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Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 31 maggio 2016

(Gu 1 luglio 2016 n. 152)

Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda, concernente l'autorizzazione integrata ambientale, il titolo III-bis della parte quarta, concernente l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, e il titolo I della parte quinta, concernente le emissioni in atmosfera di impianti e attività;

Visto l'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, che richiede agli Stati membri di relazionare periodicamente la Commissione europea in merito all'applicazione di tale direttiva e rimette a successivi provvedimenti attuativi la disciplina relativa al tipo, al formato e alla frequenza delle informazioni da trasmettere;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/795/Ue del 12 dicembre 2012 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue;

Considerato che tale decisione, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della direttiva 2010/75/Ue, impone agli Stati membri di servirsi ai fini delle relazioni del formato elettronico che sarà elaborato dalla Commissione;

Preso atto che non risulta ancora disponibile la versione definitiva di tale formato elettronico, nel quale sarà in particolare fornito il dettaglio delle informazioni;

Considerato che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue e della decisione 2012/795/Ue si riferiscono alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, agli impianti di incenerimento o coincenerimento ed alle emissioni di composti organici volatili (Cov);

Visto l'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue, l'invio periodico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte delle autorità competenti, di una serie di informazioni in merito all'applicazione del titolo III-bis della parte seconda di tale decreto e che autorizza uno o più decreti del Ministro dell'ambiente a disciplinare, sulla base delle pertinenti decisioni della Commissione europea, la frequenza dell'invio, il tipo e il formato delle informazioni da inviare e gli altri aspetti rilevanti;

Visto l'articolo 29-septiesdecies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 1, sia integrata con le informazioni relative all'applicazione del titolo III-bis della parte quarta dello stesso decreto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale la disciplina delle attività di relazione alla Commissione europea in materia di emissioni di Cov, in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue, deve essere inserita nell'allegato III alla parte quinta di tale decreto con la procedura dell'articolo 281, comma 6;

Visto l'articolo 281, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, per la modifica e l'integrazione degli allegati alla parte quinta dello stesso decreto, rinvia allo strumento del decreto ministeriale;

Considerato che, per motivi di uniformità, è opportuno attuare con un unico decreto l'articolo 29-terdecies, comma 1, e l'articolo 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i quali si riferiscono ad informazioni da inviare contestualmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue;

Considerato che la decisione 2012/795/Ue si riferisce alla comunicazione alla Commissione europea da effettuare nell'anno 2017 e che, per le comunicazioni da effettuare negli anni successivi, potranno essere adottate nuove decisioni di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue;

Considerato che i decreti di attuazione degli articoli 29-terdecies, comma 1, e 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, saranno aggiornati a seguito dell'eventuale adozione delle future decisioni comunitarie di esecuzione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/Ue;

Decreta:

Articolo 1

Procedura di comunicazione di informazioni in materia di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, impianti di incenerimento o coincenerimento e emissioni di Cov

1. Il presente decreto disciplina la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 29-terdecies, comma 1, e 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando il tipo ed il formato delle informazioni da inviare, la frequenza dell'invio e gli altri aspetti rilevanti ai fini di tale comunicazione.

2. Sono tenute alla comunicazione prevista dal comma 1 le autorità che, nel periodo di riferimento previsto dal comma 3, sono state competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o di altri provvedimenti che, a qualsiasi titolo, consentono l'esercizio delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 o sono state competenti al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di incenerimento o di coincenerimento non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale oppure al rilascio dell'autorizzazione degli stabilimenti di cui all'articolo 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tali autorità inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ogni tre anni, entro la data del 30 aprile, a partire dal 2017, le informazioni elencate nell'allegato I del presente decreto.

3. In relazione alla comunicazione da effettuare nel 2017, le informazioni previste dal comma 2 si riferiscono al periodo compreso tra il 7 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016. Se l'informazione si riferisce ad aspetti variabili nel corso del tempo deve essere indicata la situazione esistente al 31 dicembre 2016.

4. Il formato da utilizzare per l'inserimento delle informazioni previste dal comma 2 e le specifiche indicazioni relative alle modalità di invio delle informazioni sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2016, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'invio delle informazioni previste dal comma 2 è effettuato in formato digitale, conformemente alle indicazioni di cui comma 4.

6. L'Ispra verifica la completezza e la correttezza delle informazioni ricevute in materia di incenerimento o coincenerimento ai sensi del comma 1 e ne cura l'aggregazione e la sistemazione in una relazione da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dal termine previsto dal comma 2. In caso di informazioni incomplete o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero, anche su segnalazione dell'Ispra, informa le autorità competenti interessate, che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio.

7. Nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, è inserito il paragrafo 5 previsto dall'allegato II del presente decreto. Il comma 18 dell'articolo 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

Norme transitorie e finali

1. Le autorità competenti al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento delle autorizzazioni ambientali che, nel periodo di riferimento previsto dall'articolo 1, comma 3, sono state sostituite con l'autorizzazione integrata ambientale rendono disponibili all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i dati necessari ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, come disposto dall'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 marzo 2012.

Roma, 31 maggio 2016

Allegato I

Elenco delle informazioni

Modulo 1 — Aggiornamento sull'attuazione per le installazioni trattate nel capo II della direttiva 2010/75/Ue

1. Attuazione — modifiche

Indicare se, nel periodo di riferimento (per la prima comunicazione dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016), sono state apportate modifiche significative alla legislazione regionale in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (Titolo III-bis, della parte seconda del decreto legislativo n. 152/06).

In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonché indicare i riferimenti della nuova legislazione.

2. Attuazione — difficoltà

Indicare se nel periodo di riferimento sono state incontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

In caso affermativo descrivere tali difficoltà e le ragioni che le hanno determinate.

Modulo 2 — Informazioni sulle singole installazioni

3. Fornire le seguenti informazioni per tutte le installazioni di cui al Titolo III-bis, della parte seconda del decreto legislativo n. 152/06:

3.1. Informazioni generali

Campo Descrizione
3.1.1. Numero di riferimento dell'installazione Identificativo unico dell'installazione ai fini degli obblighi recati dal Titolo III-bis, della parte seconda del Dlgs n. 152/06
3.1.2. Numero di riferimento del complesso soggetto agli obblighi di cui al Dpr n. 157/2011 in materia di registro delle emissioni inquinanti (Prtr) Se l'installazione è soggetta, del tutto o in parte, gli obblighi di comunicazione in materia di Prtr, fornire il numero di identificazione del complesso utilizzato per comunicare i dati relativi al Prtr.
3.1.3. Numero di riferimento dello stabilimento disciplinato dal Dlgs n. 115/2016 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose Se l'installazione è soggetta, del tutto o in parte, alla direttiva Seveso III, fornire l'identificativo unico utilizzato nel sistema raccolta delle informazioni sugli impianti "di tipo Seveso" (Spirs)
3.1.4. Numero di riferimento dell'impianto soggetto al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra Se l'installazione Ied è soggetta, del tutto o in parte, a obblighi in materia di "Emission Trading", fornire l'identificativo unico del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (Eu Transaction Log)
3.1.5. Nome dell'installazione Se possibile, utilizzare un formato compatibile con il campo "Nome del complesso" utilizzato per comunicare i dati Prtr
3.1.6. Attività direttamente soggette al Titolo III-bis, della parte seconda, del Dlgs n. 152/06 Tutte le attività elencate nell'allegato VIII, alla della parte seconda del Dlgs n. 152/06, svolte nell'installazione
3.1.7. Altri capi pertinenti della direttiva 2010/75/Ue Indicare se all'installazione (o a parte di essa) si applichino anche le discipline recate: dall'articolo 273, del Dlgs n. 152/06; dall'articolo 275, del Dlgs n. 152/06; dal Titolo III-bis della parte quarta del Dlgs n. 152/06; dal Titolo I della parte quinta-bis del Dlgs n. 152/06.

3.2. Informazioni di contatto

Campo Descrizione
3.2.1. Nome del gestore Se possibile, utilizzare un formato compatibile con il campo "Nome della società capogruppo" utilizzato per comunicare i dati Prtr
3.2.2. Indirizzo dell'installazione — via, città, codice postale e Stato Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, relativo all'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire); se possibile adottare un formato compatibile con il campo "Via e numero", "Città", "Codice postale", "Stato" utilizzato per comunicare i dati Prtr
3.2.3. Latitudine/longitudine dell'installazione Ai sensi del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 32; se possibile adottare un formato compatibile con il campo "Coordinate geografiche del sito" utilizzato per comunicare i dati Prtr

3.3. Autorità competenti

Campo Descrizione
3.3.1. Autorità competente (autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni) Nome dell'autorità o delle autorità competenti e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica
3.3.2. Autorità di controllo (competente per le ispezioni e l'esecuzione) Nome dell'autorità o delle autorità di controllo e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica. NB: ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del Dlgs n. 152/06, tale autorità generalmente coincide con l'autorità competente
3.3.3. Numero totale delle visite in loco effettuate dalle autorità di controllo (articolo 23, paragrafo 4) Totale annuale per ognuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016

3.4. Informazioni relative alle autorizzazioni

Campo Descrizione
3.4.1. Un web link a tutte le autorizzazioni attive Si rammenta che l'obbligo di rendere disponibili le autorizzazioni on line è previsto dall'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/Ue e dall'articolo 29-quater, comma 2, del Dlgs n. 152/06
3.4.2. L'installazione usufruisce di una deroga prevista dall'articolo 29-sexies, comma 10, del Dlgs n. 152/06? Sì/No
3.4.3. È stata presentata una relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera m, del Dlgs n. 152/06? Sì/No

Modulo 3 — Approfondimento settoriale

Questo modulo riguarda esclusivamente le installazioni per le quali le decisioni pubblicate, relative alle conclusioni sulle Bat, hanno determinato un obbligo di riesame o di aggiornamento dell'autorizzazione nel periodo di riferimento, ossia le installazioni in cui l'attività principale è oggetto dei seguenti strumenti:

decisione di esecuzione della Commissione (2012/134/Ue), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali;

decisione di esecuzione della Commissione (2012/135/Ue), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

4. Condizioni di autorizzazione (articolo 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/06)

Sono state utilizzate altre fonti di informazione, oltre alle conclusioni sulle Bat, come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (articolo 29-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06)?

5. Condizioni di autorizzazione più rigide (articolo 29-sexies, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152/06)

5.1. Quali norme di qualità ambientale hanno eventualmente richiesto condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili e quali misure supplementari sono state incluse nelle autorizzazioni (articolo 29-septies, del decreto legislativo n. 152/06)?

5.2. Fornire eventuali esempi di altre circostanze in cui l'autorità competente, ai sensi dell'articolo articolo 29-sexies, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152/06, ha stabilito condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili.

6. Condizioni di autorizzazione stabilite in assenza di pertinenti conclusioni sulle Bat (articolo 29-sexies, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 152/06)

6.1. Nel caso in cui per installazioni o parti di installazione siano state fissate condizioni di autorizzazione in assenza di pertinenti conclusioni sulle Bat, descrivere la procedura adottata per stabilire tali condizioni e fornire i relativi esempi, chiarendo se si è fatto riferimento:

a) ad una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle Bat (articolo 29-sexies, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152/06);

b) ad una migliore tecnica disponibile determinata previa consultazione con il gestore, poiché le singole conclusioni sulle Bat non prevedono "un'attività o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione" o "non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente" (articolo 29-sexies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 152/06);

6.2. Per i suddetti esempi, individuare:

a) il motivo per cui le informazioni contenute nelle conclusioni sulle Bat non erano pertinenti o comunque non sono state applicabili;

b) le fonti di informazione supplementari utilizzate per individuare le Bat;

c) il modo in cui si è riservata particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06.

7. Valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti (articolo 26-sexies, commi 3, 4, 4-bis, 9-bis e 9-ter del decreto legislativo n. 152/06)

7.1. Per le autorizzazioni in cui uno o più valori limite di emissione sono diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nelle conclusioni sulle Bat in termini di valori, periodi di tempo o condizioni di riferimento (articolo 26-septies, comma 4-bis. lettera b) del decreto legislativo n. 152/06):

a) descrivere la natura di questi valori limite di emissione diversi, e fornire i relativi esempi;

b) utilizzando le "sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" di cui all'articolo 29-sexies, comma 6, primo periodo, fornire esempi per mostrare come si è ricorsi all'uso del controllo delle emissioni al fine di "garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (articolo 26-septies, comma 4-bis, lettera b).

7.2. Per tutte le installazioni per le quali sia stata accordata una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152/06, indicare:

a) le fonti di emissione che beneficiano di una deroga;

b) i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per le quali sia stata accordata una deroga;

c) i valori limite di emissione effettivi;

d) eventuali periodi transitori concessi;

e) siti web che contengono informazioni sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152/06 (in ottemperanza dell'obbligo di cui all'articolo 29-quater, comma 13, lettera f, del decreto legislativo n. 152/06).

7.3. Sono state accordate deroghe temporanee per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti (29-sexies, comma 9-ter, del decreto legislativo n. 152/06)?

8. Controllo (articolo 29-decies, del decreto legislativo n. 152/06)

8.1. In termini generali, quale frequenza di controllo è stata determinata nelle autorizzazioni per le emissioni atmosferiche, emissioni nell'acqua, nel suolo, nelle acque sotterranee e altri parametri di processo pertinenti?

8.2. Come sono state utilizzate le conclusioni sulle Bat per determinare tale frequenza?

9. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (29-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 152/06)

Per tutti i casi di riesame delle autorizzazioni che non sono stati portati a termine entro l'8 marzo 2016, individuare:

a) il nome dell'installazione e il numero di riferimento dell'autorizzazione;

b) il motivo per cui il riesame non è stato portato a termine;

c) la data entro la quale il riesame sarà portato a termine.

10. Altro

Eventuali feedback per gli eventuali problemi pratici che affrontati nell'utilizzo delle conclusioni sulle Bat per due settori che rientrano nel presente modulo 3.

Modulo 4 — Requisiti "minimi"

Questo modulo riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti disciplinati dal Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/06, che recepisce il capo IV della direttiva 2010/75/Ue.

11. Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti:

11.1 Individuare gli impianti per i quali le autorità competenti hanno autorizzato l'esercizio applicando le disposizioni contenute nell'articolo 237-nonies comma 1 del decreto legislativo n. 152/06 ed indicare le condizioni effettive di esercizio autorizzate e i risultati delle verifiche effettuate in tale ambito ai sensi dell'articolo 237-nonies comma 2 del medesimo decreto legislativo.

11.2 Per ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti con una capacità pari a 2 o più tonnellate/ora fornire:

a) informazioni sul funzionamento e sulla sorveglianza dell'impianto;

b) una relazione sul funzionamento del processo di incenerimento e coincenerimento (che indichi le ore operative di esercizio, ed il numero e la durata dei guasti se disponibili);

c) il livello delle emissioni nell'aria e nell'acqua, rispetto ai valori limite di emissione;

d) una descrizione del modo in cui tali informazioni sono state rese disponibili al pubblico, tra cui un link a eventuali siti web creati a tale scopo.

12. Emissioni di solventi:

Riportare le informazioni previste dal paragrafo 5 della parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/06.

Allegato II

Integrazione dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente paragrafo 5:

"5. Comunicazioni alla Commissione europea.

5.1 La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 29-terdecies, comma 1, e dai relativi decreti di attuazione prevede le seguenti informazioni inerenti agli stabilimenti disciplinati dall'articolo 275:

lista degli stabilimenti per i quali sono state applicate le prescrizioni alternative di cui all'allegato III, parte IV, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa, definite emissioni bersaglio), corredata delle seguenti informazioni:

nome del gestore,

indirizzo dello stabilimento,

attività svolta (secondo l'allegato III, parte II, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006),

autorizzazione che ha applicato l'emissione bersaglio e autorità che ha rilasciato l'autorizzazione,

descrizione del processo di conseguimento delle emissioni bersaglio che è stato autorizzato e dei risultati ottenuti, negli anni di riferimento, in termini di ottenimento di una riduzione delle emissioni equivalente a quella conseguibile applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa.

lista degli stabilimenti per i quali sono state concesse le deroghe previste dall'articolo 275, comma 12 e comma 13, corredata delle seguenti informazioni:

nome del gestore,

indirizzo dello stabilimento,

attività svolta (secondo l'allegato III, parte II, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006),

tipo di deroga concessa (comma 12 o comma 13),

autorizzazione che ha concesso la deroga e autorità che ha rilasciato l'autorizzazione,

motivazioni della concessione della deroga.

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