Legge 25 luglio 2001, n. 305
Bse - Conversione in legge con modifiche del Dl 25 maggio 2001, n. 199
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Parlamento italiano
Legge 25 luglio 2001, n. 305
(Gu 27 luglio 2001 n. 173)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199
All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), le parole: "fino al 31 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001". Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. — 1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001 ;
b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 .
2. In caso di conferma della positivita' dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui e' stata confermata la malattia di un animale".