Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 266, comma 7 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 16 maggio 2006 n. 112)

Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

il Ministro delle attività produttive

e

il Ministro della salute

 

Visto l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alle terre e alle rocce da scavo;

Visto l'articolo 266, comma 7, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;

 

Decreta:

Articolo 1

1. Il presente decreto si applica alle rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

1. Fermo restando che i materiali di cui all'articolo 1, comma 1, non costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i materiali di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attività di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalità riportate in allegato, le seguenti informazioni:

a) individuazione del cantiere di produzione dei materiali;

b) quantità complessiva dei materiali estratti;

c) individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantità di materiali ad essi destinati.

2. Nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, nella comunicazione di cui al primo comma dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andrà integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego. Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre dodici mesi, l'impresa titolare del cantiere ne dà notizia alla Provincia nel cui territorio è situato il deposito, la quale può disporne lo sgombero con motivata disposizione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 non è richiesta ove le terre e le rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha prodotte.

4. Copia della documentazione di cui al primo comma deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere.

Articolo 3

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'Url www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

Allegato

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 266, comma 7

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto .... nato .... il .......... domiciliato per la carica a .... in .... nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di ....

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni sarà punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato

attesta

— che le terre e rocce da scavo provengono dal cantiere localizzato in di cui al titolo abilitativo/al contratto di appalto (altro....), la cui produzione globale dei predetti materiali non supera i 6000 mc;

— che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006;

— che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti;

— che le terre e rocce oggetto della comunicazione sono destinate ad essere riutilizzate per la/e seguente/i opera/e (barrare la dizione di interesse):

reinterri

riempimenti

rilevati

macinati

riempimento di cave coltivate

ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale autorizzata da ................................

Siti di destinazione:

(se il sito di destinazione non è ancora determinato, indicare il luogo di deposito; la dichiarazione andrà poi integrata con i dati effettivi almeno sette giorni prima dell'impiego);

— che la/e suddetta/e opera/e e/sono autorizzata/e .... (indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio, ovvero, in caso di opera pubblica, il nominativo della stazione appaltante; in caso di opera per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo indicare "opera non soggetta ad autorizzazione".

 

Luogo ..............

data ..................

Firma .............

 

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