Regolamento Commissione Ue 2015/2065/Ue
Programmi di formazione e certificazione degli Stati membri - Formato della notifica - Abrogazione del regolamento 308/2008/Ce
Ultima versione disponibile al 27/04/2024
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 17 novembre 2015, n. 2015/2065/Ue
(Guue 18 novembre 2015 n. L 301)
Regolamento che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006, in particolare l'articolo 10, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) Il formato della notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (Ue) n. 517/2014 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l'autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.
(2) La Commissione ha aggiornato i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco, adottando il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2067 della Commissione e il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2066 della Commissione.
(3) È necessario pertanto abrogare il regolamento (Ce) n. 308/2008 della Commissione.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (Ue) n. 517/2014,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (Ue) n. 517/2014, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:
1) per le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;
2) per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;
3) per i commutatori elettrici, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;
4) per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento;
5) per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (Ce) n. 308/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015
Allegato I
Apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
Notifica
Per l'istituzione o l'adeguamento da parte degli stati membri dei requisiti relativi alla formazione e alla certificazione delle imprese e delle persone fische che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra
Informazioni generali
a) Stato membro | |
b) Autorità notificante |
|
c) Data di notifica |
Parte A — Persone fisiche
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da queste apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 4 e 10 del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2067 della Commissione.
Titolo del certificato | Categoria
(I, II, III e/o IV) | Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
[…] |
Parte B — Imprese
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che intervengono nelle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2067.
Titolo del certificato | Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito) |
[…] |
Allegato II
Impianti fissi di protezione antincendio
Notifica
Per l'istituzione o l'adeguamento da parte degli stati membri dei requisiti relativi alla formazione e alla certificazione delle imprese e delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra
Informazioni generali
a) Stato membro | |
b) Autorità notificante | |
c) Data di notifica |
Parte A — Persone fisiche
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da questi impianti soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (Ce) n. 304/2008 della Commissione.
Titolo del certificato | Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
[…] |
Parte B — Imprese
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 8 e 13 del regolamento (Ce) n. 304/2008.
Titolo del certificato | Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito) |
[…] |
Allegato III
Commutatori elettrici
Notifica
Per l'istituzione o l'adeguamento da parte degli stati membri dei requisiti relativi alla formazione e alla certificazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra
Informazioni generali
a) Stato membro | |
b) Autorità notificante | |
c) Data di notifica |
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2066 della Commissione.
Titolo del certificato | Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
[…] |
Allegato IV
Apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
Notifica
Per l'istituzione o l'adeguamento da parte degli stati membri dei requisiti relativi alla formazione e alla certificazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra
Informazioni generali
a) Stato membro | |
b) Autorità notificante | |
c) Data di notifica |
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (Ce) n. 306/2008 della Commissione.
Titolo del certificato | Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
[…] |
Allegato V
Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
Notifica
Per l'istituzione o l'adeguamento da parte degli stati membri dei requisiti relativi alla formazione e alla qualificazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra
Informazioni generali
a) Stato membro | |
b) Autorità notificante | |
c) Data di notifica |
Il/I seguente/i programma/i di formazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 307/2008 della Commissione.
Titolo dell'attestato | Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
[…] |
Allegato VI
Tavola di concordanza
Regolamento (Ce) n. 308/2008 | Presente regolamento |
Articolo 1 | Articolo 1 |
— | Articolo 2 |
Articolo 2 | Articolo 3 |
Allegato I | Allegato I |
Allegato II | Allegato II |
Allegato III | Allegato III |
Allegato IV | Allegato IV |
Allegato V | Allegato V |
— | Allegato VI |