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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 186, comma 3 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

(Gu 10 maggio 2006 n. 107)

Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati i limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali;

 

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.

Articolo 2

Campionamento

1. Il campionamento delle terre e rocce da scavo è effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma Uni 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

Articolo 3

Preparazione dei campioni

1. La preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, è effettuata secondo i principi generali della norma Uni 10802 e secondo le ulteriori indicazioni di cui ai seguenti commi.

2. Dai campioni ottenuti ai sensi dell'articolo 2 dovrà essere scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm. Qualora i campioni ottenuti ai sensi dell'articolo 2 siano costituiti da materiale in breccia nel quale l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia presente in quantità inferiore all'1% in peso, non sarà necessario procedere all'analisi dei campioni.

3. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso, il campione di cui al comma 2 dovrà essere sottoposto ad una riduzione granulometrica tale da assicurare che l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10% in peso. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

4. Quanto riportato nell'appendice A "Prove di eluizione (prova di conformita) per rifiuti granulari e monolitici di forma regolare e irregolare" della norma Uni 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.

Articolo 4

Determinazioni analitiche

1. Le analisi di laboratorio sui campioni ottenuti ai sensi dell'articolo 3, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

2. Quanto riportato nell'appendice B "Procedimento per la determinazione di analiti negli eluati" della norma Uni 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.

Articolo 5

Limiti massimi accettabili

1. La composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'articolo 2 non dovrà presentare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale), dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora le terre e rocce da scavo di cui all'articolo 1 siano destinate a reinterri o riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti, e la composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'articolo 2 presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra potrà essere consentita, a condizione che venga effettuata un'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all'allegato 1 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli esiti di tale analisi dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito al quale esse siano destinate. Copia del documento di analisi di rischio sito-specifica è allegata alla richiesta di riutilizzo di cui all'articolo 186, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da scavo di cui all'articolo 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree, si applica quanto previsto dal comma 1.

Articolo 6

Periodicità delle analisi

1. Le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate, a cura ed onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno origine le terre e le rocce di cui all'articolo 1, o del committente, almeno in occasione della prima produzione di tali materiali e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della natura degli stessi.

 

Articolo 7

Significato delle "Trasformazioni preliminari" di cui all'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Le parole "trasformazioni preliminari" di cui all'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso di "qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo".

2. A tal fine l'attività di vagliatura delle terre e rocce da scavo, nel caso in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un unico ammasso originario, due ammassi aventi percentuali di inquinanti diverse rispetto a quelle dell'ammasso originario, è da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto con l'acqua, l'attività di essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione, non è invece da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo si applica anche nel caso di terre e rocce da scavo che per essere riutilizzate necessitano, per esigenze tecniche e strutturali, di un procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce.

5. Non sono altresì considerate trasformazioni preliminari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attività di macinatura delle terre e rocce da scavo, nonché anche l'attività di vagliatura a condizione, per quest'ultima, che la medesima non sia finalizzata a modificare la percentuale di inquinanti.

Articolo 8

Norma finale

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

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