Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 212, comma 23, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare l'articolo 212, comma 23, del suddetto decreto, che prevede l'istituzione presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ravvisata la necessità di determinare gli aspetti procedurali relativi alla gestione dei registri, nel rispetto del principio di volontarietà dell'inserimento dei dati previsti dal citato articolo 212, comma 23, da parte delle imprese;

Considerata comunque la necessità dell'integrale rispetto della disciplina vigente in tema di riservatezza, con particolare riguardo ai principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Considerato altresì che dalla tenuta dei registri non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 

Decreta:

Articolo 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto norma la gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, istituiti presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli elementi identificativi delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, sono inseriti a seguito di specifica domanda avanzata dall'impresa interessata al Comitato nazionale gestori ambientali.

Articolo 2

Pubblicazione dei registri ed elementi identificativi delle imprese

1. I registri di cui all'articolo 1 sono pubblicati sul sito http://www.albogestoririfiuti.it e contengono, per ciascuna impresa, i dati anagrafici identificanti l'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, le tipologie dei rifiuti gestiti ed i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, gli estremi identificativi dell'atto autorizzativo e le date di inizio dell'efficacia e di scadenza dell'autorizzazione, nonché ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa.

2. Il Comitato nazionale dell'albo mette a disposizione delle amministrazioni autorizzanti un sistema telematico per la ricezione delle informazioni secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

3. I protocolli, il formato dei dati, e le altre informazioni standard saranno definiti attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato-Regioni al fine di armonizzare il flusso in entrata ed in uscita delle reciproche informazioni.

4. L'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sarà effettuato almeno ogni trenta giorni, secondo delibera del Comitato nazionale gestori ambientali.

5. La pubblicazione dei registri di cui al comma 1 ha esclusivamente valore ricognitivo e di pubblicità notizia, e non sostituisce le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

6. Il Comitato nazionale dell'albo con cadenza almeno semestrale, e previa convenzione, trasmette i dati contenuti nei registri alle amministrazioni pubbliche interessate ed all'autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 3

Pubblicazione iniziale dei registri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale l'elenco delle imprese con autorizzazione vigente alla data dell'invio con i medesimi contenuti di cui all'articolo 2, comma 1. Le variazioni intervenute nel corso della validità dell'autorizzazione, il rilascio di nuove autorizzazioni o il loro rinnovo devono essere comunicati al Comitato nazionale dell'albo entro trenta giorni del loro verificarsi.

2. Le modalità di trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 potranno essere effettuate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 o con la trasmissione di copia cartacea dell'atto autorizzativo.

3. Nel caso di ritardo dell'amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.

Articolo 4

Divulgazione dei registri

1. La richiesta di inserimento nei registri, su base volontaria da parte delle imprese autorizzate, degli elementi identificativi delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, autorizza il Comitato nazionale dell'albo a rendere consultabili i registri oggetto del presente decreto agli operatori, secondo le modalità fissate con specifica delibera del Comitato nazionale dell'albo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I registri stessi sono disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i criteri fissati dal decreto legislativo stesso. Il Comitato nazionale dell'albo, con specifica delibera, determina le modalità di attuazione del presente comma.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. È fatto salvo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Alle spese di funzionamento degli albi di cui all'articolo 1, comma i, si provvede con le entrate determinate ai sensi dell'articolo 212, commi 16 e 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

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