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Normativa Vigente

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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 74, comma 1, lettera e del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 10 maggio 2006 n. 107)

Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 74, comma 1, lettera e);

Considerato che ai fini della delimitazione dei limiti esterni verso il mare dell'estuario si rende necessario condurre apposito studio, da effettuare in varie condizioni stagionali e con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali;

 

Decreta:

 

1. L'estuario è l'area di transizione i cui limiti sono ricompresi tra le acque dolci così come definite dall'articolo 74, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 e le acque costiere, a loro volta definite dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.

2. Nell'area di transizione dei limiti dell'estuario, di cui al precedente comma 1, sono a loro volta ricomprese le acque di transizione, così come definite dal-l'articolo 74, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Entro diciotto mesi dalla emanazione del presente decreto, l'Icram — Istituto di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, coordina un apposito studio, effettuato in varie condizioni stagionali congiuntamente alle Autorità di Bacino Distrettuale di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, all'Apat — Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, da condurre in prossimità delle foci a mare dei corpi idrici superficiali, così come definite dall'articolo 74, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006 esteso a tutto il territorio nazionale inteso a delimitare l'estuario di cui al comma 1 del presente decreto, sottoponendone i risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede alla relativa approvazione.

4. Lo studio di cui al precedente comma 3 dovrà tenere in conto:

a) il moto ondoso, le maree e le correnti marine;

b) le caratteristiche geomorfologiche dei fondali delle acque costiere;

c) le caratteristiche chimico-fisiche delle acque costiere e marine e delle acque dolci apportate al mare;

d) le portate medie dei corpi idrici interessati ed il relativo trasporto solido.

5. Fino all'approvazione di cui al precedente comma 3 restano confermati i limiti di cui all'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006.

6. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

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