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Decisione Consiglio Ce 81/46/Cee

Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Consiglio delle Comunità europee

Decisione 11 giugno 1981, n. 81/46/Cee

(Guce 17 giugno 1981 n. L 171)

Decisione relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Il consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2 ,

considerando che l'obbiettivo della politica ecologica della Comunità, quale è stato definito nella dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale3 , integrata dalla risoluzione del Consiglio, del 17 maggio 19777, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale4 , tende a migliorare la qualità e la scena della vita, l'ambiente e le condizioni di vita dei popoli che ne fanno parte, in particolare prevedendo, riducendo e, per quanto possibile, sopprimendo l'inquinamento e gli inconvenienti ambientali, e infine ricercando, con gli Stati non appartenenti alla Comunità, soluzioni comuni ai problemi ecologici, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

considerando che, conformemente alla dichiarazione della Conferenza della Nazioni Unite sull'ambiente umano adottata a Stoccolma nel 1972, uno dei principi della politica ecologica nella Comunità è di vigilare a che le attività svolte in uno Stato non provochino una degradazione dell'ambiente in un altro Stato;

considerando che, nell'ambito della Commissione economica per l'Europea, la Comunità ha partecipo ai negozziati per una convenzione e una risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

considerando che il 14 novembre 1979, la Comunità ha firmato la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ed ha approvato la risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, nella quale i firmatari della convenzione hanno deciso di applicare in via provvisoria la convenzione stessa nell'ambito della Commissione economica per l'Europea, e si sono impegnati ad adempiere, per quanto è possibile, agli obblighi da essa derivanti, i attesa della sua entrata in vigore;

considerando che la partecipazione della Comunità all'attuazione di tale convenzione è necessaria per il conseguimento d'uno degli obiettivi della Comunità e che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono previsti da disposizioni del trattato diverse dall'articolo 235;

considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione di detta convenzione esercitando le competenze derivanti dalle attuali norme comuni e le competenze che le saranno in futuro attribuite da atti adottati dal Consiglio, nonché utilizzando i risultati delle azioni comunitarie nei settori interessati (ricerca, scambio di informazioni ;

considerando che è necessario in tale misura che la Comunità concluda detta convenzione,

Decide :

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità economica europea, la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Il testo della convenzione e quello della risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti, conformemente all'articolo 15 della convenzione 5

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1981.

Allegato

Traduzione

( I testi in lingua inglese, francese e russa sono i soli facenti fede )

Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Le parti contraenti della presente convenzione,

Risolute a promuovere le relazioni e la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente,

Consapevoli dell'importanza delle attività della Commissione economica per l'Europea delle Nazioni Unite per il rafforzamento delle relazioni e della cooperazione di cui sopra, in particolare per quel che riguarda l'inquinamento atmosferico, compreso il trasporto a grande distanza degli inquinamenti atmosferici,

Riconoscendo il contributo della Commissione economica per l'Europa all'applicazione multilaterale delle pertinenti disposizioni dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,

Tenendo conto dell'appello, contenuto nel capitolo "Ambiente" dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, a cooperare alla lotta contro l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti, fra i quali in particolare il trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici, e ad elaborate, nel quadro della cooperazione internazionale, un vasto programma di sorveglianza e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici, cominciando dall'anidride solforosa e passando poi eventualmente ad altri agenti inquinanti,

Considerando le disposizioni pertinenti della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, in particolare il principio 21, nel quale è espressa la convinzione comune che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo proprie politiche ambientali e sono tenuti a far sì che le attività esercitare nell'ambito della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non arrechino danno all'ambiente degli altri Stati o delle regioni che non sono soggette a nessuna giurisdizione nazionale,

Rriconoscendo che l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero, può avere a breve o a lungo termine effetti dannosi,

Temendo che l'aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti,

Riconoscendo la necessità di studiare le ripercussioni del trasporto degli inquinanti atmosferici a grande distanza e di cercare di risolvere i problemi così individuati,

Affermando la loro volontà di intensificare la cooperazione internazionale attiva per elaborare le necessarie politiche nazionali e di coordinare, mediante scambi di informazioni, consultazioni e attività di ricerca e di sorveglianza, le misure prese a livello nazionale per combattere l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza,

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Definizioni

Agli effetti della presente convenzione valgono le seguenti definizioni :

a) "inquinamento atmosferico" : immissione diretta o indiretta nell'atmosfera, ad opera dell'uomo, di sostanze o di energia aventi un'azione nociva tale da metter in pericolo la salute umana, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente, l'espressione "inquinanti atmosferici" è intesa nello stesso senzso ;

b) "inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza" : inquinamento atmosferico la cui origine fisica rientra interamente o parzialmente nella zona di giurisdizione di uno Stato e che ha effetti dannosi in una zona soggetta alla giurisdizione di un altro Stato, ad una distanza che non consente in genere di distinguere i contributi delle singole fonti o dei gruppi di fonti di emissione.

Articolo 2

Principi fondamentali

Le parti contraenti, tenuto debitamente conto dei fatti e dei problemi che si pongono decise a proteggere l'uomo e il suo ambiente dall'inquinamento atmosferico. Esse cercheranno di limitare e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Articolo 3

Nell'ambito della presente convenzione, le parti contraenti elaboreranno senza troppi indugi, mediante scambi di informazioni, consultazioni e attività di ricerca e di sorveglianza, le politiche e le strategie necessarie per combattere le emissioni di inquinanti atmosferici, tenendo conto degli sforzi già intrapresi a livello nazionale e internazionale.

Articolo 4

Le parti contraenti si scambieranno informazioni ed esamineranno le loro politiche, le loro attività scientifiche, nonchéle misure tecniche intese a combattere per quanto possibile le emissioni di inquinanti atmosferici che possono avere effetti dannosi e a ridurre così l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Articolo 5

A breve scadenza si terranno, a richiesta, consultazioni fra la o le parti contraenti effettivamente colpite da un inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza o seriamente minacciate da un inquinamento del genere e la o le parti contraenti sul cui territorio o nell'ambito della cui giurisdizione si ha o potrebbe aversi, a causa delle attivit esercitate o previste, un contributo sostanziale all'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Articolo 6

Gestione della qualità dell'aria

Tenuto conto degli articoli da 2 a 5, delle ricerche in corso, degli scambi di informazioni, delle attività di sorveglianza e dei loro risultati, nonché del costo e dell'efficacia delle misure correttive prese a livello locale e di altre misure, e allo scopo di combattere l'inquinamento atmosferico, in particolare quello dovuto a impianti nuovi o trasformati, le parti contraenti si impegnano ad elaborare, ciascuna, le migliori politiche e strategie, nonchù dei sistemi di gestione della qualità dell'aria e, nell'ambito di detti sistemi, misure di controllo compatibili con uno sviluppo equilibrato, ricorrendo segnatamente alla migliore tecnologia disponibile ed economicamente applicabile e a tecniche che producano pochi rifiuti ovvero che non ne producano affatto.

Articolo 7

Ricerca-Sviluppo

Le parti contraenti, intraprenderanno, in funzione dei loro bisogni, attivita concertate di ricerca e/o di sviluppo nei seguenti settori :

a) tecnologie esistenti e proposte per la riduzione delle emissioni dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici, loro applicabilità e redditività e loro ripercussioni sull'ambiente ;

b) strumentazione e altri mezzi idonei alla sorveglianza e misurazione del tasso di emissione e della concentrazione degli inquinanti atmosferici nell'ambiente ;

c) modelli perfezionati per meglio comprendere il trasporto transfrontaliero a grande distanza degli inquinanti atmosferici ;

d) effetti dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute umana e sull'ambiente, ivi compresa l'agricoltura, la silvicoltura, i materiali, gli ecosistemi acquatici e di altro tipo e la visibilità, per determinare su basi scientifiche le relazioni dose/effetto ai fini della protezione dell'ambiente ;

e) valutazione economica, sociale ed ecologica di altre misure atte al conseguimento degli obiettivi ambientali, ivi compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

f) elaborazione di programmi d'insegnamento e di formazione in materia di inquinamento ambientale dovuto ai composti dello zolfo e agli altri principali inquinanti atmosferici.

Articolo 8

Scambi di informazioni

Le parti contraenti si scambieranno nel loro comune interesse, nell'ambito dell'organo esecutivo di cui all'articolo 10 ovvero a livello bilaterale, informazioni sui seguenti argomenti :

a) tassi di emissione di determinati inquinanti atmosferici, — a cominciare dall'anidride solforosa — sulla base di reticolati territoriali di dimensioni prestabilite e con una periodicità da concordare ; oppure flussi di determinati inquinanti atmosferici — a cominciare dall'anidride solforosa — che attraversano le frontiere nazionali, a distanze e con una periodicità da concordare ;

b) principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e, in genere, nello sviluppo industriale e loro possibili effetti, con particolare riguardo a quelli atti modificare sensibilmente l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

c) tecniche di riduzione dell'inquinamento atmosferico che agiscono sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

d) costo previsto della lotta a livello nazionale contro le emissioni dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici ;

e) dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si producono durante il trasporto degli inquinanti ;

f) dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ed entità dei danni 6 che, secondo tali dati, sono imputabili all'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

g) politiche e strategie nazionali, subregionali e regionali di lotta contro i composti dello zolfo e gli altri principali inquinanti atmosferici.

Articolo 9

Attuazione e ampliamento del programma concertato per la sorveglianza permanente e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa

Le parti contraenti sottolineano la necessità di attuare il "Programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa" (appresso denominato Emep), e, per quanto riguarda l'ampliamento di detto programma, convengono di porre l'accento sui punti seguenti :

a) loro interesse di partecipare e di dare piena attuazione all'Emep, che, in una prima fase, è imperniato sulla sorveglianza permanente dell'anidride solforosa e delle sostanze apparentate ;

b) necessità di applicare, tutte le volte che sia possibile, metodi di sorveglianza comparabili o unificati ;

c) interesse di elaborare il programma di sorveglianza permanente e la raccolta dei dati rientreranno nella giurisdizione del paese in cui sono localizzate le stazioni ;

d) interesse di elaborare uno schema di programma concertato di sorveglianza permanente dell'ambiente che sia basato sui programmi nazionali, subregionali e regionali e sugli altri programmi internazionali presenti e futuri e che ne tenga debitamente conto ;

e) necessità di procedere allo scambio dei dati sulle emissioni di determinati inquinanti atmosferici ( a cominciare dall'anidride solforosa ), sulla base di reticolati territoriali di dimensioni prestabilite e con una periodicità da concordare, ovvero sui flussi di determinati inquinanti atmosferici ( a cominciare dall'anidride solforsoa) che attraversano le frontiere nazionali, a distanze e con una periodicità da concordare. Il metodo, completo di modello, impiegato per determinare i flussi e il metodo, completo di modello, impiegato per stabilire l'esistenza del trasporto di inquinanti atmosferici sulla base delle emissioni per reticolato territoriale saranno messi a disposizione e rivisiti periodicamente, perché ne sia possibile il perfezionamento ;

f) intenzione di proseguire lo scambio e l'aggiornamento periodico dei dati nazionali sulle emissioni complessive di determinati inquinanti atmosferici, a cominciare dall'anidride solforosa ;

g) necessità di fornire dati meteorologici e fisico-chimici sui fenomeni che si producono durante il trasporto ;

h) necessità di assicurare la sorveglianza permanente dei composti chimici in altri ambienti (acqua, suolo e vegetazione) e di attuare un analogo programma di sorveglianza per registrarne gli effetti sulla salute e sull'ambiente ;

i) interesse di ampliare le reti nazionali dell'Emep per renderle operative ai fini della lotta e della sorveglianza.

Articolo 10

Organo esecutivo

1. I rappresentanti delle parti contraenti a livello dei consiglieri governativi dei paesi della Commissione economica per l'Europa per i problemi dell'ambiente costituiranno l'organo esecutivo della presente convenzione ; essi si riuniranno in tale veste almeno una volta all'anno.

2. l'organo esecutivo :

a) controllerà l'attuazione della presente convenzione ;

b) costituirà, quanto lo riterrà opportuno, gruppi di lavoro incaricati di esaminare i problemi connessi con l'attuazione e gli sviluppi della presente convenzione, e di preparare gli studi e la documentazione necessari, nonché di formulare raccomandazioni ;

c) svolgerà ogni altra funzione che dovesse rivelarsi necessaria in base alle disposizioni della presente convenzione.

3. L'organo esecutivo utilizzerà i servizi dell'organo direttivo dell'Emep, a ciò che quest'ultimo partecipi pienamente alle attività della presente convenzione, in particolare per quanto riguarda la raccolta dei dati e la cooperazione scientifica.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo esecutivo utilizzerà altresì quando lo riterrà opportuno, le informazioni fornite da altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 11

Segretariato

Il segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europea disimpegnerà per conto dell'organo esecutivo le seguenti funzioni :

a) convocazione e preparazione delle riunioni dell'organo esecutivo ;

b) trasmissione alle parti contraenti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente convenzione ;

c) ogni altra funzione che potrà essergli affidata dall'organo esecutivo.

Articolo 12

Emendamenti alla convenzione

1. Ogni parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione.

2. Il testo degli emendamenti proposti verrà presentato per iscritto al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europea, che lo comunicherà a tutte le parti contraenti. L'organo esecutivo esaminerà gli emendamenti proposti nella riunione annuale successiva, purchù le proposte siano state comunicate alle parti contraenti del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europea almeno novanta giorni prima.

3. Gli emendamenti alla presente convenzione dovranno ottenere il consenso dei rappresentanti delle parti contraenti ed entreranno in vigore per le parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno successivo a quello in cui due terzi delle parti contraenti avranno depositato presso il depositario il proprio strumento di accettazione. Per ciascuna altra parte contraente gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la parte contraente interessata avrà depositato il suo strumento di accettazione.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Nel caso di controversia fra due o più parti contraenti della presente convenzione riguardo all'interpretazione o all'applicazione della convenzione stessa, dette parti cercheranno di risolverla mediante negoziato o con qualsiasi altro mezzo di composizione che risulti loro accettabile.

Articolo 14

Firma

1. La presente convenzione potrà essere firmata a Ginevra, presso l'ufficio delle Nazioni Unite, dal 13 al 16 novembre 1979, in occasione della riunione ad alto livello sulla protezione dell'ambiente nell'ambito della Commissione economica per l'Europea, dagli Stati membri dalla Commissione economica per l'Europea, dagli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europea, in base al paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale, e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che siano autorizzate a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nei settori, considerati dalla presente convenzione.

2. Per le questioni di loro competenza, dette organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti e assumersi le responsabilità che la presente convenzione conferisce ai loro Stati membri. In tal caso gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare individualmente detti diritti.

Articolo 15

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

2. A decorrere dal 17 novembre 1979 la presente convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che funge da depositario.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuna delle parti contraenti che ratifichino, accettino o approvino la presente convenzione ovvero vi aderiscano dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito ad opera di detta parte contraente dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 17

Denuncia

Decorsi cinque anni dalla data in cui la presente convenzione sarà entrata in vigore nei riguardi di una parte contraente, detta parte contraente potrà in qualsiasi momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. La denuncia avrà effetto novanta giorni dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal depositario.

Articolo 18

Testi facenti fede

L'originale della presente convenzione, i cui testi francese, inglese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Risoluzione

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

I firmatari della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 13 novembre 1979,

decidono che, nell'ambito della Commissione economica per l'Europea e dei consiglieri governativi dei paesi della Commissione economica per l'Europea per i problemi dell'ambiente, cominceranno no appena possibile e a titolo interinale ad applicare provvisoriamente la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ; si impegnano altresì a rispettare per quanto possibile gli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, nell'attesa della sua entrata in vigore ;

convengono che la Commissione economica per l'Europea e il suo segretario esecutivo dovranno essere investiti dei poteri necessari per disporre di un segretario sufficiente e, nel quadro dell'attuale struttura di bilancio, dei corrispondenti mezzi finanziari ;

decidono inoltre di rafforzare senza indugio la cooperazione nei settori critici considerati dalla convenzione. In particolare cercheranno di ravvicinare le loro politiche e le loro strategie di lotta contro l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

dichiarano che dette strategie e politiche mireranno a limitare e, per quanto possibile, a ridurre gradualmente e a prevenire l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Esse verranno applicate progressivamente e l'organo competente designato controllerà regolarmente i progressi realizzati a livello nazionale. A tal fine i firmatari daranno massima priorità all'elaborazione di un documento che esponga le strategie e le politiche seguite da ciascuno per ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai composti dello zolfo.

 

Note ufficiali

1.

Gu n. C 59 del 10. 3. 1980, pag. 71.

2.

Gu n. C 72 del 24. 3. 1980, pag. 25.

3.

Gu n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

4.

Gu n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

5.

La data dell'entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

6.

La presente convenzione non contiene disposizioni sulla responsabilità degli Stati per i danni cagionati.

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