Direttiva Commissione Ue 2016/774/Ue
Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Commissione europea
Direttiva 18 maggio 2016, n. 2016/774/Ue
(Guue 19 maggio 2016 n. L 128)
Direttiva recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.
(2) Nell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le esenzioni 8. e), 8. f), 8. g), 8. h), 8. j) e 10. d) dell'allegato II sono riesaminate nel 2014.
(3) La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni coperte dalle esenzioni 8. h), 8. j) e 10. d) non dovrebbe essere prorogata in quanto l'uso del piombo in tali applicazioni non è più inevitabile.
(4) La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alle esenzioni 8. e), 8. f) e 8. g) continua a essere inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi. Tuttavia, poiché esistono informazioni su possibili futuri sostituti del piombo nelle applicazioni citate, è opportuno introdurre una data di revisione che consenta di stabilire se tale uso possa essere interrotto.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 ,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2000/53/Ce è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Allegato
"Allegato II
Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti | Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione | Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
Piombo come elemento di lega | ||
1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo | ||
1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo. | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
2. b) Alluminio contenente, in peso, l'1,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
2. c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4% o meno di piombo | (1) | |
3. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso | (1) | |
4. a) Cuscinetti e pistoni | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 | |
Piombo e composti di piombo nei componenti | ||
5. Pile | (1) | X |
6. Masse smorzanti | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
7. b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 | |
7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009 | |
8. a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
8. d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
8. e) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso) | (2) | X (3) |
8. f) a) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
8. f) b) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo | (2) | X (3) |
8. g) Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip" | (2) | X (3) |
8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
8. i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
8. j) Piombo nelle saldature di lastre laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (3) |
9. Sedi di valvole | Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 | |
10. a) Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: - vetro delle lampadine e delle candele, -materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10. b), 10. c) e 10. d). |
X (4) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) | |
10. b) Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti | ||
10. c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
10. d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
11. Inneschi pirotecnici | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
Cromo esavalente | ||
13. a) Rivestimenti anticorrosione | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 | |
13. b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori | X | |
Mercurio | ||
15. a) Lampade a luminescenza per i proiettori | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
15. b) Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
Cadmio | ||
16. Accumulatori per veicoli elettrici | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 | |
(1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015. (2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019. (3) Rimozione se, in correlazione con la voce 10, lettera a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. (4) Rimozione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. Note: È ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01%, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio. È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*). (*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole in carbonio dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni. |
Note ufficiali
Gu L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.
Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3.