Dm Ambiente 2 maggio 2006
Articolo 234 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Individuazione di tipologie di beni in polietilene
Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
Ultima versione disponibile al 28/07/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 2 maggio 2006
(Gu 11 maggio 2006 n. 108)
Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
il Ministro delle attività produttive
Visto l'articolo 234, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce i consorzi nazionali per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
Considerato che il medesimo decreto, all'articolo 234, comma 2, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, siano individuate le tipologie di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231, nonché, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque;
Ritenuto di dover determinare i beni in polietilene al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti dei predetti beni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 234, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Decreta:
Articolo 1
1. Per beni in polietilene, di cui all'articolo 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione, nonché i contenitori rigidi per uso di igiene ambientale di capacità superiore ai 75 litri, di cui alla norma Uni En 840, Uni En 12574, Uni En 13071.
2. L'elenco di beni in polietilene, di cui al comma 1, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'attività produttive, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi.
Articolo 2
1. Gli utilizzatori ed i distributori dei beni in polietilene di cui al comma 1 possono partecipare ai consorzi previsti dal comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche mediante le rispettive associazioni nazionali di categoria.
Articolo 3
1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'Url www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006