Trasporti

Normativa Vigente

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Dm Trasporti 18 novembre 2005, n. 1105

Trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali - Norme integrative

Abrogato da:

Dm Infrastrutture 7 aprile 2014, n. 303 (06/06/2014)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 06/06/2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 18 novembre 2005, n. 1105

(Gu 7 dicembre 2005, n. 285)

Norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali (decreto n. 1105/05)

Il Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose e in particolare l'articolo 3, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure ritenute equivalenti a quelle del codice Imdg;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004 recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

Vista la circolare n. 310474/Mp del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 310476/Mp del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'articolo 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Ritenuto necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento dei traffici, emanare norme. equivalenti a quelle che attualmente disciplinano il trasporto marittimo di merci pericolose a bordo delle navi che effettuano navigazioni nazionali;

 

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a bordo delle navi mercantili in viaggi tra porti nazionali che effettuano il trasporto di merci pericolose.

Articolo 3

Contenitori e veicoli cisterna

1. I contenitori cisterna collaudati prima del 31 luglio 2005, rispondenti alle norme di cui alla circolare n. 310474/Mp del 1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.

2. I veicoli cisterna immatricolati prima del 31 luglio 2005, rispondenti alle norme di cui alla circolare n. 310476/Mp del 1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.

Articolo 4

Trasporto in conformità alle norme Adr a bordo di navi traghetto

1. A bordo di navi traghetto da carico e passeggeri è consentito il trasporto di:

A) veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili nonché di contenitori e di colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme Adr, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) sia fornita al comandante della nave copia delle istruzioni scritte per il conducente del veicolo stradale di cui alla sezione 5.4.3. dell'Adr;

b) gli imballaggi metallici leggeri che riportano la sola marcatura 0A1 o 0A2, utilizzati per il trasporto di sostanze con viscosità a 23° C superiore a 200 mm2/s, non devono avere una capacità effettiva superiore a 25 litri o massa netta superiore a 30 kg;

c) gli inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare, in ogni caso, l'apposito contrassegno previsto per gli stessi dal codice Imdg.

B) veicoli cisterna stradali rispondenti alle norme Adr, in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore ed in condizioni meteomarine favorevoli, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e c) del paragrafo A.

Articolo 5

Abrogazioni

1. Le circolari n. 310474/Mp e n. 310476/Mp del 1° agosto 1974, citate in premessa, sono abrogate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

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