Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza

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Ordinanza Tar Lecce 8 novembre 2001, n. 1392

Inquinamento da onde elettromagnetiche - Antenne stazioni telefonia cellulare - Non assimilabili a opere di urbanizzazione primaria - Prescrizioni comunali su altezza costruzioni - Applicabilità

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Ordinanza 8 novembre 2001, n. 1392

 

(omissis)

Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 26068/1999 del 18.6.2001 del Dirigente dell'U.T.C. di Ostuni; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Comune di Ostuni

Udito il relatore Referendario Paolo Severini e uditi altresì per le parti gli avv. Sticchi Damiani e Zaccaria;

Considerato che con provvedimento n. 26068/1999 del 18.06.2001 il Dirigente dell'U.T.C. di Ostuni (BR) negava il rilascio di una concessione edilizia per l'installazione di una Stazione Radio Base nel territorio di quel comune, alla c.da Villanova, richiesta dalla società ricorrente, osservando che l'antenna, costituente parte integrante di detta stazione, aveva un'altezza di circa 24 metri mentre nella zona A3 agricola costiera, ove ricadeva l'intervento edilizio in questione, erano consentite solo costruzioni di altezza non superiore a metri 4 (nonché avendo rilevato, conformemente al parere dell'U.T.C., un contrasto rispetto ad altre norme urbanistiche);

ritenuto prima facie che gli impianti del tipo di quello in oggetto (Stazioni Radio Base per telefonia cellulare) non sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, sub specie di infrastrutture tecnologiche (come tali compatibili con ogni zonizzazione, ed insensibili a qualsivoglia limitazione di carattere urbanistico edilizio);

ritenuto che dette opere sono pertanto assoggettabili ad ogni prescrizione urbanistico-edilizia che sia compatibile con la loro natura, ivi comprese prescrizioni che, come nella specie, fissano un'altezza massima per le costruzioni;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del Rd 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

 

PQM

 

Respinge (Ricorso numero 2918/2001) la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce, lì 07 novembre 2001.

(omissis)

Depositata l'8 novembre 2001.

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