Decisione Commissione Ce n. 401/2008/Ce, Euratom
Regolamento 1367/2006/Ce - Modifica regolamento interno istituzioni Ue
Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Commissione delle Comunità europee
Decisione 30 aprile 2008 n. 401/2008/Ce, Euratom
(Guue 30 maggio 2008 n. L 140)
Decisione della Commissione del 30 aprile 2008 che modifica il suo regolamento interno per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2008/401/Ce, Euratom)
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce disposizioni per l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi ambientali nonché sul riesame interno e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
(2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 1367/2006, se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del regolamento in questione.
(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 1367/2006, nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato deve indicare al richiedente, almeno entro 15 giorni lavorativi, l'istituzione o l'organo comunitario o l'autorità pubblica che detiene le informazioni richieste. Non esiste una disposizione analoga nel regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione né nelle modalità di applicazione di questo regolamento alla Commissione istituite nel suo regolamento interno modificato con decisione 2001/937/Ce, Ceca, Euratom della Commissione. Sarebbe pertanto opportuno integrare una disposizione specifica a tale regolamento interno per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali che non sono detenute dalla Commissione.
(4) Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1367/2006 le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. Le modalità della partecipazione del pubblico sono indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del suddetto articolo. Per quanto riguarda la Commissione, la comunicazione "Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione" definisce disposizioni generali in merito. Tali disposizioni devono essere applicate da tutti i servizi della Commissione ai fini della preparazione, modifica e riesame dei piani e dei programmi in materia di ambiente.
(5) Il titolo IV del regolamento (Ce) n. 1367/2006 stabilisce disposizioni sul riesame interno degli atti amministrativi e in caso di omissioni amministrative, la cui attuazione richiede l'adozione di modalità d'applicazione da parte della Commissione.
(6) Per dare effetto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1367/2006, una guida pratica deve informare il pubblico dei diritti che il suddetto regolamento gli conferisce.
(7) Il regolamento interno deve essere modificato di conseguenza.
(8) A norma dell'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 1367/2006, la presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007,
Decide:
Articolo 1
Il testo che figura in allegato alla presente decisione è aggiunto al regolamento interno.
Articolo 2
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.
Allegato
Modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Articolo 1
Accesso alle informazioni ambientali
Il periodo di 15 giorni lavorativi di cui all'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 1367/2006 decorre dalla data di registrazione della domanda da parte del servizio responsabile della Commissione.
Articolo 2
Partecipazione del pubblico
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1367/2006, la Commissione garantisce la partecipazione del pubblico secondo quanto stabilito nella comunicazione "Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione".
Articolo 3
Richiesta di riesame interno
Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o riguardanti un'omissione di natura amministrativa sono inviate per posta, via fax o per posta elettronica al servizio responsabile dell'applicazione della disposizione in base alla quale è stato adottato l'atto amministrativo o rispetto alla quale si presume vi sia stata un'omissione amministrativa.
I dati necessari per l'invio sono resi noti al pubblico con tutti i mezzi opportuni.
Se la richiesta è inviata ad un servizio diverso da quello incaricato del riesame, il primo trasmette la richiesta al servizio responsabile.
Qualora il servizio responsabile del riesame non sia la Direzione generale "Ambiente", tale servizio informa quest'ultima della richiesta pervenuta.
Articolo 4
Decisioni riguardanti l'ammissibilità delle richieste di riesame interno
1. Non appena la richiesta di riesame interno viene registrata, all'organizzazione non governativa che l'ha presentata viene inviata una ricevuta, eventualmente in forma elettronica.
2. Il servizio della Commissione interessato determina se l'organizzazione non governativa è legittimata a presentare una richiesta di riesame interno a norma della decisione 2008/50/Ce della Commissione.
3. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno la facoltà di decidere dell'ammissibilità di una richiesta di riesame interno è delegata al direttore generale o al capo del servizio responsabile.
Le decisioni riguardanti l'ammissibilità della richiesta riguardano tutte le decisioni relative alla legittimazione, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, dell'organizzazione non governativa autrice della richiesta, alla presentazione della richiesta entro i termini come indicato all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ce) n. 1367/2006 e all'indicazione e alla motivazione della richiesta, a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione 2008/50/Ce.
4. Se il direttore generale o il capo del servizio di cui al paragrafo 3 ritiene che la richiesta di riesame interno non sia ammissibile, in tutto o in parte, l'organizzazione non governativa che l'ha presentata è informata per iscritto, eventualmente per via elettronica, delle motivazioni alla base della decisione.
Articolo 5
Decisioni riguardanti il merito delle richieste di riesame interno
1. Qualsiasi decisione in base alla quale si determini che l'atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno, o l'omissione amministrativa presunta, violi il diritto ambientale è adottata dalla Commissione.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno, il membro della Commissione responsabile di applicare le disposizioni in base alle quali è stato adottato l'atto amministrativo interessato o rispetto alle quali si presume l'omissione amministrativa ha la facoltà di decidere che l'atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno, o l'omissione amministrativa presunta, non viola il diritto ambientale.
È vietato subdelegare le facoltà conferite a norma del primo comma.
3. L'organizzazione non governativa che ha presentato la richiesta è informata dell'esito del riesame per iscritto, eventualmente per via elettronica, e delle relative motivazioni.
Articolo 6
Mezzi di impugnazione
Tutte le risposte finalizzate ad informare l'organizzazione non governativa che la richiesta non è ammissibile, in tutto o in parte, o che l'atto amministrativo di cui si chiede il riesame interno, o l'omissione amministrativa presunta, non viola il diritto ambientale contengono informazioni sui mezzi di impugnazione di cui dispone l'organizzazione non governativa, in particolare l'istruzione di un procedimento giudiziario nei confronti della Commissione o la presentazione di una denuncia al Mediatore o entrambe, secondo quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 230 e 195 del trattato Ce.
Articolo 7
Informazione al pubblico
Una guida pratica fornisce le opportune informazioni al pubblico sui diritti di cui gode a norma del regolamento (Ce) n. 1367/2006.