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Circolare Mintrasporti 17 settembre 2001, n. 1899

Consulenti trasporti per merci pericolose - Proroga certificati provvisori

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Circolare 17 settembre 2001, n. 1899/C3

Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose

 

Ai Dirigenti coordinatori

Loro sedi

Ai Centri prova autoveicoli

Loro sedi

Agli Uffici provinciali M.C.T.C.

Loro sedi

All'Assessorato dei trasporti e del turismo

Comunicazioni della Regione Sicilia

Direzione trasporti

Via Notarbartolo, 9

Palermo

Ai Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

Servizio comunicazioni e trasporti

Motorizzazione civile

Lungo Adige S. Nicolò, 14

Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

Via Crispi, 8

Bolzano

All'Ispesl

Via Urbana, 10

Roma

Alla Confindustria

Via dell'Astronomia, 30

Roma

Alla Confapi

Via della Colonna Antonina, 52

Roma

Alle Associazioni autotrasportatori

Loro sedi

Alla Assocarri

Via Lanzone, 31

20123 Milano

Al Sunfer

Via Val di Non, 18

00141 Roma

Alla Confcommercio

P.zza Gioacchino Belli, 2

Roma

Alla Confederazione nazionale artigianato

Via Prassede, 24

Roma

Alla Federchimica

Via Accademia, 33

Milano

Alla Unione Petrolifera

Via Giorgione, 129

Roma

Alla Associazione italiana commercio chimico

Corso Venezia, 47/49

Milano

All'Assogasliquidi

V.le Pasteur, 10

Roma

All'Assogpl

Via Larga, 8

Roma

All'Unasca

Via dei Carpegna, 1

Roma

Alla Confedertaai

Via Accademia Tiberina

Roma

All'Asiac

Via Domodossola, 29

Roma

 

Come è noto, l'articolo 6 del decreto ministeriale 6 giugno 2000, del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha fissato al 18 marzo 2001 il termine entro il quale i titolari del certificato provvisorio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000 avrebbero dovuto presentare domanda d'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nell'intendimento di fornire alle Commissioni d'esame un lasso di tempo sufficiente per completare gli adempimenti di competenza entro il 18 settembre 2001, data di scadenza dei certificati provvisori.

Il notevole numero di domande presentate ai sensi della suddetta disposizione ha tuttavia impedito ad alcune Commissioni, malgrado l'enorme impegno profuso, di convocare tutti i richiedenti in tempo utile.

Ad evitare, pertanto, che questi ultimi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, possano trovarsi in condizioni di inadempienza, si ritiene necessario disporre quanto segue.

I richiedenti convocati per una seduta d'esame successiva al 18 settembre 2001 possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, all'ufficio provinciale sede della Commissione alla quale hanno inoltrato domanda d'esame, esibendo il certificato provvisorio ed una sua fotocopia.

L'ufficio, dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro il 18 marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre 2001, provvede a prorogare il certificato provvisorio — apponendo in calce allo stesso la dicitura "Rinnovato fino al ...............", nonché la data del rinnovo e la firma del funzionario che ha provveduto al rinnovo — fino al quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione d'esame, per tener conto dei termini fissati dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 giugno 2000.

Analoga procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto l'esame con esito favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo prima della data di scadenza del certificato provvisorio.

Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, convocati per sostenere l'esame in una data antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o abbiano sostenuto l'esame con esito negativo.

 

 

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