Decreto direttoriale MinAmbiente 10 settembre 2001
Finanziamenti ad Enti pubblici per l'installazione di impianti solari termici
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 10 settembre 2001
(Gu 15 dicembre 2001 n. 291)
Finanziamenti ad enti pubblici per l'installazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura
Il Direttore generale del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali
Visto il decreto direttoriale n. 100/SIAR/2000 del Ministero dell'ambiente, mediante il quale si dà avvio al programma "solare termico" finalizzato alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie;
Visto il bando relativo a tale decreto, reso esecutivo con decreto direttoriale n. 148/B/2001/Dec/SIAR e comunicato nella Gazzetta ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;
Visto l'esiguo numero di domande di finanziamento pervenute ad oggi al servizio IAR — programma "solare termico";
Visto l'interesse alla partecipazione a detto programma "solare termico" espresso da comuni non soggetti agli obblighi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 5, comma 5, e da altre amministrazioni pubbliche non previste dal citato decreto;
Ritenuto opportuno estendere il programma "Solare termico" anche alle altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, per consentire che le risorse impegnate con il decreto direttoriale n. 100/SIAR/2000 siano opportunamente impiegate;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto
Il presente decreto riguarda il programma "Solare termico" varato con il decreto n. 100/SIAR/2000 del Ministero dell'ambiente e ne modifica parzialmente le disposizioni relative alla natura dei soggetti ammessi al finanziamento, secondo quanto esplicitato nel successivo articolo 2.
Articolo 2
Soggetti ammessi al finanziamento
Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di impianti solari termici destinati alla produzione di calore a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie:
1) le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, ivi incluse le società collegate o controllate dei suddetti enti ai sensi dell'articolo 2359 e successivi del codice civile, i quali siano proprietari, o esercitino un altro diritto reale di godimento o siano possessori o gestori, purché autorizzati dal proprietario, della struttura edilizia oggetto dell'intervento;
2) le aziende distributrici del gas di proprietà comunale che, in relazione all'articolo 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Ai fini dell'individuazione dei progetti che verranno finanziati verrà emesso apposito bando.
Articolo 3
Costo del programma
Il costo del programma 2000-2002 per il Ministero dell'ambiente è determinato in lire 12.000 milioni.
Viene inoltre impegnata la cifra di 2.500 milioni di lire come quota di cofinanziamento del Ministero dell'ambiente all'Enea, per garantire un'azione di supporto tecnico ai programmi governativi di incentivazione del solare termico, incluso il programma "comune solarizzato" citato nelle premesse. In tali programmi è prevista una fase di monitoraggio degli edifici solarizzati.
L'onere complessivo del programma e della quota di cofinanzianamento all'Enea risulta pari a lire 14.500 milioni. Al relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0126/2000 del 23 novembre 2000.
Articolo 4
Assunzione di impegno
Per le finalità di cui al presente decreto, restano fermi gli impegni finanziari assunti con il decreto n. 100/SIAR/2000, citato nelle premesse, per la somma di lire 14.500 milioni a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2000.
Roma, 10 settembre 2001