Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 17 dicembre 2001, n. 1024

Elettrosmog - Antenna radio base - Zona agricola - Scuole e asili - Doverosa cautela

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 17 dicembre 2001, n. 1024

 

(omissis)

Per l'annullamento

A— della concessione edilizia PRAT. U. T. n. 25/1999 del 25/6/1999 rilasciata dal Comune di Bagnolo in Piano per l'istallazione di stazione radio base per la telefonia cellulare in località Pieve Rossa di Bagnolo in Piano, via Strada Vecchia;

B— del parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia — servizio Igiene Pubblica;

C— del parere favorevole della Commissione edlizia comunale;

D— di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale e, per quanto occorr possa,della deliberazione della Giunta Comune di di Bagnolo in Piano n. 99 del 12/6/1999 avente ad oggetto "approvazione dei criteri e modalità" per l'occupazione di suolo pubblico da parte della ditta Omnitel Pronto Italia S. p. A. per il posizionamento degli impianti di telecomunicazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnolo in Piano e di Omnitel Pronto Italia S. p. A;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 6/11/2001 il dr. Ugo Di BENEDETTO;

Uditi, altresì, gli Avv. ti Bertoi, Coffrini e Bassi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità sotto vari profili.

Si sono costituiti in giudizio il Comune Bagnolo in Piano ed Omnitel Pronto Italia S.p.A che hanno concluso per la reiezione del ricorso.

L'istanza cautelare, accolta in primo grado, è stata respinta in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2290/1999 "ritenuto che non sussistono i presupposti" previsti dall'ultimo comma dell'articolo 21 legge 1034 del 1971.

Le parti costituite hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/11/2001.

2. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità dell'impugnativa del parere favorevole del servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Parma del 24/11/1999, nonché del parere della Commissione edilizia del Comune di Bagnolo in Piano, trattandosi di meri atti interni di carattere endoprocedimentale, da cui l'inammissibilità del giudizio promosso nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria di Reggio Emilia.

3. Nel merito va preliminarmente rilevato che le rilevanti dimensioni dell'intervento descritto negli atti di causa comportano, sul piano formale, la necessità di una concessione edilizia, come del resto avvenuto nel caso di specie. Del resto la giurisprudenza prevalente, con riferimento a stazioni radio di questo tipo, ha ritenuto necessaria la concessione edilizia, atteso il rilevante impatto sul territorio (cfr tra le tante Consiglio di Stato, sezione V, 18/3/1991, n. 280; TAR Lombardia, sezione II, 25/3/1993, n. 62; TAR Lombardia, sezione II, 7/4/1997, n. 430; TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, 17/4/2000, n. 229 e TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, 20/4/2001, n. 226).

Conseguentemente, in applicazione della normativa vigente, il parametro per valutare la legittimità del rilascio della predetta concessione edilizia non può che essere costituito dalla disciplina urbanistica dell'area destinata "a ricevere il manufatto" ed in particolare dalla destinazione della stessa per effetto degli strumenti urbanistici locali.

Vero è che la particolare necessità di realizzare opere, quali quelle oggetto del presente ricorso, costituisce un'esigenza di un'utenza sempre più numerosa e si è particolarmente accentuata con lo sviluppo della tecnologia in tempi relativamente recenti e, quindi, ciò potrebbe giustificare un'attenzione particolare, attraverso una disciplina speciale. Infatti, il legislatore, con la recente legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha previsto una specifica competenza regionale per l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile (articolo 8, comma primo, lettera a)) e la possibilità per i Comuni di adottare un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. In attesa del suddetto intervento normativo gli impianti in parola devono essere realizzati in conformità degli strumenti urbanistici vigenti nella località destinataria dell'insediamento.

4. Nel caso in esame la zona su cui è stato realizzato l'impianto in contestazione è classificata ZA3, ossia "zona Agricola a Parco— Campagna".

In detta zona l'articoloVI.7/1.3ZA3 delle N. T. A. al Prg, ammette gli usi U33 ovvero gli impianti tecnici. L'articolo V.8/4 delle N. T. A. al Prg dispone che "gli impianti tecnici comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali le centrali e sottostazioni tecnologiche, gli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione delle acque, gli impianti per il trattamento dei rifiuti e simili. Ne fanno parte altresì gli spazi di servizio e di supporto, i locali accessori, e gli spazi tecnici. È ammessa, ove necessario, la presenza di un alloggio per il personale di custodia con superficie utile massima di 150 mq per ogni insediamento autonomo (costituito anche da più attrezzature) destinato a tale uso". Pertanto, nella descrizione, volutamente esemplificativa, della disposizione locale ben possono rientrare anche impianti quale quello in discussione.

5. Né può determinare l'illegittimità degli atti impugnati la contestata collocazione dell'impianto che, a parere dei ricorrenti, si porrebbe in contrasto con le esigenze visive ed ambientali. Infatti, le considerazioni di carattere estetico, che ben potrebbero indurre il Comune a rigettare la domanda di concessione o a richiedere una modifica dell'intervento, rientrano nella sfera di apprezzamento discrezionale di merito dell'Amministrazione stessa e non sono, pertanto, sindacabili, di regola, in questa sede di legittimità, salvo che non ricorrano particolari situazione che evidenzino un eccesso di potere, non sussistenti nel caso di specie.

6. Né è contestabile la localizzazione dell'opera da parte del Comune, essendo rispetta la disciplina urbanistica di zona, per la circostanza che essa si pone in vicinanza di aree destinate a scuole e asili. Infatti non viene contestata nel presente ricorso la violazione delle distanze prescritte dalla normativa vigente né, al fine di salvaguardia della salute, dell'apposito Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, concernente i limiti di esposizione, né emergono elementi per ritenere che il principio della "doverosa cautela", da tenere sempre presente in questo delicato settore, non sia nella specie rispettato. Ogni questione di tal genere, del resto una volta rispettate le prescrizioni procedimentali concernenti le distanze ed i limiti di esposizione riguarderebbe il diritto fondamentale della salute la cui tutela, azionabile in ogni tempo, è demandata al Giudice Ordinario.

7. Né comporta l'illegittimità degli atti impugnati la diversa valutazione in ordine alla destinazione urbanistica della zona, effettuata dal Comune, rispetto a quella esternata dallo stesso al momento dell'acquisto dell'area su cui ricade l'impianto, ben potendo l'Amministrazione rivedere le proprie scelte programmatorie.

8. Né sussiste il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria derivante dal parere favorevole Commissione Edilizia. Infatti, in materia edilizia, il parere favorevole, una volta accertata la compatibilità urbanistica ed il rispetto delle norme edilizie, non richiede una particolare motivazione dovendo al contrario ampiamente motivare un eventuale diniego esternando, in questa ipotesi, le ragioni del contrasto. Nella fattispecie, essendo detto parere favorevole, non era necessaria una particolare giustificazione.

9. Quanto agli oneri di urbanizzazione va osservato che l'eventuale fondatezza della censura nel merito, a prescindere dalla legittimazione a proporla da parte de ricorrenti, non potrebbe comportare l'illegittimità degli atti impugnati ma soltanto di quella parte che esclude l'onerosità della concessione stessa, senza che ciò possa, comunque, impedire la realizzazione dell'intervento. Pertanto, nella specie, il Comune dovrà applicare gli oneri concessori prescritti non ricorrendo i presupposti dell'esenzione di cui all'articolo 9, lettera f), della legge n. 10 del 1977, trattandosi di un'opera soggettivamente appartenente ad una Società privata, realizzata per finalità d'impresa, ancorché utile per la collettività, che non rientra, nell'attuale quadro normativo, nell'elencazione delle opere di urbanizzazione. Non è, pertanto, configurabile un'illegittimità totale della concessione stessa, salvo l'obbligo di applicare i corrispondenti oneri di urbanizzazione.

10. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara Inammissibile ed in parte lo Respinge.

Spese compensate.

Depositata in cancelleria il 17.12.32001.

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