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Decisione Commissione Ce 2001/832/Ce

Ecolabel calzature - Proroga di validità della decisione 1999/179/Ce

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 27 novembre 2001, n. 2001/832/Ce

(Guce 28 novembre 2001 n. L 310)

Decisione n. 2001/832/Ce della Commissione del 27 novembre 2001 che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/Ce che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica2 , in particolare gli articoli 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.

(2) L'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.

(3) Con la decisione 1999/179/Ce3 , la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature, che in conformità dell'articolo 3, scadono il 28 febbraio 2002.

(4) Aseguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione della decisione 1999/179/Ce.

(5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/Ce va pertanto essere prorogato.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1980/2000,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/Ce della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 31 agosto 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

2.

Gu L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

3.

Gu L 57 del 5.3.1999, pag. 31.

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