Disposizioni trasversali/Aua

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Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di spesa pubblica, in materia fiscale e di proroga di termini - Stralcio - TU sicurezza

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Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97

(Gu 3 giugno 2008 n. 128)

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80;

Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane Spa quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;

Considerato che nel luglio 2007 si è conclusa senza esito positivo la procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia-Linee aeree italiane Spa non inferiore al 30,1 per cento e alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;

Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane Spa ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio del 2008;

Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia-Linee aeree italiane Spa manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al riguardo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale, nonché per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attività che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Articolo 3

Disposizioni in materia fiscale

(omissis)

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4" sono inserite le seguenti: ", nonché di combustibili sintetici purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse".

8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i Comuni della Regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008.

Articolo 4

Differimento e proroga di termini

(omissis)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

(omissis)

5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2009".

(omissis)

7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:"trenta mesi".

(omissis)

9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009".

9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.

9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/Ce, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Articolo 4-bis

Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse

(omissis)

7. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per quelli in costruzione," sono inserite le seguenti: "con riferimento alla parte organica dei rifiuti,";

b) le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".

8. Considerata l'impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai Comuni delle aree individuate dall'obiettivo "Convergenza" del regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20 milioni nell'anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai Comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i Comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono in suscettibili di pignoramento o sequestro.

9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(omissis)

14. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2008".

(omissis)

Articolo 4-quinquies

Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 159

Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.

I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza".

(omissis)

Articolo 4-octies

Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella Regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre Regioni.

Articolo 4-novies

Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione

1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino — località Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice Cer 20.03.01.

2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

Articolo 4-decies

Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, 123

Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole: ", alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18" sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18," sono soppresse;

c) all'articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso;

d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole:

"articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5";

e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"" sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,"; dopo la parola: "182" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai commi 4 e 5"; dopo la parola: "193" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai rifiuti non pericolosi"; le parole:"194, limitatamente ai commi 5 e 6," sono soppresse; dopo la parola:"208" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei commi 1 e 11";

dopo la parola: "212" le parole: "limitatamente ai commi da 5 a 13" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate";

f) all'articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste"".

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2008

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