Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Campania 15 gennaio 2016, n. 225

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza sindacale di rimozione - Articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Proprietario del terreno - Mancata attivazione per evitare abbandono da parte di terzi - Colpevole omissione - Responsabilità solidale - Applicabilità

Per il Tar Campania è legittima l’ordinanza del Sindaco che intima al proprietario di un terreno di provvedere, in solido con i terzi responsabili dell'atto illecito, alla rimozione dei rifiuti abbandonati.
Questo perché il proprietario del terreno, pur non avendo materialmente cagionato l'abbandono, ha "colpevolmente omesso di attivare tempestivamente tutte le misure volte ad evitare o limitare nel tempo l'illecito sversamento dei rifiuti da parte di terzi sull'area di propria titolarità, con conseguente inquinamento ambientale" (sentenza Tar Campania 225/2016).
Nel caso specifico, il proprietario del terreno, pur essendo a conoscenza che terzi, da anni, avevano abusivamente realizzato sullo stesso una sorta di "cimitero" per autocarri e container, non aveva mai intrapreso alcuna iniziativa volta a impedire il "prevedibile e prevenibile" sversamento illecito di rifiuti (tanto che aveva denunciato l'occupazione abusiva solo dopo aver ricevuto l'ordinanza di rimozione dei rifiuti da parte del Comune).
Comportamento che fa scattare la responsabilità solidale – tra autore dell'abbandono dei rifiuti e proprietario del terreno – prevista dall’articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006.

Tar Campania

Sentenza 15 gennaio 2016, n. 225

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

(Sezione Quinta)

 

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 3695 del 2008, proposto da:

R.F.I. Spa, rappresentata e difesa dall'avv.to (omissis);

 

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, con domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, palazzo S. Giacomo;

 

nei confronti di

M.G., n.c.;

 

per l'annullamento

— dell'ordinanza n. 8 prog. n. 492 del 23 aprile 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Napoli ha ordinato alla società R.F.I. Spa di procedere, in qualità di proprietaria, alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti sull'area censita al catasto terreni del Comune di Napoli al foglio 155, particella n. 126;

— di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello sopra richiamato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

La società ricorrente, concessionaria per la gestione delle infrastrutture ferroviarie nazionali, ha impugnato l'ordinanza n. 8 del 23 aprile 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Napoli le ha intimato di provvedere, in qualità di proprietaria dell'area di sedime, alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti sull'area censita al catasto terreni del Comune di Napoli al foglio 155, particella n. 126.

Dopo aver fatto rilevare che l'area in questione è stata oggetto di occupazione abusiva da parte di terzi (M.G.), accertata già in data 10 luglio 1998 e perdurante nel tempo nonostante le ripetute diffide di sgombero, la società ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato con tre articolati motivi.

Si è costituito in giudizio per resistere alla proposta impugnativa il Comune di Napoli.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 2028/2008 è stata respinta l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (ordinanza confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare).

Con articolate memorie le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.

All'udienza pubblica del 3 dicembre 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Con il secondo motivo di gravame, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 192, III comma, del Dlgs n. 152/2006 per omessa instaurazione del contraddittorio.

Le censure sono infondate; esse vengono trattate congiuntamente, attenendo a profili connessi.

Dalla documentazione in atti il Collegio rileva che, con nota dell'11 marzo 2008 prot. n. 337, il Comune di Napoli ha invitato espressamente la società ricorrente a "fornire ogni chiarimento in ordine alla "occupazione abusiva" da parte del sig. "M.G." e alla presenza sul sito dei rifiuti "da oltre un anno" come dallo stesso dichiarato, nonché alle misure adottate per evitare tale occupazione abusiva e le iniziative intraprese nei confronti del responsabile per evitare la continuazione di tale attività".

La predetta nota è stata trasmessa alla società ricorrente tramite raccomandata a.r. "a ogni effetto e conseguenza di legge".

Prima di adottare il provvedimento impugnato, dunque, il Comune di Napoli ha instaurato con la società ricorrente un vero e proprio contraddittorio rispetto all'illecito sversamento di rifiuti rilevato nell'area di proprietà di quest'ultima e, conseguentemente, la società ricorrente ha avuto modo di intervenire in sede procedimentale per far valere le proprie ragioni.

In linea con l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla dequotazione dei vizi procedimentali meramente formali, ritiene conseguentemente il Collegio che nella sostanza non vi sia stata alcuna violazione delle garanzie partecipative, avendo avuto la ricorrente la possibilità di rappresentare già in sede procedimentale le argomentazioni a sostegno della tesi della propria estraneità rispetto al fatto illecito contestato (come, peraltro, la società ricorrente ha fatto, trasmettendo al Comune di Napoli la nota dell'8 aprile 2008 e la documentazione ad essa allegata).

Con il terzo motivo di gravame, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 192, III° comma, del Dlgs n. 152/2006 ed eccesso di potere sotto diversi profili (difetto dei presupposti; carenza di motivazione; travisamento; contraddittorietà; illogicità manifesta; sviamento; carenza di istruttoria).

Le censure sono infondate.

L'articolo 192, 3° comma, del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 dispone testualmente: "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 (divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, n.d.r.) e 2 (immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, n.d.r.) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

Orbene, il provvedimento impugnato è stato adottato dal Sindaco del Comune di Napoli sulla base della nota del 14 febbraio 2008, con la quale la Compagnia dei Carabinieri di Napoli Poggioreale, in relazione ad un sopralluogo effettuato in data 22 maggio 2007, comunicava la presenza di una discarica abusiva di rifiuti in un'area ubicata nella zona orientale di Napoli (censita al catasto terreni del Comune di Napoli al foglio n. 155, particelle n. 126 e n. 184), appartenente (relativamente alla particella n. 126) alla società R.F.I. Spa. Nella predetta nota (nella quale, peraltro, si dava atto del superamento dei parametri di contaminazione stabiliti dal Dlgs n. 152/2006) le amministrazioni in indirizzo venivano invitate ad adottare i provvedimenti di competenza.

Con l'ordinanza impugnata, il Sindaco del Comune di Napoli ha intimato al Sig. M.G., in qualità di responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in solido con la R.F.I. Spa a provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti giacenti nell'area in questione nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

Con specifico riguardo alla posizione della società ricorrente, nel provvedimento impugnato si dà atto della contraddittorietà delle argomentazioni formulate dalla stessa in sede procedimentale e, in particolare, si fa rilevare che la R.F.I. Spa, pur essendo consapevole già dal 1998 della occupazione abusiva dell'area di propria titolarità (particella n. 126 del foglio 155 del catasto terreni), solo in data 13 giugno 2007 ha presentato denuncia – querela nei confronti del Sig. M.G..

Sulla base della sua condotta contraddittoria ed intempestiva, il Sindaco del Comune di Napoli è pervenuto alla motivata conclusione di ritenere che "la R.F.I. Spa non ha adottato tutte le cautele idonee ad evitare l'illecita occupazione/attività con conseguente contaminazione dell'area".

Tanto premesso, il Collegio ritiene di doversi conformare all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la condotta illecita del terzo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario per la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, né ad interrompere il nesso di causalità tra la sua condotta colposa e l'evento verificatosi, quando quest'ultimo costituisce un fatto prevedibile e prevenibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 giugno 2014 n. 2977).

Dalla documentazione in atti risulta che già in data 10 luglio 1998 l'Ente ferrovie dello Stato accertava l'occupazione di suolo della ferrovia da parte del Sig. M.G. e il "deposito di autocarri e container"; orbene, non risulta che nel lungo lasso di tempo intercorrente tra la rilevata occupazione abusiva e l'adozione della ordinanza sindacale n. 8 del 23 aprile 2008, l'Ente Ferrovie dello Stato o la società R.F.I. Spa (odierna ricorrente) abbiano intrapreso alcuna significativa iniziativa diretta ad impedire o limitare l'illecito sversamento di rifiuti da parte dei terzi.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che il presidio della proprietà pubblica non può che partire infatti dai soggetti istituzionalmente preposti alla sua gestione, i quali non possono essere considerati immuni da responsabilità semplicemente per non aver materialmente cagionato gli illeciti sversamenti di rifiuti riscontrati negli ambiti di propria pertinenza, ma debbono essere considerati responsabili in solido con gli autori dell'illecito per non aver adeguatamente vigilato sul territorio e/o per non aver adottato tempestivamente tutte le iniziative necessarie ad impedire e/o limitare gli illeciti e a bonificare le aree illecitamente occupate dai rifiuti (T.a.r. Campania — Napoli n. 4877/2015).

Né a conclusioni differenti si può pervenire per il fatto che nella sentenza penale di condanna del Tribunale di Napoli n. 16128/2009 si riconosce la condotta del Sig. M. come generatrice di un danno per la parte civile, facendone discendere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi (separatamente) innanzi al giudice civile.

Il generico riferimento alla responsabilità civile del Sig. M. nei confronti della società ricorrente per i danni da quest'ultima subiti in conseguenza della condotta illecita del primo non è reputata dal Collegio idonea ad elidere la responsabilità della società ricorrente rispetto all'obbligo normativamente previsto dall'articolo 192 del Dlgs n. 152/2006 del proprietario dell'area di provvedere (in solido con il responsabile dell'illecito sversamento di rifiuti) al ripristino dello stato dei luoghi, essendo i presupposti e gli effetti giuridici di questa forma di responsabilità solidale differenti da quelli propri della responsabilità aquiliana (articolo 2043 C.c.). Nel caso di specie, il fondamento giuridico della responsabilità solidale della odierna ricorrente risiede non nell'aver cagionato il fatto dannoso (o nell'aver attivamente compartecipato alla sua causazione), quanto piuttosto nell'aver colpevolmente omesso di attivare tempestivamente tutte le misure volte ad evitare o limitare nel tempo l'illecito sversamento dei rifiuti da parte di terzi sull'area di propria titolarità, con conseguente inquinamento ambientale.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

In relazione alla complessità delle questioni giuridiche dedotte in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2016

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598