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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 15 ottobre 2015

(Gu 26 ottobre 2015 n. 249)

Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

Il Presidente del Consiglio dei ministri

su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il ministro dell'economia e delle finanze

e

Il ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo

 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 431, della citata legge n. 190 del 2014, che ha previsto che "Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "Piano", i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa

intesa in sede di Conferenza unificata";

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 432, della predetta legge n. 190 del 2014, che ha stabilito che "Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare: a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non ècorrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;

c) la procedura per la presentazione dei progetti;

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato,

tra i quali:

1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

2) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività

culturali, didattiche e sportive;

3) la tempestiva esecutività degli interventi;

4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

Visto che, ai sensi del predetto articolo 1, comma 433, della medesima legge n. 190 del 2014: a) i progetti da inserire nel Piano sono selezionati sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorità;

b) i progetti da inserire nel Piano, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi, sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tali convenzioni o accordi definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434 e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa;

d) i soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi;

e) l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano;

Visto che l'articolo 1, comma 434, della citata legge n. 190 del 2014, stabilisce che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" e che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

Considerato che, a tali fini, è stato istituito nel centro di responsabilità "8 — Pari opportunità" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate";

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione ai predetti commi da 431 a 434 del richiamato articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014;

Vista la nota n. 20350 del 26 maggio 2015 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa proposta;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione del bando

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è approvato il bando allegato, con il quale sono definite: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato.

2. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente

decreto.

Articolo 2

Istituzione e funzionamento del Comitato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai commi da 431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014.

2. Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente. In caso di impedimento o assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dall'altro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

f) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

g) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

h) un rappresentante dell'Agenzia del demanio;

i) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. La nomina dei componenti del Comitato avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

4. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità.

5. Il Comitato viene convocato dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Comitato stesso, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti.

6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.

7. Il Comitato dura in carica fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti.

8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, il Comitato si avvale del supporto di una segreteria tecnica, che opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'Amministrazione di appartenenza.

9. I componenti del Comitato e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, il Dipartimento per le pari opportunità può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

11. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Articolo 3

Modalità di individuazione dei progetti

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.

2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

3. Con le medesime convenzioni o accordi di programma vengono definite le modalità necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014.

4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.

Articolo 4

Finanziabilità degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.

2. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi o dell'attivazione dei servizi.

Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2015

Allegato

Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

1. Oggetto e dotazione finanziaria

1. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "Piano", in attuazione dell'articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il presente bando stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

2. La dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014, è di euro 44.138.500,00 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500,00.

 

2. Soggetti promotori

1. Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate.

2. Ai fini del presente bando si intende:

per area urbana degradata un territorio che presenti: un indice di disagio sociale (Ids) pari o superiore all'unità. L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei seguenti indicatori dai rispettivi valori medi nazionali, rilevati dal censimento Istat del 2011 secondo la formula:

 

Ids Zfu = 0,40*(Dis(i) — Disnaz)+ 0,30*(Occnaz — Occ(i))+ 0,15*(Giov(i) — Giovnaz)+ 0,15*(Scolnaz — Scol(i))

Dove:

[Dos(i)] tasso di disoccupazione

[Occ(i)] tasso di occupazione

[Giov(i)] tasso di concentrazione giovanile

[Scol(i)] tasso di scolarizzazione

riferiti al semestre precedente a quello della rilevazione,

e

un indice di disagio edilizio (Ide) pari o superiore all'unità.

 

L'indice compara lo stato di conservazione degli edifici dell'area urbana degradata con il valore medio nazionale secondo la seguente formula:

 

Ide = [(ERp + ERm) / Tot ER ] / 0,168

Dove il coefficiente di ponderazione corrisponde alla percentuale nazionale degli edifici con stato di conservazione "pessimo" o "mediocre" residenziali dove:

ERp = edifici residenziali dell'area urbana degradata in pessimo stato di conservazione

ERm = edifici residenziali dell'area urbana degradata in mediocre stato di conservazione

Tot ER = Totale edifici residenziali dell'area urbana degradata

 

Gli indicatori potranno essere rilevati anche a livello di territorio infracomunale, attraverso l'aggregazione di particelle censuarie contigue con riferimento ai dati rilevati dal Censimento 2011.

L'indice di disagio sociale (Ids) e l'indice di disagio edilizio (Ide) dell'area urbana degradata candidata devono essere in ogni caso superiori al valore medio dei due indici calcolati per l'intero

comune.

3. Possono presentare domanda i comuni sia singolarmente, sia in qualità di capofila di una aggregazione temporanea di comuni confinanti che hanno nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate come definite al comma 2.

4. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune capofila.

5. Il comune può presentare un solo progetto o singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.

 

3. Oggetto dei progetti

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano;

b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a sostenere l'attrattività della scuola e l'orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee

attrezzature per i disabili;

c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l'accoglienza di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;

d) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi di mediazione culturale volti alla riduzione della marginalità e del disagio anche della popolazione immigrata;

e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani;

f) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrità dell'abitare, il risparmio energetico, la mobilità alternativa, il ciclo virtuoso dei rifiuti, la sostenibilità ambientale complessiva degli interventi;

g) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati volti a stimolare l'insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili.

2. A tal fine ogni proposta di progetto, a pena di esclusione, deve:

a) illustrare gli obiettivi generali e specifici, in modo chiaro e definito; illustrare i risultati attesi, soprattutto in termini di ricaduta nell'ambito di intervento su cui intende operare;

b) illustrare e articolare le attività progettuali; illustrare le modalità di realizzazione del progetto sotto il profilo tecnico, metodologico, organizzativo e logistico; indicare il numero di destinatari diretti e beneficiari indiretti; indicarne le modalità

di individuazione;

c) indicare le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;

d) prevedere un programma di intervento delle attività, parte integrante della relazione di progetto;

e) contenere un programma economico finanziario, completo di eventuali contributi da parte del mercato privato così come dei fondi comunitari.

3. Fatte salve le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando, sono altresì escluse le proposte progettuali che non rispettino le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 2 e le proposte che:

a) non siano costituite da un insieme coordinato di interventi;

b) siano finalizzate esclusivamente ad attività di formazione,

studio e ricerca;

c) siano relative a progetti concernenti la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti proponenti;

d) non siano presentate secondo le modalità indicate al successivo articolo 4;

e) non indichino puntualmente quali siano i risultati attesi dalla singola azione progettuale proposta, individuando in una apposita sezione tecnica della relazione di progetto, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), l'indicatore misurabile di tali risultati e non si impegnano a rilevare il raggiungimento dei risultati attesi dall'azione progettuale proposta mediante la misurazione degli indicatori di risultato presenti nella relazione di progetto;

f) siano presentati dal singolo comune, qualora lo stesso abbia altresì presentato altro progetto in forma aggregata con altri comuni.

4. Il progetto è elaborato:

a) a livello di studio di fattibilità, masterplan e progetto preliminare. Quest'ultimo, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo;

b) il documento di cui al precedente punto a) deve essere corredato da una documento di analisi che evidenzi le condizioni di partenza dell'area di interesse del progetto relativamente a: esistenza di fenomeni di devianza e criminalità anche giovanile, ivi compresi quelli relativi a tratta e sfruttamento,

violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti;

tasso di abbandono scolastico comunale superiore alla media nazionale;

limitate opportunità culturali e sociali;

presenza di fenomeni massicci di immigrazione irregolare e clandestina;

presenza di immobili abbandonati, aree compromesse o degradate, così come richiamate dalla Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14, quali aree industriali dismesse, spazi pubblici degradati e residuali, edifici pubblici o privati destinati ad uso pubblico che

hanno perso le loro originarie funzioni;

estensioni significative rispetto al contesto locale;

collocazione strategica rispetto al contesto urbano e all'assetto infrastrutturale;

aree con significativi fenomeni di contrazione delle attività commerciali di vicinato o del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alla piccola impresa, alle attività artigianali, alle attività professionali, alle start-up.

 

4. Modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "Codice dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, a pena di esclusione.

2. Le domande, predisposte secondo quanto sopra specificato e complete dei prescritti documenti di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le pari opportunità, esclusivamente a mezzo posta Elettronica Certificata (Pec), all'indirizzo Pec areeurbane.po@pec.governo.it, conformemente alle norme del "Codice dell'amministrazione digitale". Le domande pervenute oltre tale

termine non saranno prese in considerazione.

3. Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è allegata la seguente documentazione (in formato PDF), predisposta anche avvalendosi di dati forniti dalle competenti Amministrazioni, ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda e dell'attribuzione dei punteggi:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente bando con l'indicazione specifica di ciascuna caratteristica di cui al medesimo comma corredata di idonea documentazione giustificativa di dettaglio e su basi oggettive anche avvalendosi di dati o di documentazione rilasciati da altre amministrazioni o enti competenti;

b) documentazione relativa alla formalizzazione delle aggregazioni temporanee, con l'indicazione del comune confinante

capofila;

c) delibera comunale relativa ai finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati, con l'indicazione della somma finanziata, nella quale vengano posti in evidenza la capacità di coinvolgimento di soggetti privati, i quali devono comunque essere scelti attraverso procedure di evidenza pubblica, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati, di cui al punto D della tabella riportata al citato articolo 6, comprensiva del programma attuativo nel quale èaltresì indicato l'ammontare delle risorse finanziarie distinte per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017, ove trattasi di interventi da realizzarsi con durata pluriennale;

d) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione ambientale (Via, Vinca, Vas a seconda dei casi e delle aree di intervento);

f) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati;

g) relazione descrittiva del progetto, che evidenzia gli effetti di "miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, mediante attivazione di servizi e/o interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e/o educativi, alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali", riportati al punto B della tabella di cui all'articolo 6. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, e dovrà essere corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;

h) relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del Rup, con relativo quadro economico complessivo, nella quale vengono posti in evidenza gli effetti di "Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", riportati al punto A della tabella di cui al citato articolo 6;

i) relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione urbanistica, infrastrutturale, dei servizi, ambientale e paesaggistica, delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del Rup, con relativo quadro economico complessivo;

l) atto di nomina del responsabile del procedimento;

m) progetto a livello di studio di fattibilità, masterplan o progetto preliminare e relativa delibera di approvazione.

 

5. Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione è effettuata dal comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "comitato" di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le seguenti fasi:

a) la segreteria tecnica del comitato provvede all'accertamento della completezza della domanda e alla verifica di tutti i documenti e requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione;

b) il comitato provvede alla valutazione delle domande, all'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate

nella domanda e nella documentazione allegata.

2. Nel corso dell'istruttoria tecnica possono essere richiesti l'integrazione o il completamento della documentazione, che deve essere comunque in possesso del proponente prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. Sono ammesse le sole integrazioni ascrivibili alla mancanza, incompletezza o irregolarità non essenziali dei documenti e delle dichiarazioni. Le suddette integrazioni devono pervenire entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione.

3. Il comitato effettua controlli sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo, richiedendo agli enti la necessaria documentazione progettuale ed amministrativa e fissando un termine per la presentazione. I comuni trasmettono la documentazione entro i termini indicati, pena l'esclusione.

 

6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi

1. I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:

 

Progressivo Criterio Punti
A

Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 1)

P1.max = 30
B Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di |ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di minori e adulti, vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 2) P2.max = 30
C Tempestiva esecutività degli interventi. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 3) P3.max = 15
D Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. d), punto 4) P4.max = 25

 

Criterio A — Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

Il comitato attribuisce il punteggio come di seguito illustrato, sulla base della valutazione della "riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" esposta nella relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche principali dell'insieme coordinato di interventi, a firma del Rup, di cui all'articolo 4:

1. Produzione di effetti durevoli di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale anche oltre la fine del progetto: 0.5*anni durata effetti oltre la chiusura: max 5 punti;

2. Coordinamento tra interventi finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e al degrado sociale: max punti 4;

3. Presenza di obiettivi chiari e raggiungibili, con il migliore rapporto tra obiettivi, azioni e costi di realizzazione: max punti 4;

4. Sostenibilità economica anche oltre il termine del progetto coperto dal finanziamento: max punti 5;

5. Previsione di interventi di riqualificazione che interessino aree di crisi complessa: max punti 2.

I fattori sopra indicati si possono sommare.

Criterio B — Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di minori ed adulti vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali

1. Sviluppo dei servizi sociali ed educativi Coeff.intervento.SocEduc: fino a 0,3

2. Promozione delle attività culturali, didattiche e sportive Coeff.intervento.CultDidatt.Sport: fino a 0,3

3. Interventi di ristrutturazione edilizia Coeff.intervento.RistrEdiliz: fino a 0,1

4. Interventi di protezione e accoglienza di minori ed adulti vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali Coeff.intervento.VittViol: fino a 0,3

Formula:

Punteggio B = PB.max x Coeff.intervento.xxxxx.

Il proponente dovrà indicare l'aspetto prevalente della proposta per ogni singolo intervento, nella relazione descrittiva di cui all'articolo 4.

I fattori sopraindicati si possono sommare.

Criterio C — Tempestiva esecutività degli interventi

1. Interventi con progetto esecutivo, approvato dall'amministrazione, ovvero progetti di servizi il cui inizio dell'attivazione o dello sviluppo ègarantita entro 90 giorni dal finanziamento del progetto Coeff.livello.esecutivo = 1,0

2. Interventi con progetto definitivo, approvato dall'amministrazione ovvero con procedura di gara già avviata per i servizi, per i quali sia allegata la determina a contrarre Coeff.livello.definitivo = 0,75

3. Interventi con studio di fattibilità, masterplan, o progetto preliminare inclusi i progetti di servizi, approvato dall'amministrazione

Coeff.livello.sfmasterprel = 0,50

Formula: Punteggio C = PC.max x Coeff.livello.xxxx

Il livello del progetto è quello indicato nella delibera comunale di approvazione del progetto del singolo intervento di cui all'articolo 4.

Criterio D — Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti

degli investimenti privati

1. Interventi con altri finanziamenti pubblici locali ed europei:

Coeff.Finanz.1 = (%Fin.Pubb.Locale + %Fin. Pubb. Europeo/%Fin.Pubb.Locale.max + %Fin. Pubb. Europeo.max)

2. Interventi con finanziamenti privati (proponente/promotore/concessionario):

Coeff.Finanz.2 = (%Fin.Privato/%Fin.Privat.max)

3. Interventi con altri finanziamenti pubblici programmati:

Coeff.Finanz.3 = (%Fin.Pubb.progr/%Fin.Pubb.progr.max)

Formula:

Punteggio D = PD.max x Coeff.Finanz.xx

I fattori sopraindicati si possono sommare.

I fattori 1 e 3 sopraindicati non si possono sommare, qualora riferiti al medesimo finanziamento.

4. L'importo dei finanziamenti pubblici e privati, per ogni singolo intervento, è quello indicato nella documentazione in allegato alla domanda di cui all'articolo 4.

5. Il punteggio complessivo di ciascun progetto è dato dalla somma del punteggio A, relativo al progetto di riqualificazione costituito da un insieme coordinato di interventi, e dalla sommatoria delle medie dei punteggi B, C e D, attribuiti ai singoli lotti o parti contenuti nel suddetto progetto.

6. Al termine della procedura il comitato redige l'elenco dei progetti con indicazione del livello di priorità in funzione del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto.

 

7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento

1. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto.

2. Il comitato tiene conto dei seguenti criteri di priorità: a) a parità di punteggio di interventi presentati da un comune e da un'aggregazione di comuni è data priorità al progetto

presentato dall'aggregazione di comuni;

b) a parità di punteggio, nel caso di intervento diviso in più lotti o parti, sono valutati prioritariamente gli interventi che costituiscono lotti o parti conclusivi di interventi già avviati.

 

8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.

2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito denominato "Fondo", e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di

inerzia realizzativa.

3. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014.

4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Ai sensi del comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.

 

9. Finanziabilità degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano, sono finanziate, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.

2. Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo non può essere inferiore a euro 100.000,00 e non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 2.000.000,00. Fermo restando tale importo massimo a carico del Fondo, i comuni e le aggregazioni temporanee di comuni possono presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore delle iniziative proposte, purché specifichino in modo documentato, pena l'inammissibilità, le

ulteriori fonti di finanziamento disponibili.

3. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi.

4. I criteri e le modalità di revoca sono stabiliti dalle convenzioni in base alla norma primaria.

 

10. Responsabile del procedimento

1. È responsabile del procedimento per il presente bando Corrado De Rosa.

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