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Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 150, comma 2 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 maggio 2006

(Gu 17 maggio 2006 n. 113)

Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto l'articolo 117 della Costituzione, il quale, fra l'altro, stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza;

Visto l'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 150, comma 2;

 

Decreta:

 

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le Autorità di ambito (nel seguito Aato) di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito decreto legislativo n. 152/2006) aggiudicano, a norma dell'articolo 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito decreto legislativo n. 267/2000), la gestione del Servizio idrico integrato (nel seguito Sii), così come definito dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'Ambito territoriale ottimale (nel seguito Ato) sulla base del Piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun Ato.

2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalità e termini disciplinati dal presente decreto.

3. La disciplina dAi cui al presente decreto si applica anhe per la scelta del socio privato preventiva alla costituzione delle società miste di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000.

 

Articolo 2

Procedura di affidamento con gara della gestione del Sii

1. Le Aato sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del Sii mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 3

Ammissione alla gara

1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo articolo 4:

a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;

b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile. Le Aato escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) aver gestito segmenti del Sii (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civici, fognaturAa e depurazione delle acque reflue) con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti;

b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 2, rapportato al segmento gestito, come verrà specificato nel bando di gara;

c) possedere specifiche capacità tecnico-organizzative attestate in conformità a quanto indicato all'allegato C al presente decreto.

4. Le Aato possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario più economico per gli utenti, con particolare riferimento alle capacità economico-patrimoniali e di accesso al credito e a condizione che ciò non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati.

5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie), i requisiti di cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del 50%. In tale evenienza non è obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.

6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.

7. Le Aato riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 4

Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto del presente decreto i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli aniministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impAresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Aato, hanno commesso grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Aato che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Aato medesima;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. A445, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le Aato chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto medesimo.

3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo sussistono nei riguardi di società, di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, le Aato chiedono ai concorrenti, in caso di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere, se del caso, la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requAisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, l'Aato dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.

Articolo 5

Termini e bando di gara

1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:

a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, che dovrà essere congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore a cinquatadue giorni;

b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;

c) l'importo della cauzione, che dovrà risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione.

2. La cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetti all'uopo abilitati, sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

3. Il bando di gara deve specificare che l'Aato può procedere aill'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

4. Il bando di gara deve specificare che i concorrenti possono presentare proposte di modifiche al Piano d'ambito, debitamente e dettagliatamente identificate e motivate, dalla cui adozione risultino particolari convenienze o miglioramenti per l'Ato con particolare riferimento alla tariffa del servizio ed al programma degli interventi.

5. Il bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione della Convenzione di gestione da parte di una associazione temporanea di imprese, la sAtessa deve procedere alla costituzione di una società di capitali formata dai medesimi soggetti costituenti l'associaziane, ferma restando la responsabilità solidale dei singoli aderenti all'associazione temporanea di imprese per le obbligazioni assunte dalla costituenda società.

6. Il bando di gara deve indicare le modalità di accesso alla documentazione, che deve essere consegnata, anche con modalità informatiche, da parte dell'Aato nonché le modalità di accesso ai luoghi e agli impianti esistenti.

7. Nel bando di gara deve essere previsto l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare quanto indicato all'articolo 173, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006.

8. ll bando di gara è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella Regione interessata.

Articolo 6

Documentazione di gara

1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, l'Aato deve mettere a disposizione dei concorrenti:

a) il Piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo di tutti gli elementi ivi prescritti;

b) lo Schema di Convenzione di gestione predisposto dall'Aato ai sensi dell'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 ed il relativo schema di disciplinare;

c) la specificazione dei cespiti di proprietà pubblica da affidare in comodato ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, con indicazione specifica di loro eventuali passività;

d) le informazioni in ordine:

1) alle gestioni esistenti all'atto della gara cui l'aggiudicatario dovrà subAentrare;

2) alla documentazione relativa ai bilanci idrici da redigere ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora disponibile;

3) a ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dall'Aato.

Articolo 7

Disciplina dell'offerta

1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente articolo 6 nonché sulle integrazioni, modificazioni e rettifiche che i concorrenti possono presentare nella proposta-offerta e che, a seguito dell'aggiudicazione, l'Aato potrà recepire nel proprio Piano di ambito. L'eventuale mancato recepimento non comporta modifica al rapporto con il soggetto aggiudicatario, avendo la modifica solo efficacia pubblicitaria verso i terzi.

2. L'offerta deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di durata del servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal Piano d'ambito.

3. L'offerta deve esplicitamente prevedere l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'articolo 173, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

Articolo 8

Criteri di aggiudicazione

1. L'offerta è valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore relativo è espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di gara:

a) sicurezza e affidabilità degli impianti, del lavoro e del servizio, con particolare riguardo al rispetto delle normative ambientali;

b) organizzazione del servizio e delle attività di gestione del Sii;

c) condizioni ambientali e qualità del servizio;

d) miglioramento del piano economico-finanziario, comportante la riduzione del valore delle entrate tariffarie per la durata dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di inAvestimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media;

e) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli obiettivi previsti dal piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualità del servizio;

f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo di miglioramento della relativa produttività, efficacia ed efficienza.

2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera d) dovrà essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.

Articolo 9

Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione nominata dall'Aato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime. La scelta dei membri della commissione è regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.

2. La commissione è composta da un dirigente dell'Aato, che la presiede, e da altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo e/o esperti di qualificata e comprovata esperienza al fine di assicurare le opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico, ferme restando le norme generali di incompatibilità in merito.

3. Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'Aato.

Articolo 10

Aggiudicazione e affidamento

1. L'Aato approva gli esiti della gara e provvede all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato primo nella graduatoria, agli altri soggetti partecipanti ammessi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla Regione competente e alla Autorità di vigilanza suAlle risorse idriehe e sui rifiuti (nel seguito Avrir) di cui all'articolo 159 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. In coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente articolo 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, l'Aato e l'offerente classificato primo provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente comma 1, a stipulare la Convenzione di gestione; in difetto senza giustificato motivo, nei successivi quindici giorni l'Aato procede all'aggiudicazione in favore al secondo concorrente in graduatoria proseguendo, in caso di difetto, allo scorrimento della graduatoria.

3. Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, e prima della stipula della Convenzione di gestione di cui al precedente comma 2, lo stesso deve procedere alla costituzione di una società di capitali formata dai soggetti costituenti il raggruppamento.

4. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da parte dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), sarà incamerata dall'Aato.

Articolo 11

Comunicazioni

1. Entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione di gestione di cui al precedente articolo 10, comma 1, l'Aato trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla Regione competente ed all'Avrir:

a) copia completa degli atti di gara;

b) copia della Convenzione di gestione;

c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.

Articolo 12

Norma finale

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RepubblicAa italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

 

Roma, 2 maggio 2006

Allegato A

Punto 1. — Aliquote per il calcolo della popolazione servita minima, commisurata alla popolazione da servire, per l'ammissione alla procedura aperta:

N=popolazione da servire Aliquote P=popolazione minima per l'ammissione
1 400.000 0,4 P = 0,4 x N
400.001 800.000 0,3 P = 160.000+0,3x(N-400.000) 1
Oltre 800.000 0,1 P = 280.000+0,1x(N-800.000) 2

 

Punto 2. — Aliquote per il calcolo del fatturato medio annuo minimo, commisurato al fatturato previsto per il primo anno di gestione, per l'ammissione alla procedura.

R=fatturato previsto per il primo anno di gestione3 (milioni di euro) Aliquote F=fatturato medio annuo minimo

(milioni di euro)

1 20 0,4 F=0,4xR
20 40 0,3 F=8+0,3x(R-20) AR
Oltre 40 0,1 F= 14+0,1x(R-40) 4 R

 

Allegato B

Contenuto del bando di gara

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'Aato, con l'indicazione geografica dell'Ato di riferimento.

2. Indicazione che si tratta di procedura aperta con adozione del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità definite dal presente decreto.

3. Indicazione delle modalità e delle condizioni per la richiesta della documentazione di cui all'articolo 6, nonché per l'accesso ai luoghi e agli impianti.

4. Descrizione dei servizi da fornire.

5. Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

6. Ammissibilità di varianti al Piano d'ambito.

7. Termine di durata dell'affidamento.

8. Termine ultimo di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di pubblicazione del bando, ed indirizzo cui esse vanno spedite.

9. Lingua o lingue in cui devono essere redatte le domande di ammissione, le offerte e la connessa documentazione.

10. Cauzione, garanzie richieste e condizioni fidejussorie.

11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

12. Indicazione della documentazione necessaria e di ogni altro documento che il soggetto aggiudicatore ritenga utile a dimostrare il possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all'articolo 3.

13. Indicazione degli elementi di valutazione delle offerte di cui all'articolo 8, con i relativi parametri espressi in valore numerico.

14. Data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione eurAopea.

15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

 

Allegato C

Dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa

La dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti può essere fornita mediante:

— l'elenco delle gestioni di servizi svolte negli ultimi due anni, con l'indicazione dell'area geografica di riferimento;

— l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti del concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

— l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, con la specificazione se facenti direttamente capo o meno al concorrente;

— l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi due anni;

— la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio;

— la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, con riferimento alle serie di norme europee En 29000 ed En 45000.

Note ufficiali

1. La popolazione servita minima per l'ammissione è calcolata con il metodo a scaglioni: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente alla popolazione complessiva da servire e la parte di popolazione compresa in tale scaglione.
2. La popolazione servita minima per l'ammissione è calcolata con il metodo a scaglioni: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente alla popolazione complessiva da servire e la parte di popolazione compresa in tale scaglione.
3. Il fatturato che configura il valore superiore di ogni scaglione viene aggiornato con l'indice di adeguamento monetario prevedibile.
4. Il fatturato medio annuo minimo per l'ammissione (desunto dall'ultimo triennio di attività del soggetto concorrente) è calcolato con lo stesso metodo a scaglioni descritto al punto 1: al valore massimo della soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto tra l'aliquota dello scaglione corrispondente al fatturato previsto per il primo anno di gestione e la parte di fatturato compresa in tale scaglione.
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