Rifiuti

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Relazione Parlamento Ce 10 ottobre 2001

Applicazione della "direttiva imballaggi"

Parlamento europeo

Relazione 10 ottobre 2001

Relazione Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sull'applicazione della direttiva (94/62/Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Documento di seduta

FINALE

10 ottobre 2001

Relatrice: Dorette Corbey

(Delega del potere deliberante — articolo 62 del regolamento)

 

Nella seduta del 18 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori era stata autorizzata ad elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 163 del regolamento.

Nella seduta del 22 ottobre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la Conferenza dei Presidenti aveva delegato il potere deliberante, a norma dell'articolo 62 del regolamento, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Nella riunione del 12 marzo 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice Dorette Corbey.

Nelle riunioni del 12 settembre e 9 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 19 voti favorevoli, 6 contrari e 21 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo e Guido Sacconi (vicepresidenti), Dorette Corbey (relatrice), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Martin Callanan), Francesco Fiori (in sostituzione di Peter Liese, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jim Fitzsimons, Karl-Heinz Florenz, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Anneli Hulthén, Christa Klaß, Bernd Lange, Giorgio Lisi (in sostituzione di Marialiese Flemming), Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Cristina García-Orcoyen Tormo), Dagmar Roth-Behrendt, Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Eija-Riitta Anneli Korhola), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Joaquim Vairinhos, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Anne Ferreira) e Phillip Whitehead.

La relazione è stata depositata il 10 ottobre 2001.

 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva (94/62/Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2000/2319(INI))

 

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 75/442/Ceedel Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale),

— vista la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti,

— vista la direttiva 94/62/Ce, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

— vista la decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

— vista la decisione della Commissione del 27 maggio 1997 relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti,

— vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — relazione provvisoria in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Com(1999) 596),

— vista la strategia per lo sviluppo sostenibile (conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15-16 giugno 2001),

— visti gli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del regolamento,

— avendo delegato il potere deliberante alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori a norma dell'articolo 62 del regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0323/2001),

A. considerando che occorre continuare a prestare attenzione al problema dei rifiuti di imballaggio al fine di controllarne l'impatto sull'ambiente; che la problematica ambientale, economica e sociale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere affrontata nel quadro della strategia per lo sviluppo sostenibile, del sesto programma di azione ambientale 2001-2010, della politica integrata sui prodotti e della politica di gestione dei rifiuti dell'Ue,

B. considerando che, mentre il termine per il recepimento scadeva il 30 giugno 1996, la maggior parte degli Stati membri ha recepito la direttiva soltanto verso la fine del 1998, che il governo greco non ha ancora comunicato le sue misure di applicazione e che pertanto i dati forniti relativamente al 1998 non sono significativi per valutare il reale raggiungimento degli obiettivi della direttiva,

C. considerando che, mentre la prevenzione della produzione di rifiuti si colloca sul gradino più alto della gerarchia delle misure da adottare in materia di politica di gestione dei rifiuti per tutti i materiali di imballaggio, la direttiva non contiene un obiettivo concreto sul piano della prevenzione; che l'Austria, la Danimarca, i Paesi Bassi ed il Regno Unito hanno registrato una diminuzione della quantità di materiali da imballaggio immessi nel mercato tra il 1997 e il 1998, mentre il Belgio, la Finlandia, la Germania e l'Italia hanno registrato un aumento dei medesimi,

D. considerando che nel 1998 gli Stati membri che avevano presentato dati (tutti eccetto la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo) avevano raggiunto con un ampio margine l'obiettivo di riciclare il 25% di tutti gli imballaggi ed inoltre con una tendenza positiva in tutti gli Stati membri eccettuata la Spagna,

E. considerando che nel 1998 tutti gli Stati membri avevano conseguito con un ampio margine l'obiettivo obbligatorio di riciclare il 15% del vetro e che la maggior parte degli Stati membri avevano anche aumentato il tasso di riciclaggio; che tutti gli Stati membri che avevano presentato dati (tutti eccetto la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo) avevano raggiunto l'obiettivo obbligatorio di riciclare il 15% della carta e del cartone, che dieci dei 12 Stati membri che avevano presentato dati (tutti eccetto la Finlandia, il Lussemburgo e il Portogallo) avevano conseguito l'obiettivo obbligatorio di riciclare il 15% del metallo,

F.considerando che nel 1998 soltanto l'Austria, il Belgio, la Germania e la Svezia avevano conseguito l'obiettivo obbligatorio di riciclare il 15% della plastica, il che indica che la plastica è difficile da raccogliere, separare e riciclare e che occorrono sforzi supplementari,

G. considerando che, dei 12 Stati membri che avevano presentato dati (tutti eccetto la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo), nel 1998 soltanto l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non avevano conseguito l'obiettivo di recuperare il 50% di tutti i rifiuti di imballaggio,

H. considerando che il rafforzamento normativo può essere efficace solo se vengono rispettate e applicate le regolamentazioni in vigore,

I. considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 94/62/Ce, la Commissione europea avrebbe dovuto presentare entro la fine del 2000 una proposta contenente gli obiettivi per il periodo 2001-2006,

J. considerando che, a causa dell'assenza di dati affidabili, è difficile esprimere un risultato ecologico definito in termini di risparmio nel consumo di risorse naturali, energia e acqua e di riduzione delle emissioni connesse con la nuova produzione,

K. considerando che la mancanza di dati affidabili è, in alcuni casi, dovuta all'assenza di armonizzazione delle dichiarazioni effettuate dai produttori e dai commercianti di imballaggi nei rispettivi Stati membri,

L. considerando che il settore degli imballaggi comporta una concorrenza tra vari materiali, ciascuno dotato di caratteristiche specifiche,

M. considerando che il funzionamento del mercato interno costituisce uno dei due pilastri della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio del 1994 e che la Germania e la Danimarca stanno fronteggiando un'azione legale concernente le loro rispettive normative in materia di imballaggi,

N. considerando che qualsiasi fissazione di obiettivi quantitativi deve essere realistica, proporzionata e fattibile,

O. considerando che il riciclaggio è un'industria che crea posti di lavoro e che possiede un potenziale di crescita permanente, che il mercato dei materiali riciclati può essere stimolato e che può essere altresì incentivato mediante decisioni in materia di appalti pubblici,

P. considerando che oggi l'analisi del ciclo vitale (Lca — Life Cycle Analysis) ha raggiunto lo status di un metodo utilizzabile e affidabile, per valutare le incidenze ambientali di un prodotto, se si tengono presenti il consumo di materie prime, acqua ed energia, le emissioni nell'atmosfera e nell'ambiente idrico nonché i residui, e se si tengono pienamente in considerazione il riscaldamento del globo, la tossicità per l'uomo e per l'ambiente, l'acidificazione, i rifiuti e l'esaurimento delle risorse naturali,

Q. considerando che il trasporto dei rifiuti è un problema che causa crescente preoccupazione e che le pressioni sull'ambiente provocate dal trasporto di rifiuti dovrebbero essere ridotte, poiché tali pressioni dovrebbero aumentare in futuro alla luce del frazionamento dei rifiuti a fini di trattamento differenziato,

R. considerando che alcuni Stati membri, i quali non dispongono di adeguati programmi di gestione dei rifiuti, dovrebbero investire non esclusivamente in nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti per garantire il rispetto degli obiettivi in materia di riciclaggio degli imballaggi,

S. considerando che la politica comunitaria in materia di rifiuti di imballaggio dovrebbe mirare a massimizzare l'allontanamento dalle discariche e ottimizzare l'efficienza delle risorse per i vari materiali di imballaggio,

T. considerando che alcuni materiali riciclati sono soggetti a restrizioni e obblighi amministrativi derivanti dal loro status di "rifiuti" nella legislazione comunitaria, anche se costituiscono materie prime preziose,

U. considerando che la gerarchia della gestione dei rifiuti — prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, incenerimento (con recupero di energia), interramento — può anche non riflettere la migliore scelta dal punto di vista ambientale in tutte le situazioni, con riferimento ai tipi e entità dei trasporti all'uopo richiesti,

V. considerando che esistono diverse opzioni strategiche, che si raggiungono migliori risultati mediante una serie di politiche combinate, e che occorre una differenziazione tra la limitata revisione a breve termine della direttiva e la più radicale modifica prevista nel medio termine,

X. considerando che l'imballaggio non è fine a se stesso bensì serve unicamente a proteggere l'oggetto imballato e pertanto si dovrebbero utilizzare meno risorse di quelle impiegate per produrlo,

 

1. osserva che la maggior parte degli Stati membri hanno recepito tardivamente la direttiva nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, ma che tutti tranne uno hanno ora comunicato le misure di applicazione alla Commissione; deplora che la Commissione sia in ritardo nella presentazione di una proposta rivista;

2. si compiace del fatto che in generale gli obiettivi stabiliti nella direttiva siano stati raggiunti dagli Stati membri, e deplora che l'obiettivo relativo al riciclaggio della plastica nel 1998 sia stato raggiunto soltanto da quattro Stati membri;

3. ritiene che si possa migliorare la direttiva chiarendo il significato delle definizioni, chiede alla Commissione di pubblicare un metodo armonizzato per quanto riguarda i resoconti e orientamenti chiari destinati ai fornitori di dati sul come ottenere dati affidabili in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio;

4. deplora che non esista una valutazione chiara dell'impatto ambientale della direttiva o delle sue conseguenze sul funzionamento del mercato interno e la libera concorrenza tra i diversi materiali di imballaggio;

5. ritiene che, data la difficoltà di stabilire obiettivi di prevenzione in materia di produzione di rifiuti di imballaggio, il lavoro del Cen sia particolarmente importante per la fissazione di norme standard relative al punto 1 dell'allegato II della direttiva 94/62/Ce che diano una maggiore sicurezza giuridica ai produttori per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di prevenzione; si rallegra tuttavia del fatto che la Commissione abbia formalmente respinto tre dei cinque standard ambientali Cen in materia di imballaggio; chiede che il Cen continui il suo lavoro relativo all'elaborazione di norme volte a soddisfare i requisiti ambientali specificati nell'Allegato II della direttiva sugli imballaggi, solo qualora vengano forniti orientamenti più precisi sui criteri relativi agli imballaggi ecologici; esorta la Commissione a garantire che tutte le parti interessate siano adeguatamente rappresentate nel processo, compresi i rappresentanti delle organizzazioni ambientali e dei consumatori;

6. rileva che circa 2/3 degli imballaggi sono destinati ai prodotti alimentari e che una parte di questi viene contaminata dagli alimenti e sarà quindi più difficile separarla dal flusso dei rifiuti domestici a fini di riciclaggio;

7. ricorda alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva, qualsiasi politica di prevenzione degli imballaggi deve tener conto delle contrapposte esigenze della protezione dell'igiene degli alimenti e di altri prodotti;

8. ritiene che occorra affrontare con molta attenzione i problemi concernenti i trasporti transfrontalieri di rifiuti di imballaggio che limitano le possibilità di creare economie di scala e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto meno inquinanti come, ad esempio, la ferrovia;

9. ritiene che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio diminuirà grazie ad una serie combinata di politiche volta a:

— garantire un approccio integrato nella gestione dei rifiuti che riconosca tutte le forme possibili di riciclo e recupero,

— introdurre la responsabilità del produttore ai fini della prevenzione della produzione di imballaggi,

— internalizzare i costi ambientali nel prezzo degli imballaggi,

introdurre un obiettivo generale vincolante concernente la riduzione della quantità di rifiuti di imballaggio destinati all'interramento,

introdurre di meccanismi di raccolta degli imballaggi accessibili per il consumatore,

incoraggiare l'uso di materiali facilmente separabili dal flusso dei rifiuti;

10. esorta la Commissione ad avviare e a guidare un dialogo con tutte le parti interessate a livello settoriale per incoraggiare l'elaborazione di standard di imballaggio nello spirito del sesto programma di azione ambientale (risparmio energetico, uso limitato delle risorse naturali, divieto di sostanze nocive e riduzione al minimo dei rifiuti); incoraggia lo sviluppo di indicatori, ad esempio in termini di rapporto prodotto/imballaggio;

11. sollecita la Commissione a effettuare uno studio sull'applicazione della norma Cen sulla prevenzione e di misurarne l'impatto nei vari Stati membri;

12. chiede alla Commissione di presentare una proposta concernente l'introduzione di un obiettivo di prevenzione per ciascun materiale relativo alla quantità di materiale di imballaggio immesso nel mercato, se opportuno, e, a lungo termine, di rivedere in modo ambizioso questi obiettivi, per adattarli al progresso tecnico;

13. chiede alla Commissione di presentare nel medio termine una proposta tesa a definire una strategia in materia di trasporti modulari degli imballaggi nonché a ridurre il numero dei trasporti in funzione dell'effettivo ruolo degli imballaggi nell'arco dell'intero ciclo logistico;

14. raccomanda alla Commissione di elaborare strumenti volti a introdurre la responsabilità del produttore al fine di prevenire i rifiuti di imballaggio, il che significa che ogni produttore dovrà dimostrare sulla base di un LCA di aver scelto la migliore opzione dal punto di vista ambientale per soddisfare le funzioni essenziali di imballaggio;

15. invita la Commissione a presentare una proposta volta ad introdurre obiettivi di riutilizzo per taluni prodotti di imballaggio consistenti in materiali per cui il riutilizzo si colloca su un gradino più alto nella gerarchia rispetto al riciclaggio e nei casi in cui l'impatto del trasporto non superi il beneficio per l'ambiente, tenendo conto del fatto che nel caso di materiali presenti in quantità relativamente ridotta nel mercato europeo (< 10000 t/a) e che non possono essere raccolti in modo concentrato, il recupero in genere non risulta appropriato;

16. chiede alla Commissione di presentare una proposta volta a aumentare gli obiettivi di riciclaggio per il periodo 2001-2005;

17. osserva che, al fine di rendere il materiale riciclato più competitivo come materia prima secondaria, la differenza di prezzo rispetto alle materie prime vergini deve essere ridotta internalizzando i costi ambientali nel prezzo di queste materie prime vergini; raccomanda l'introduzione di una tassa obbligatoria sull'uso di materiali di imballaggio non in grado di generare un prezzo positivo una volta riciclati;

18. esorta la Commissione a elaborare una definizione e dei criteri per le correnti di rifiuti adatti al recupero, allo scopo di ottimizzare l'uso di energia e di ridurre al minimo le emissioni di sostanze pericolose; rileva che un aumento sufficiente degli obiettivi di riciclaggio renderà obsoleto un aumento dell'obiettivo di recupero;

19. sollecita, nel medio termine, un obiettivo generale di riduzione dei rifiuti di imballaggio destinati all'interramento;

20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Motivazione

Precedenti

La direttiva 94/62 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in codecisione nel dicembre 1994 sulla base di una proposta presentata dalla Commissione europea nel luglio 1992. Varie centinaia di emendamenti erano stati votati in seno alla commissione per l'ambiente e in seduta plenaria prima che il Comitato di conciliazione finalmente approvasse la posizione comune, l'8 novembre 1994. Le forti pressioni politiche esercitate dall'industria e dalle Ong ambientaliste hanno determinato uno sforzo interistituzionale volto a raggiungere un equilibrio tra armonizzazione e tutela dell'ambiente.

La Commissione sta attualmente lavorando a una proposta di revisione degli obiettivi di riciclaggio nel quadro della direttiva. È prevista una revisione più radicale dopo il completamento di questa modifica limitata della direttiva. La presente relazione comprende raccomandazioni sia per la revisione limitata della direttiva sia per la sua futura modifica radicale. La conclusione è che la revisione degli obiettivi non è sufficiente a rendere gli imballaggi nell'UE maggiormente sostenibili. Negli anni a venire ci si dovrà sforzare e sviluppare un approccio più ambizioso.

Nell'elaborare la presente relazione si è ricorsi a numerose fonti. Hanno contribuito alla relazione uno studio svolto dalla ditta di consulenza tedesca Ecoteam, sopralluoghi e numerosi incontri con esperti nel campo dell'imballaggio, sia dell'industria, sia delle organizzazioni ambientaliste. La Commissione ha fornito utili informazioni.

 

Obiettivi della direttiva

La direttiva mira ad armonizzare le misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio allo scopo di:

— impedire ogni loro impatto sull'ambiente di tutti gli Stati membri nonché dei paesi terzi oppure ridurre tale impatto, fornendo così un elevato livello di protezione ambientale, nonché

— garantire il funzionamento del mercato interno e evitare ostacoli al commercio e distorsioni e restrizioni della concorrenza in seno alla Comunità.

 

Requisiti della direttiva e loro applicazione

1. "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996";

La direttiva è stata recepita tardivamente nella maggior parte degli Stati membri, benché molti di essi disponessero di una legislazione preesistente che copriva parzialmente la direttiva. Entro la fine del 1996 soltanto la Germania aveva notificato le misure di applicazione. La maggior parte degli Stati membri ha recepito la direttiva verso la fine del 1998. Nel 1999 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Grecia ed il Regno Unito per mancata notifica delle misure di recepimento, ma successivamente ha deciso di non procedere contro il Regno Unito dato che quest'ultimo ha notificato le misure adottate. La Corte di giustizia si è pronunciata contro la Grecia nella sua sentenza del 13 aprile 2000 per il fatto che la Grecia non ha adottato la legislazione di applicazione entro il termine stabilito dalla direttiva. Le autorità greche hanno indicato che la nuova legislazione era in via di preparazione. Tuttavia, a tutt'oggi, non è stato notificato alla Commissione alcun testo legislativo approvato.

2. La direttiva cita due serie di norme destinate ad agevolare la gestione dei rifiuti di imballaggio: 1) entro il 31 dicembre 1995 la Commissione determina la numerazione e le abbreviazioni su cui si fonda il sistema di identificazione e specifica quali materiali sono soggetti al sistema di identificazione ai sensi della medesima procedura; 2) entro il 31 dicembre 1996 il Consiglio decide in merito alla marcatura degli imballaggi;

1) La decisione della Commissione 97/129/Ce stabiliva il sistema di identificazione per i materiali di imballaggio. Questo sistema doveva essere volontario in una prima fase, ma soggetto a revisione al fine di stabilire se introdurlo su base vincolante in una fase successiva; 2) il 25 novembre 1996 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente la marcatura degli imballaggi e l'istituzione di una procedura di valutazione della conformità per gli imballaggi. Il Parlamento europeo ha concluso la sua prima lettura il 25 febbraio 1999, ma a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato una posizione comune.

3. Entro il 30 giugno 1998 gli Stati membri adottano le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili, il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato, i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;

Secondo le informazioni attuali, non sono in corso procedure d'infrazione specifiche relative a questa clausola.

4. Entro il 31 dicembre 1997 gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla direttiva;

Soltanto la Francia e il Regno Unito hanno recepito i requisiti essenziali nella loro totalità e hanno istituito una procedura di conformità. Altri paesi hanno o recepito il testo completo, ma senza specificare una procedura — il che crea il quadro giuridico per il divieto degli imballaggi non conformi ma non fornisce alcun metodo per determinare quali imballaggi siano conformi — oppure hanno recepito il testo solo in parte.

La Commissione ha incaricato il Comitato europeo di normalizzazione (Cen) di preparare norme europee concernenti i requisiti essenziali. Dopo che il Cen ha approvato 5 norme nel 2000, la Commissione il 28 giugno 2001 ha deciso, a seguito di un'obiezione formale del Belgio e della Danimarca, che soltanto due di queste norme saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. La Commissione ha invitato il Cen ad intraprendere il compito di migliorare quelle norme che in tutto o in parte non soddisfano i requisiti essenziali definiti nella direttiva.

5. Gli Stati membri provvedono ad adottare misure di prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

I Paesi Bassi, la Finlandia e la Spagna hanno introdotto obiettivi relativi alla prevenzione della formazione di rifiuti di imballaggio, benché sulla base di impostazioni diverse, miranti ad una prevenzione quantitativa attraverso la riduzione dell'aumento del consumo di imballaggi o dell'aumento dei rifiuti di imballaggio. Il Belgio non dispone di un obiettivo di prevenzione, ma impone alle società di elaborare piani di prevenzione.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla direttiva;

I dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio dimostrano di essere difficili da ottenere, ambigui e non comparabili. La direttiva impone agli Stati membri di garantire che le basi di dati siano istituite in modo armonizzato. Le differenze di interpretazione delle definizioni rendono la comparazione dei dati tra gli Stati membri molto difficile. Nel 1997 una decisione della Commissione ha istituito i formati concernenti i sistemi delle basi di dati.

7. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della direttiva;

La prima relazione doveva coprire il periodo dal 1995 al 1997 compreso. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/692/Ceedel Consiglio, la Commissione ha adottato la decisione 97/622/Ce concernente i questionari relativi alla direttiva 94/62/Ce. Gli Stati membri dovevano presentare la prima relazione alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre 1998. La Commissione a sua volta doveva pubblicare la relazione entro il 30 giugno 1999. Tuttavia, la relazione è stata pubblicata nel novembre 1999. È da osservare che non tutte le informazioni richieste dai questionari sono incluse nella relazione: le informazioni in merito alla prevenzione, ai sistemi di restituzione, raccolta e recupero nonché alle campagne informative rivolte al pubblico in generale e agli operatori economici figurano nella relazione in misura minima o ne sono addirittura assenti.

8. Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti:

— 600 PPM in peso entro il 30 giugno 1998;

— 250 PPM in peso entro il 30 giugno 1999;

— 100 PPM in peso entro il 30 giugno 2001;

Secondo le informazioni attuali della Commissione, tutti i paesi eccetto la Grecia hanno recepito questa clausola.

9. Entro il gennaio 2001 il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa gli obiettivi per la seconda fase 2001-2006;

La Commissione non ha presentato una proposta sulla cui base il Parlamento e il Consiglio avrebbero dovuto fissare entro il 1° gennaio 2001 gli obiettivi per la seconda fase 2001-2006. La ragione di questo ritardo consiste nel fatto che, nel preparare la revisione della direttiva, le parti interessate hanno sottolineato la necessità di tenere presenti le conseguenze economiche e ambientali dei nuovi obiettivi. La Commissione ha reagito a ciò elaborando un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici dei potenziali obiettivi. Le informazioni principali necessarie per giustificare i livelli degli obiettivi sono ora disponibili. Bisogna ancora lavorare sui dettagli dell'analisi, ma ciò non cambierà il modello fondamentale dei costi e dei benefici utilizzato ai fini di tale revisione. Questo lavoro analitico ha determinato un ritardo rispetto al calendario stabilito all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) della direttiva.

10. Entro il 30 giugno 2001 sarà recuperato almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti di imballaggio, sarà riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15% in peso per ciascun materiale di imballaggio;

Nel 1998 l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non hanno soddisfatto l'obiettivo minimo concernente il recupero dei rifiuti di imballaggio. Nel 1998 l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania e la Svezia avevano già raggiunto i tassi che avrebbero dovuto soddisfare soltanto nel 2001.

 

Conclusioni

La direttiva sugli imballaggi è stata introdotta (più o meno completamente) nella maggior parte degli Stati membri. Ad eccezione della plastica l'obiettivo di riciclare tutti i tipi di materiale è stato raggiunto quasi dappertutto. Ciò nonostante, nella maggior parte degli Stati membri rifiuti di imballaggio sono in aumento. Sono necessarie nuove misure. Innanzitutto è necessario innalzare gli obiettivi per il riciclaggio e introdurre nuovi obiettivi per quanto riguarda la prevenzione e il riutilizzo. Successivamente, i produttori devono assumersi una maggiore responsabilità e dimostrare, sulla base di analisi del ciclo di vita, che hanno scelto l'imballaggio più adatto per i propri prodotti. Infine, dovrebbero poter essere definiti gli obiettivi del caso per ciascuno Stato membro per quanto concerne la messa in discarica dei materiali di imballaggio. Sono necessarie misure di vario tipo per promuovere, rispettivamente, la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

Prevenzione: la prevenzione deve ottenere maggiore priorità. Innanzitutto per sfruttare in modo migliore le possibilità offerte dalla direttiva; in secondo luogo per imporre ai produttori delle responsabilità. Nel breve termine ciò dovrebbe aver luogo sulla base di un dialogo tra le parti interessate di ciascun settore. All'interno di ciascun settore i produttori (o i loro rappresentanti) verranno esortati a elaborare norme che tengano conto degli ambiti inseriti nel sesto programma di azione in campo ambientale (limitato utilizzo dell'energia, risorse naturali, sostanze e rifiuti pericolosi). Successivamente si dovranno, in sintonia con le conclusioni del Vertice di Göteborg, elaborare indicatori per misurare le prestazioni, ad esempio il rapporto tra prodotti e imballaggi. Se il dialogo tra le parti interessate non darà frutti nei prossimi anni, si dovrà introdurre una norma vincolante nella revisione di fondo. Un terzo strumento di prevenzione è di stabilire obiettivi di riduzione per ciascun materiale, e anche questo dovrà essere presente nella revisione.

Riutilizzo: il riutilizzo merita maggiore attenzione. La Commissione è stata invitata a presentare proposte grazie alle quali sia possibile decidere in quali situazioni il riutilizzo rappresenta una valida soluzione dal punto di vista ambientale; al riguardo i materiali e la distanza sono importanti e in queste situazioni il riutilizzo dev'essere obbligatorio.

Riciclaggio: il riciclaggio è di facile attuazione nel caso del metallo, che è relativamente semplice da raccogliere. Il vetro, la carta e il cartone si adattano anch'essi al riciclaggio. Gli obiettivi per questi materiali possono e devono essere innalzati. Affinchè il mercato possa svilupparsi è necessario promuovere l'utilizzo del materiale riciclato come materia prima. Al riguardo le autorità potrebbero dare l'esempio per quanto riguarda la scelta dei fornitori. È necessario sottolineare in particolare la plastica che normalmente non ha alcun valore residuo positivo. Per poter sostenere i costi della raccolta, della cernita e del riciclaggio della plastica si dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di una tassa sugli imballaggi di plastica. Anche in questo caso la Commissione è stata esortata a elaborare una proposta.

Recupero: non è necessario un aumento degli obiettivi purché questi vengano innalzati per il riciclaggio e vengano introdotti per la prevenzione e il riutilizzo.

Per il prodotto e per il consumatore gli imballaggi sono importanti tanto più che spesso svolgono una funzione di attrattiva. La direttiva sugli imballaggi deve impedire che gli imballaggi diventino anche un problema ambientale. Dopo il limitato adeguamento della direttiva, i prossimi due o tre anni devono essere sfruttati a fondo. La prevenzione e la responsabilità dei produttori devono divenire una realtà. Un dialogo tra le parti interessate può dare l'impulso per realizzare le ambizioni espresse a Göteborg e nel sesto programma di azione in campo ambientale. L'impegno politico rappresenta al riguardo una condizione essenziale.

 

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