Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 195, commi 2, lettera n, e 4 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 10 maggio 2006 n. 107)

Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 190 del predetto decreto legislativo, che disciplina i registri di carico e scarico dei rifiuti e individua i soggetti obbligati alla tenuta degli stessi;

Visto l'articolo 195, commi 2 lettera n), e 4 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 

Decreta:

 

Articolo 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, riportati negli allegati A e B, utilizzabili dai soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con esclusione dei piccoli produttori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Il modello di registro utilizzabile dai piccoli produttori artigiani di cui al presente comma sarà approvato con successivo decreto.

2. La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'applicazione delle predette norme valgono, per quanto applicabili, le circolari dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, dell'Agenzia delle entrate. Considerato che l'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 203, ha modificato l'articolo 39 sopra richiamato abolendo l'obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti;

3. La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri Iva. È possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi, hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri Iva di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano conformi alla normativa applicabile ai registri Iva, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 190, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto e per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto prodotto o preso in carico;

c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;

g) il metodo di trattamento impiegato con riferimento alle operazioni indicate negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Articolo 2

1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. I registri di carico e scarico di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conformi al decreto ministeriale richiamato e in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

 

Allegati

2408 Dm 2 maggio 2006

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 89 KB


 

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