Sostanze pericolose

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Regolamento Commissione Ue 2016/823/Ue

Reach - Commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche - Modifiche al regolamento 771/2008/Ce

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 25 maggio 2016, n. 2016/823/Ue

(Guue 26 maggoi 2016 n. L137)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce 1 , in particolare l'articolo 93, paragrafo 4, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della revisione del regolamento (Ce) n. 771/2008 della Commissione 2 si è concluso che diversi aspetti del suddetto regolamento dovrebbero essere modificati.

(2) Il regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 autorizza l'agenzia ad adottare determinate decisioni individuali e conferisce alla commissione di ricorso istituita a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 la facoltà di decidere sui ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 528/2012. È pertanto necessario stabilire regole riguardanti i ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 528/2012.

(3) Le tariffe applicabili ai ricorsi avverso una decisione dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (Ue) n. 528/2012 sono stabilite dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 564/2013 della Commissione (4). È pertanto necessario stabilire regole riguardanti le tariffe applicabili ai ricorsi avverso le decisioni dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (Ue) n. 528/2012.

(4) Dal momento che la commissione di ricorso è attualmente istituita come struttura permanente all'interno dell'agenzia, è necessario assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità di assegnare ricorsi a membri supplementari o supplenti.

(5) Basandosi sulla prassi corrente, è inoltre opportuno offrire alle parti la possibilità di raggiungere una soluzione amichevole. Al fine di aumentare la trasparenza, un membro della commissione di ricorso dovrebbe essere nominato allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale soluzione. Una sintesi della soluzione raggiunta dovrebbe essere disponibile al pubblico sul sito web dell'agenzia.

(6) Al fine di garantire l'indipendenza della commissione di ricorso, è necessario che il cancelliere sia nominato direttamente dal presidente della suddetta commissione.

(7) Per ragioni di certezza del diritto, è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti riguardo le richieste di riservatezza, e in particolare che gli elementi richiesti nell'avviso non possono essere dichiarati riservati.

(8) Per garantire una partecipazione efficace degli intervenienti, la procedura d'intervento dovrebbe essere snellita per assicurare maggiore chiarezza, e il termine entro cui presentare la domanda d'intervento dovrebbe essere prorogato. Nei casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 gli Stati membri dovrebbero poter presentare una domanda d'intervento senza dover giustificare il loro interesse per l'esito della controversia.

(9) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire le disposizioni relative alle spese, nel senso che ciascuna delle parti sostiene le proprie spese.

(10) Per agevolare l'accesso alla giustizia e ridurre i costi, è altresì opportuno chiarire che le parti possono farsi rappresentare da una qualsiasi persona con mandato ad agire, e non necessariamente da un rappresentante con procura.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 771/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Allegato

Il regolamento (Ce) n. 771/2008 della Commissione è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente, il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, può assegnare il ricorso a membri supplementari o supplenti. In tali casi il presidente può designare un presidente supplente.";

2) è inserito il seguente articolo 1-bis:

"Articolo 1-bis

Soluzione amichevole

Nell'interesse della procedura il presidente della commissione di ricorso può invitare le parti a raggiungere una soluzione amichevole. In tal caso il presidente nomina un membro unico per agevolare il raggiungimento di tale soluzione. Il presidente comunica alle parti la decisione di nominare un membro unico.

Se le parti raggiungono una soluzione amichevole, il membro unico chiude il procedimento e una sintesi della soluzione raggiunta viene pubblicata sul sito web dell'agenzia. In mancanza di una soluzione amichevole entro 2 mesi dalla decisione di assegnarlo a un membro unico, il caso è rinviato alla commissione di ricorso.";

3) è inserito il seguente articolo 1-ter:

"Articolo 1-ter

Ritiro di un ricorso

Se un ricorso viene ritirato, il presidente chiude il procedimento.";

4) all'articolo 5, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere presentato ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 o ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

5. La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento delle sue funzioni, da un cancelliere nominato dal presidente.

Il presidente ha le facoltà gestionali e organizzative di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.

(*)  Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1).";"

5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate e la motivazione;";

6) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 340/2008 o, se del caso, di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 564/2013 della Commissione (**).

(**)  Regolamento di esecuzione (Ue) n. 564/2013 della Commissione, del 18  giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 19 giugno 2013, pag. 17).";"

7) all'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è sospeso.";

8) all'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"Quando il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il cancelliere informa quest'ultimo della presentazione di un ricorso avverso tale decisione.";

9) all'articolo 6, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il primo comma, il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.";

10) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate e la motivazione;";

11) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Intervento

1. Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.

In deroga al primo paragrafo, per i casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, lo Stato membro la cui autorità competente ha effettuato la valutazione della sostanza può intervenire senza dover dimostrare di essere interessato all'esito di tale controversia.

2. La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro tre settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3. L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti.

L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali riconosciuti alle parti ed è accessorio al procedimento principale. Esso diviene privo di oggetto quando il caso è cancellato dal registro della commissione di ricorso, in seguito a una rinuncia di una parte o al ritiro dagli atti o a una soluzione amichevole tra le parti, o quando l'atto di ricorso è dichiarato irricevibile.

Gli intervenienti accettano il caso nello stato in cui esso si trova al momento del loro intervento.

4. La domanda d'intervento contiene:

a) la descrizione del caso;

b) il nome e il cognome delle parti;

c) il nome, il cognome e il domicilio dell'interveniente;

d) se l'interveniente si fa rappresentare conformemente all'articolo 9, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;

e) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere c) e d);

f) le conclusioni di una o più parti, a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;

g) la descrizione delle circostanze che comprovano il diritto a intervenire;

h) una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

La domanda d'intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni prima che la commissione di ricorso prenda una decisione a riguardo.

5. Qualora la commissione di ricorso decida di consentire l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti procedurali notificati alle parti, forniti dalle parti alla commissione di ricorso per tale scopo. Gli atti o i documenti riservati sono esclusi da tale comunicazione.

6. La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

Se la commissione di ricorso autorizza l'intervento, il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria di intervento.

La memoria di intervento contiene:

a) le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;

b) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto;

c) se del caso, la natura delle prove dedotte;

d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono considerarsi riservate e la motivazione;

Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente può stabilire un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

7. Ogni interveniente sostiene le proprie spese.";

12) l''articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Rappresentanza

Se una parte o un interveniente ha nominato un rappresentante, questi deve produrre un mandato ad agire conferitogli dalla parte o dall'interveniente che rappresenta.";

13) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 o di cui all'articolo 77, paragrafo 1 del regolamento (Ue) n. 528/2012.";

14) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che la commissione decida diversamente in casi debitamente giustificati, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.";

15) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

"d) agevolare il raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti.";

16) è inserito il seguente articolo 17-bis:

"Articolo 17-bis

Spese

Le parti sostengono le proprie spese.";

17) all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) il dispositivo della decisione della commissione di ricorso comprendente, se del caso, l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 340/2008 o dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 564/2013.";

18) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), dall'agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), o da un interveniente a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera d), sono da considerarsi riservate. Il presidente assicura che qualsiasi informazione considerata riservata non sia pubblicata nella decisione finale."

Note ufficiali

1.

Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

2.

Regolamento (Ce) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Gu L 206 del 2.8.2008, pag. 5).

3.

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1).

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