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Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173

Cd. "decreto milleproroghe" - Stralcio - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ex Dlgs 151/2005 - Valutazione di impatto ambientale ex Dlgs 152/2006 - Codice degli appalti ex Dlgs 163/2006

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 03/05/2024

Parlamento italiano

Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173

(Gu 13 maggio 2006 n. 110)

Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1. I termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.

(omissis)

Articolo 1-quinquies

Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

(omissis)

Articolo 1-septies

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 2007".

Articolo 1-octies

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Al Codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente Codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente Codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";

c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma l0;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbrio 2007";

d) all'articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007".

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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