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Dm Ambiente 24 maggio 2016

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture - Attuazione articolo 34, commi 1, 2 e 3, Dlgs 50/2016

NOTA REDAZIONALE: il Dlgs 56/2017 ha disposto la riformulazione del comma 3, articolo 34 del Dlgs 50/2016, il quale originariamente disponeva che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.". A partire dal 20 maggio 2017 il nuovo tenore del citato comma 3, articolo 34 del Dlgs 50/2016 è il seguente: "L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.". Si ritiene dunque che il Dm Ambiente 24 maggio 2016, emanato in attuazione della prima versione del suddetto comma 3, articolo 34 del Dlgs 50/2016 debba ritenersi tacitamente abrogato dal Dlgs 56/2017.

Ultima versione disponibile al 07/12/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 24 maggio 2016

(Gu 7 giugno 2016 n. 131)

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'articolo 1, che indicano, rispettivamente, i criteri per l'adozione, con apposito "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione" (di seguito Pan Gpp) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi della pubblica Amministrazione, e le categorie merceologiche per le quali devono essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal medesimo Pan Gpp;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante approvazione del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Pan Gpp) e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina l'adozione dei "Criteri ambientali minimi";

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante "attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'articolo 34, commi 1 e 2, che disciplina l'applicazione dei "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale", prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;

Visto che ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;

Ritenuto di stabilire un incremento progressivo dell'attuale percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturità del settore produttivo pertinenti;

Decreta:

Articolo 1

1. Il presente decreto disciplina l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:

a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie1 ;

b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione2 ;

c. servizi di gestione dei rifiuti urbani3 ;

d. forniture di articoli di arredo urbano4 ;

e. forniture di carta in risme e carta grafica5 ;

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

il 62% dal 1° gennaio 2017;

il 71% dal 1° gennaio 2018;

l'84% dal 1° gennaio 2019;

il 100% dal 1° gennaio 2020.

3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le Amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 24 maggio 2016.

Note redazionali

1.

Si veda il Dm 24 maggio 2012.

2.

Si veda il Dm 13 dicembre 2013.

3.

Si veda il Dm 13 febbraio 2014.

4.

Si veda il Dm 5 febbraio 2015.

5.

Si vedano il Dm 12 ottobre 2009 e il Dm 4 aprile 2013.

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