Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 189 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Riorganizzazione del catasto dei rifiuti

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

il Ministro delle attività produttive

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare l'articolo 189 del suddetto decreto, che disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Considerato che ai sensi del comma 6 del predetto articolo 189 l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio, e ne assicura la pubblicità;

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat);

Considerato che ai sensi del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Apat sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) effettuazione di attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

b) svolgimento delle funzioni concernenti, fra l'altro, la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato, inoltre, che all'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente consistono, tra l'altro:

a) "nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali";

b) "nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale"; c) "nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale";

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 l'Apat, tra le altre cose:

pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia;

acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo;

effettua l'integrazione delle informazioni con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente;

Visto l'accordo di programma, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, stipulato in data 24 gennaio 1997;

Visto il regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti;

 

Decreta:

Articolo 1

1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) e in sezioni regionali o delle Province autonome presso le corrispondenti agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente (Arpa/Appa) e, ove tali agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.

2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici organizza il catasto nazionale attraverso la costituzione e la gestione del catasto telematico basato sulla gestione delle informazioni relative ai rifiuti mediante sistemi informatico-telematici e comprensivo di una banca dati composta da:

a) una sezione anagrafica, denominata anagrafica dei soggetti e delle unità locali (AnSul), contenente tutte le informazioni relative ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti desunte dal registro delle imprese;

b) una sezione contenente le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) una sezione contenente le informazioni relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) una sezione contenente le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e già operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) una sezione contenente le informazioni relative alla comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) una sezione contenente le informazioni relative alle iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) una sezione relativa alla produzione e alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti tra cui PCB/PCT, oli, batterie al piombo esauste, imballaggi.

Articolo 2

1. La base informativa del catasto telematico dei rifiuti è aggiornata per via telematica, attraverso:

a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso interconnessione diretta con la rete telematica del sistema camerale;

b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, con periodicità annuale;

c) tutte le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e già operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i dati relativi alle comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con periodicità almeno trimestrale;

e) i dati relativi alle iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

f) i dati anagrafici relativi ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti contenuti nel registro delle imprese e forniti da Unioncamere ai sensi dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

g) ulteriori dati assunti o elaborati dall'Apat nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Gli standard per la trasmissione per via telematica dei dati di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, in accordo con il comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali, gli standard per la trasmissione, per via telematica, dei dati di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici mette a disposizione di tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), il sistema informativo per la trasmissione dei dati per via telematica, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

5. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità attraverso la predisposizione e la pubblicazione di un rapporto annuale.

6. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati per la predisposizione delle relazioni periodiche alla Commissione europea. A tal fine la base informativa del catasto telematico è integrata dai dati trasmessi da tutti i soggetti pubblici e privati in possesso delle informazioni necessarie tra cui l'albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i consorzi di cui agli articoli 223, 224, 233, 234, 235 e 236 del medesimo decreto.

7. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati per la predisposizione delle statistiche sui rifiuti previste dal regolamento (Ce) n. 2150/2002, integrando i dati mancanti attraverso indagini specifiche e procedure di stima statistica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento stesso.

8. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ulteriori dati per la predisposizione delle relazioni periodiche tra cui quelli previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dall'articolo 15, comma 3, decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Articolo 3

1. Il catasto telematico è interconnesso, su rete nazionale, al Sistema informativo nazionale ambientale (Sina), al Sistema informativo regionale ambientale (Sira), alla rete telematica delle camere di commercio e alla rete telematica dell'albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 4

1. Le agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente (Arpa/Appa) comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Articolo 5

1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle "banche dati delle dichiarazioni" e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, si esercita nei confronti delle Regioni, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), delle Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente (Arpa).

Articolo 6

1. È abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372.

Articolo 7

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'Url www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

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