Sostanze pericolose

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Dm Industria 12 febbraio 1997

Omologazione prodotti sostitutivi dell'amianto

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 12 febbraio 1997

(Gazzetta ufficiale 13 marzo 1997, n. 60)

Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

di concerto con

il Ministro dell'ambiente

e

il Ministro della sanità

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4, i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto;

Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995 dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 e ai sensi dell'articolo 5, lettera d), della medesima legge n. 257 del 1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;

Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale è opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione dei prodotti che contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle necessità d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;

 

Decreta:

Articolo 1

Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al successivo articolo 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).

Articolo 2

Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto, importato o utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare integralmente i requisiti di cui all'allegato 2.

Articolo 3

1. Ai fini dell'omologazione, le imprese interessate sono tenute ad inviare, unitamente ai dati di cui all'articolo 1, una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'azienda attestante che il materiale sostitutivo (prodotto, importato o utilizzato) rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato 2 del presente decreto e la veridicità dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 4

Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale prodotto/importato/utilizzato è omologato ai sensi della legge n. 257 del 1992, articolo 6, comma 2", a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

L'omologazione ha una durata di tre anni e può essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) sulla base di nuove indicazioni fornite dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 4 della legge n. 257 del 1992;

2) sulla base delle proprie valutazioni tecniche in relazione ai dati forniti dall'impresa, sentita la commissione di cui al punto precedente;

3) a seguito di controlli effettuati dalle competenti autorità sanitarie o ambientali da cui risulti la non rispondenza dei dati comunicati con le effettive caratteristiche dei materiali omologati.

Articolo 6

Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione annuale sulla Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione ai sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali provvedimenti di revoca.

Articolo 7

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite alla commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 257 del 1992, può richiedere alle imprese di cui al precedente articolo 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le modalità che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potrà promuovere accordi volontari tra più aziende interessate allo stesso problema.

Allegato 1P

 

Modello per l'invio dei dati relativi all'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto — imprese produttrici

(omissis)

Allegato 1U

Modello per l'invio dei dati relativi all'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto — imprese utilizzatrici

(omissis)

Allegato 2

Requisiti richiesti per i materiali sostitutivi dell'amianto ai fini della loro omologazione

I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro omologazione:

1) devono essere esenti da amianto (ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);

2) non devono contenere in concentrazione totale (maggiore/uguale) 0,1% sostanze elencate nell'allegato I al Dm 16 febbraio 1993 e successive modificazioni che siano classificate "cancerogene di categoria 1ª o 2ª e siano etichettate almeno come Tossica T" con la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro" o con la frase di rischio R49 "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione",

ovvero

classificate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (Cctn) nella categoria 1ª o nella categoria 2ª,

ovvero

classificate dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;

3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro (maggiore/uguale) 3, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) diametro geometrico medio 3 micron e contenuto di fibre con diametro geometrico medio minore di 3 micron in percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;

b) non devono contenere fibre che, indipendentemente dal loro diametro, abbiano la tendenza a fratturarsi lungo linee parallele all'asse longitudinale. Qualora contengano fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse longitudinale, devono essere considerati innocui da parte della Commissione consultiva tossicologica nazionale (Cctn) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in categorie diverse dalla 1ª e dalla 2ª o classificati dalla Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc in categorie diverse dalla 1ª e dalla 2ª;

c) nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente in forma libera deve soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2; qualora la fibra polimerica sia destinata alla fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con alimenti, farmaci e simili il monomero presente in forma libera deve invece soddisfare i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;

4) i materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modifiche.

 

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