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Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2015/2341/Ue

Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Modifiche alla direttiva 2004/17/Ce

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione europea

Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2015/2341/Ue

(Guue 16 dicembre 2015 n. L 330)

Regolamento che modifica la direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali 1 , in particolare l'articolo 69,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/Ce 2 il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (nel seguito "l’accordo") 3 . L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito "soglie") fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2004/17/Ce è permettere agli enti aggiudicatori che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/17/Ce che non sono oggetto dall'accordo.

(4) La direttiva 2004/17/Ce dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/Ce è così modificata:

1) l'articolo 16 è così modificato:

a) alla lettera a), l'importo "414.000 Eur" è sostituito da "418.000 Eur";

b) alla lettera b), l'importo "5.186.000 Eur" è sostituito da "5.225.000 Eur";

2) l'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l'importo "414.000 Eur" è sostituito da "418.000 Eur";

b) al paragrafo 2, l'importo "414.000 Eur" è sostituito da "418.000 Eur".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Note ufficiali

1.

Gu L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

2.

Decisione 94/800/Ce del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (Gu L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

3.

L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.

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