerimento di 300.885 tonn/anno cui sottrarre la capacità di incenerimento complessiva pari a 180.000 tonn/anno.

L'attuale capacità di incenerimento è garantita da n. 2 impianti in esercizio, che tuttavia non riescono a soddisfare i fabbisogni complessivi dell'Isola.

La Regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/Ce poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La Regione ha comunicato la previsione di potenziare gli impianti esistenti con una potenzialità aggiuntiva pari a complessive 20.000 tonnellate/anno di rifiuti.

Tale capacità aggiuntiva non consente di coprire il relativo fabbisogno residuo, sicché risulta necessario realizzare un nuovo impianto di incenerimento fino al completo soddisfacimento delle esigenze.

Macroarea geografica Sicilia.

La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di incenerimento in quanto la Regione risulta priva di qualsiasi infrastruttura impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti.

Inoltre la Regione è caratterizzata da un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica dei propri rifiuti urbani e assimilati e per questo è oggetto di pre-contenzioso europeo oltre ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/Ce poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

Si evidenziano inoltre profili di criticità afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Risulta evidente, pertanto, l'assoluta necessità di localizzare sul territorio dell'Isola di almeno n. 2 o più impianti di incenerimento di capacità pari al relativo fabbisogno.

Appendice I

Note ufficiali

1.

All'esito della seduta tecnica del 20 marzo 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici relativi alle capacità di trattamento autorizzate per ogni singolo impianto rispetto al quadro ricognitivo riportato nella prima versione dello schema di Dpcm ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del Dl 133/2014. Pertanto la competente Direzione Generale del Mattm ha richiesto con nota – prot. n. 4827/RIN del 5 maggio 2015 – la trasmissione da parte delle Regioni dei dati tecnici necessari ad aggiornare lo schema di decreto. Ha altresì richiesto con nota – prot. n. 6168/RIN del 28 maggio 2015 –ai gestori degli impianti di incenerimento di fornire tutte le informazioni necessarie all'aggiornamento dello schema di decreto convocando altresì i gestori stessi per l'assunzione diretta dei dati occorrenti.

2.

All'esito della seduta tecnica del 9 settembre 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di un ulteriore rettifica di alcuni dati riportati (o presi a base dello) schema di Dpcm ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del Dl 133/2014. Pertanto la competente Direzione Generale del Mattm ha richiesto con nota – prot. n. 11145/RIN del 15 settembre 2015 – la trasmissione da parte delle Regioni dei dati tecnici necessari al fine di rettificare i dati per il successivo aggiornamento dello schema.

Giurisprudenza correlata

Ordinanza Tar Lazio 24 aprile 2018, n. 4574 Rifiuti urbani - Impianti di incenerimento e termovalorizzazione - Sistema integrato su scala nazionale - Articolo 35, Dl 133/2014 - Dpcm 10 agosto 2016 - Conformità alle direttive 2008/98/Ce sui rifiuti e 2001/42/Ce sulla Vas - Dubbi - Questioni pregiudiziali - Rimessione alla Corte di Giustizia Ue

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 maggio 2019, causa C-305/18 Rifiuti - Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti - Articolo 35 del Dl 12 settembre 2014, n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e Dpcm 10 agosto 2016 - Qualificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale - Contrasto con l'articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce sulla gerarchia dei rifiuti - Esclusione - Aumento degli inceneritori e l'incremento di capacità degli impianti esistenti - Sottoposizione a valutazione ambientale strategica - Necessità - Inclusione nella nozione di "piani e programmi" ai sensi della direttiva 2001/42/Ce - Sussistenza

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