Circolare Mintrasporti 17 settembre 2001, n. 1899
Consulenti trasporti per merci pericolose - Proroga certificati provvisori
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circolare 17 settembre 2001, n. 1899/C3
Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
Ai Dirigenti coordinatori
Loro sedi
Ai Centri prova autoveicoli
Loro sedi
Agli Uffici provinciali M.C.T.C.
Loro sedi
All'Assessorato dei trasporti e del turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
Ai Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano
Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14
Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
All'Ispesl
Via Urbana, 10
Roma
Alla Confindustria
Via dell'Astronomia, 30
Roma
Alla Confapi
Via della Colonna Antonina, 52
Roma
Alle Associazioni autotrasportatori
Loro sedi
Alla Assocarri
Via Lanzone, 31
20123 Milano
Al Sunfer
Via Val di Non, 18
00141 Roma
Alla Confcommercio
P.zza Gioacchino Belli, 2
Roma
Alla Confederazione nazionale artigianato
Via Prassede, 24
Roma
Alla Federchimica
Via Accademia, 33
Milano
Alla Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
Roma
Alla Associazione italiana commercio chimico
Corso Venezia, 47/49
Milano
All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
Roma
All'Assogpl
Via Larga, 8
Roma
All'Unasca
Via dei Carpegna, 1
Roma
Alla Confedertaai
Via Accademia Tiberina
Roma
All'Asiac
Via Domodossola, 29
Roma
Come è noto, l'articolo 6 del decreto ministeriale 6 giugno 2000, del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha fissato al 18 marzo 2001 il termine entro il quale i titolari del certificato provvisorio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000 avrebbero dovuto presentare domanda d'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nell'intendimento di fornire alle Commissioni d'esame un lasso di tempo sufficiente per completare gli adempimenti di competenza entro il 18 settembre 2001, data di scadenza dei certificati provvisori.
Il notevole numero di domande presentate ai sensi della suddetta disposizione ha tuttavia impedito ad alcune Commissioni, malgrado l'enorme impegno profuso, di convocare tutti i richiedenti in tempo utile.
Ad evitare, pertanto, che questi ultimi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, possano trovarsi in condizioni di inadempienza, si ritiene necessario disporre quanto segue.
I richiedenti convocati per una seduta d'esame successiva al 18 settembre 2001 possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, all'ufficio provinciale sede della Commissione alla quale hanno inoltrato domanda d'esame, esibendo il certificato provvisorio ed una sua fotocopia.
L'ufficio, dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro il 18 marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre 2001, provvede a prorogare il certificato provvisorio — apponendo in calce allo stesso la dicitura "Rinnovato fino al ...............", nonché la data del rinnovo e la firma del funzionario che ha provveduto al rinnovo — fino al quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione d'esame, per tener conto dei termini fissati dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 giugno 2000.
Analoga procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto l'esame con esito favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo prima della data di scadenza del certificato provvisorio.
Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, convocati per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o abbiano sostenuto l'esame con esito negativo.