Sentenza Tar Umbria 22 maggio 2001, n. 294
Vincolo paesaggistico - Richiesta sanatoria - Parere - Motivazione analitica - Necessità
Tar Umbria
Sentenza 22 maggio 2001, n. 294
(Omissis)
Fatto e diritto
1. Gli atti negativi impugnati si riferiscono ad una tettoia abusiva da tempo esistente sul lastrico di copertura di un albergo posto nel centro storico di Assisi (Piazza S. Chiara), in funzione di uno stenditoio e per protezione di impianti tecnologici.
I motivi di censura attengono al difetto di motivazione ed alla violazione dell'art. 32 della L. n. 47 del 1985, per avere l'Autorita' preposta alla tutela del vincolo (esistente sul territorio del Comune di Assisi ex lege 1497 del 1939) omesso di fornire una motivazione adeguata al proprio parere negativo "per turbativa ambientale" e per avere poi lo stesso Comune recepito passivamente detto parere; il tutto senza alcuna valutazione mirata ad individuare gli elementi necessari che in ipotesi avrebbero potuto consentire l'inserimento ambientale di detta opera abusiva e quindi la sua ammissibilita' a sanatoria con specifiche prescrizioni.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite e respingono siffatta impostazione difensiva, rispettivamente assumendo che l'abuso in questione e' "ictu oculi" offensivo dei valori ambientali protetti nell'ambito della particolare specificita' del territorio in questione e che, in presenza di un parere negativo vincolante espresso ex art. 32 citato, il diniego di sanatoria era un atto del tutto doveroso.
2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto nei limiti di cui in appresso.
E' da condividere anzitutto la tesi della difesa comunale in ordine al carattere vincolante del parere negativo rilasciato ex art. 32 L. 47/1985 dalla Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
E' pure da condividere la tesi dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla natura permanente dell'abuso edilizio in questione ed in ordine alla insindacabilita' dei giudizi tecnici espressi in materia dagli organi preposti alla tutela ambientale.
Cio' che, per contro, non puo' essere condivisa e' l'ulteriore considerazione secondo cui detti giudizi possono essere legittimamente motivati in base ad una generica affermazione di "turbativa ambientale".
Invero, trattandosi di verificare la compatibilita' ambientale di un'opera edilizia abusiva ai fini della sanatoria prevista dalla legge in rassegna, non basta esprimere un giudizio sintetico ed apodittico sulla negativita' dell'opera stessa in termini di offesa all'armonia dell'ambiente circostante, occorrendo invece un particolare giudizio analitico (e quindi non criptico) supportato non solo da concrete valutazioni negative sulle caratteristiche dell'opera posta a confronto con quelle del sito protetto ma anche da puntuali ragioni tecniche ed estetiche che rendano evidenti il diniego di sanatoria e, quindi, la necessita' di un intervento radicale di demolizione.
Nella memoria difensiva del Comune in data 10 novembre 2000 vengono, per vero, esplicitate in dettaglio talune valutazioni negative che in ipotesi avrebbero potuto giustificare il cennato parere espresso dall'Associazione dei Comuni Valle Umbra Nord. Ma e' ben chiaro che siffatto intervento difensivo non puo' certo sanare ex post un difetto di motivazione riscontrabile in radice nel generico (e quindi incongruo) parere in esame, reso (fra l'altro) da una apposita Commissione di esperti e poi ancora avallato dall'ufficio tecnico comunale.
3. Nei limiti della dedotta censura di insufficienza di istruttoria e di motivazione, il ricorso merita dunque l'accoglimento salvi s'intende gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
(omissis)