Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 25 gennaio 2016, n. 1

Danno ambientale e bonifiche - Ordinanza sindacale diretta alla tutela dell'ambiente  - Destinatario - Curatela fallimentare - Legittimità - Esclusione - Condizioni

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Discariche / Smaltimento | Danno ambientale e bonifiche | Impianti | Recupero / Riciclo | Ordinanze sindacali

Tar Lombardia

Sentenza 25 gennaio 2016, n. 1

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2014, proposto da: B. G. e F. M. in qualità di Curatori Fallimentari della Soc. F.lli B. Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Provincia di Pavia Settore tutela ambientale, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis), con domicilio eletto in Milano presso Tar Lombardia;

per l'annullamento

— del provvedimento del Direttore della Divisione Agro-Alimentare della Provincia di Pavia prot. n. 24058 dell'8 aprile 2014 (Anno 2014 Titolo 009 Classe 011 Fasc. 19) notificato in data 17 aprile 2014, nella parte in cui richiede ai Curatori fallimentari, in qualità di legali rappresentanti della fallita F.lli B. Spa, la presentazione di un piano per il ripristino dell'area oggetto dell'impianto di recupero rifiuti, sito in via (omissis) Vigevano, entro sessanta giorni della notifica del provvedimento;

— nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pavia Settore tutela ambientale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. I curatori fallimentari della società F.lli B. Spa hanno impugnato il provvedimento con il quale la Provincia ha imposto a loro la presentazione di un piano per il ripristino dell'area oggetto dell'impianto di recupero rifiuti di proprietà della società, a seguito della cancellazione dell'iscrizione della stessa dal registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, anche con riferimento alle norme della legge fallimentare che escludono la legittimazione passiva a carico del curatore fallimentare per obblighi di smaltimento dei rifiuti della società fallita; difetto di legittimazione passiva del Curatore Fallimentare quanto agli obblighi di smaltimento ex articolo 192.

Secondo i ricorrenti i curatori fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto fallito.

2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria— violazione ed errata interpretazione dell'articolo 2484 C.c.

Secondo i ricorrenti gli inadempimenti contestati non discenderebbero da una effettiva responsabilità della società fallita, ma dall'improvvisa interruzione dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società, con la conseguenza che il materiale è rimasto abbandonato sull'area.

La difesa della Provincia ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo in particolare che il provvedimento avrebbe natura meramente conoscitiva e non sanzionatoria, in quanto adottato nell'ambito del procedimento di cancellazione della società dal registro.

All'udienza del 3 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che il provvedimento impugnato contiene un espresso obbligo per i curatori fallimentari di presentazione di un piano per il ripristino dell'area oggetto dell'impianto di recupero rifiuti. Non si tratta quindi di un mero atto di conoscenza ed è irrilevante il fatto che l'obbligo sorga ex lege o per provvedimento dell'Amministrazione.

In secondo luogo non è contestato che i suddetti curatori non erano stati autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa e non l'hanno comunque esercitata.

In merito agli obblighi dei curatori la giurisprudenza ha chiarito che, fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull'abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (Tar Campania, Salerno, Sezione I, 18 ottobre 2010, n. 11823; Tar Toscana, Sezione II, 8 gennaio 2010, n. 8; Tar Lombardia-Milano, Sezione IV, sentenza 5 agosto 2013 n. 2062; Tar Veneto, Sezione III, sentenza 4 dicembre 2012 n. 1498).

In definitiva quindi il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 25 gennaio 2016.

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