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Dm Ambiente 26 maggio 2016

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 26 maggio 2016

(Gu 24 giugno 2016 n. 146)

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte quarta, Titolo I;

Visto l'articolo 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006 il quale stabilisce che "entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso";

Visto l'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152/2006 che definisce la raccolta differenziata come "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico";

Visto l'articolo 184, del decreto legislativo n. 152/2006 che classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

Visto il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, che istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;

Vista la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", e in particolare l'articolo 32 che modifica l'articolo 205 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata;

Rilevato che l'articolo 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge n. 549/1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata;

Rilevato che l'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;

Visto l'articolo 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono definite le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Visto l'articolo 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente alle Regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune sulla base delle citate linee guida;

Sentite le Regioni per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 205, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate le allegate "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati", che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2016

Allegato

Linee guida sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

 

1. Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa.

I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.

Il principio alla base del documento risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.

Per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, lettera p), si intende "La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico".

La raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine dell'economia circolare, perchè raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che diventano risorse e, quindi, un'opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo al contempo l'impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente.

In questo modo, la raccolta differenziata diventa un'attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.

 

2. Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo n. 152/2006 all'articolo 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune:

almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

L'articolo 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto che "Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011."

La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce prevede all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di "alta qualità" (direttiva 2008/98/Ce, articolo 11, paragrafo 1) gli Stati membri "istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro".

La direttiva 2008/98/Ce, pur non prevedendo target di raccolta differenziata, richiede, dunque, che si proceda all'attivazione della stessa e che siano conseguiti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio almeno per le quattro frazioni sopra indicate (carta, metalli, plastica e vetro).

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, di modifica del decreto legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della direttiva in merito alla raccolta differenziata, stabilendo che la raccolta differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

a. carta;

b. metalli;

c. plastica;

d. vetro;

e. ove possibile il legno.

L'articolo 205, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'articolo 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dispone che "La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare."

Il comma 2 dello stesso articolo 32 recita: "L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato elencando le tipologie di rifiuti che possono essere ivi conferiti.

Si applicano le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri di classificazione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 184, comma 2 e, ai fini dell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici, i criteri dell'articolo 182-ter del medesimo decreto.

 

3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali

Viene di seguito descritto l'approccio metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici Eer di cui all'allegato della "Decisione della Commissione europea 2000/531/Ce e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g;

essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all'elenco riportato nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.

In particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni:

vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;

multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;

ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;

rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;

rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;

rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale. Relativamente ai quantitativi massimi procapite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali. È data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che, secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/Eu recante "Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti", rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.

Si specifica che solo i Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo.

Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:

 

PC =ΣVci *ps *4

 

dove

PC = peso del compostaggio (Kg);

ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;

ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³);

4 = numero massimo di svuotamenti annui.

 

La scelta di tale fattore è effettuata considerando che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a 90 giorni, pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo annuo degli svuotamenti.

Per il compostaggio di prossimità e di comunità si rimanda al decreto di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

rifiuti indifferenziati (EER 200301);

ingombranti avviati a smaltimento;

rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.

Sono da considerarsi "frazioni neutre":

i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua in quanto, se annoverati, penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;

rifiuti cimiteriali.

Al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale di raccolta differenziata è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.

I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.

 

4. Il metodo nazionale di calcolo della raccolta differenziata

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD), utilizzando i

criteri sopra descritti al paragrafo 3, è pertanto, la seguente:

dove:

— Σi RDi: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse, se conteggiante e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

— RUind: rifiuti urbani indifferenziati.

Le diverse frazioni di rifiuti che compongono il dato di produzione totale e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono riportate nella tabella seguente e indicate al punto 4.2., dell'allegato 1, del decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

 

Tabella

"Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata"

 

Tipologia di rifiuto Frazione Descrizione Codice EER

 

 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (RDi)

 

FRAZIONE ORGANICA UMIDA

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200108

Rifiuti dei mercati

200302

Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico

 

200201

CARTE E CARTONE

Carta e cartone

200101

Imballaggi in carta e cartone

150101

PLASTICA

Plastica

200139

Imballaggi in plastica

150102

 

LEGNO

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200138

Imballaggi in legno

150103

Legno, contenente sostanze pericolose

200137*

METALLO

Metallo

200140

Imballaggi metallici

150104

IMBALLAGGI COMPOSITI

Imballaggi materiali compositi

150105

MULTIMATERIALE

Imballaggi in materiali misti

150106

VETRO

Vetro

200102

Imballaggi in vetro

150107

 

TESSILE

Abbigliamento

200110

Imballaggi in materia tessile

150109

Prodotti tessili

200111

 

 

 

CONTENITORI TFC

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

 

150110*

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

 

 

150111*

 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (RDi)

 

 

 

 

TONER

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*

 

160216

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

 

160215*

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

 

080318

 

 

 

RAEE

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi

 

 

200135*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle

 

200136

 

voci 200121*, 200123* e 200135*

 

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

200121*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

200123*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209

 

160210*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

 

160211*

Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere

 

160212*

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212

 

160213*

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213

 

160214

INGOMBRANTI

Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero

200307

 

OLI

Oli e grassi commestibili

200125

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

200126*

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

 

200127*

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*

 

200128

SOLVENTI

Solventi

200113*

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (RDi)

ACIDI

Acidi

200114*

SOSTANZE ALCALINE

Sostanze alcaline

200115*

PRODOTTI FOTOCHIMICI

Prodotti fotochimici

200117*

PESTICIDI

Pesticidi

200119*

 

DETERGENTI

Detergenti contenenti sostanze pericolose

200129*

Detergenti diversi da quelli al punto precedente

200130


FARMACI

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*

200132

Medicinali citotossici e citostatici

200131*

 

BATTERIE E ACCUMULATORI

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche

 

 

200133*

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*

 

200134

 

 

RIFIUTI DA C&D

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

 

 

 

170107

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

 

 

170904

 

 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (RDi)

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI RIFIUTI

Residui della pulizia stradale se avviati a recupero

200303

Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche

 

160103

Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienze da utenze domestiche

 

200141

Terra e roccia

200202

Altri rifiuti non biodegradabili

200203

Filtri olio

160107*

Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*

 

160216

Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico

 

160504*

Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico

 

160505



RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUind)

 

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Rifiuti urbani indifferenziati

200301

Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento

200303

Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti

 

200399

INGOMBRANTI

Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento

200307

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