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Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ce 744/2001/Ce

Modifiche alla direttiva 1999/30/Ce

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 17 ottobre 2001, n. 744

(Gazzetta delle Comunità Europee 23 ottobre 2001 n. L 278)

Decisione che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/30/Ce del Consiglio, del 22 giugno 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) I valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente sono stabiliti dalla direttiva 1999/30/Ce.

(2) Il metodo per la determinazione delle soglie di valutazione superiore e inferiore di tali inquinanti indicato nella suddetta direttiva deve essere modificato al fine di chiarire la procedura di calcolo.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/Ce del Consiglio,

 

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La sezione II dell'allegato V della direttiva 1999/30/Ce è sostituita dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato

 

"II. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferioreI superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per le quali sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se essa, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, gli Stati membri possono combinare campagne di misurazione di breve durata nel periodo dell'anno e nelle località rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con informazioni ricavate da inventari di emissione e modellizzazioni per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e inferiore."

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