Aria

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Direttiva Commissione Ue 2015/1480/Ue

Qualità dell'aria - Modifiche a metodi di riferimento, convalida dei dati e ubicazione dei punti di campionamento

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Commissione europea

Direttiva 28 agosto 2015, n. 2015/1480/Ue

(Guue 29 agosto 2015 n. L 226)

Direttiva che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/Ce e 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/107/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 15,

vista la direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa2 , in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 15, della direttiva 2004/107/Ce, modificata dal regolamento (Ce) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati IV e V.

(2) L'allegato IV della direttiva 2004/107/Ce stabilisce obiettivi di qualità dei dati che devono essere aggiornati al fine di garantire una maggior chiarezza.

(3) L'allegato V della direttiva 2004/107/Ce stabilisce i metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni; tali metodi dovrebbero essere aggiornati al fine di rispecchiare l'evoluzione delle norme in materia.

(4) In conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/Ce la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati I, III, VI e IX.

(5) Il punto C dell'allegato I della direttiva 2008/50/Ce stabilisce criteri per la garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, che devono essere chiariti e completati tenendo conto dei programmi di garanzia della qualità, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione, e introducendo l'obbligo di rivedere il sistema di controllo della qualità al fine di garantire la costante accuratezza degli strumenti di monitoraggio.

(6) I punti C e D dell'allegato III della direttiva 2008/50/Ce stabiliscono criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento, che devono essere chiariti e completati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva.

(7) Il punto A dell'allegato VI della direttiva 2008/50/Ce stabilisce il metodo di riferimento per la misurazione di taluni inquinanti, che deve essere adattato alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva, tenendo conto delle norme più recenti per il campionamento e la misurazione del materiale particolato.

(8) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi4 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Gli allegati IV e V della direttiva 2004/107/Ce sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati I, III, VI e IX della direttiva 2008/50/Ce sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva vanno lette in combinato disposto con quelle del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 in particolare per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e non introducono alcuna deroga o eccezione al suddetto regolamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

Allegato I

La direttiva 2004/107/Ce è modificata come segue:

1) la sezione I dell'allegato IV è modificata come segue:

a) la tabella è sostituita dalla seguente:

 

"Benzo(a)pirene Arsenico, cadmio e nickel Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, mercurio gassoso totale Deposizione totale
- Incertezza
Misurazioni fisse e indicative 50% 40% 50% 70%
Modelli 60% 60% 60% 60%
- Raccolta minima di dati 90% 90% 90% 90%
- Periodo minimo di copertura
Misurazioni fisse (1) 33% 50%
Misurazioni indicative (1) (2) 14% 14% 14% 33%
(1) Distribuite nell'arco dell'anno in maniera da essere rappresentative di diverse condizioni climatiche e attività antropiche.
(2) Le misurazioni indicative sono misurazioni che vengono realizzate con minore regolarità ma soddisfano gli altri obiettivi in materia di qualità dei dati".

 

b) al terzo paragrafo, è eliminata la seguente frase:

"Un campionamento di 24 ore è consigliabile anche per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel.";

c) dopo il terzo paragrafo, è inserito il testo seguente:

"Le disposizioni concernenti i singoli campionamenti di cui precedente paragrafo si applicano anche all'arsenico, al cadmio, al nickel e al mercurio gassoso totale. Inoltre, è consentito il sottocampionamento di filtri di PM10 per i metalli, in vista di analisi successive, a condizione che sia dimostrato che il sottocampione è rappresentativo dell'insieme e che la sensibilità di rilevazione non è compromessa rispetto agli obiettivi pertinenti di qualità dei dati. In alternativa al campionamento giornaliero, è ammesso il prelievo settimanale di campioni di PM10 per i metalli a condizione che le caratteristiche della raccolta non siano compromesse.";

2) le sezioni da I a IV dell'allegato V sono sostituite dalle seguenti:

"I. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente

Il metodo di riferimento per il campionamento dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma En 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma En 14902:2005 "Ambient air quality — Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter".

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

 

II. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente è descritto nella norma En 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente è descritto nella norma En 15549:2008 "Air quality — Standard method for the measurement of concentration of benzo[a]pyrene in ambient air". In mancanza di un metodo Cen normalizzato per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, gli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare metodi nazionali standard o metodi Iso, come la norma Iso 12884.

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

 

III. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio nell'aria ambiente

Il metodo di riferimento per la misurazione delle concentrazioni di mercurio gassoso totale nell'aria ambiente è descritto nella norma En 15852:2010 "Ambient air quality — Standard method for the determination of total gaseous mercury".

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

 

IV. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici

Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di arsenico, cadmio e nickel è descritto nella norma En 15841:2009 "Ambient air quality — Standard method for determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition".

Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione del mercurio è descritto nella norma En 15853:2010 "Ambient air quality — Standard method for determination of mercury deposition".

Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, è descritto nella norma En 15980:2011 "Air quality. Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene"."

Allegato II

La direttiva 2008/50/Ce è modificata come segue:

1) il punto C dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

"C.   Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. Convalida dei dati

1. Per garantire l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati di cui al punto A, le autorità e gli organismi competenti, designati a norma dell'articolo 3, devono garantire che:

i) tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a norma degli articoli 6 e 9 siano tracciabili conformemente alle prescrizioni di cui alla norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura;

ii) le istituzioni che gestiscono reti e singole stazioni dispongano di un sistema consolidato di garanzia e controllo della qualità che preveda una manutenzione periodica per assicurare la costante accuratezza degli strumenti di misurazione. Il sistema di qualità verrà riesaminato in funzione delle esigenze e comunque almeno ogni 5 anni dal laboratorio nazionale di riferimento;

iii) sia istituita una procedura di garanzia/controllo della qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati rilevati e che le istituzioni designate a tale scopo partecipino attivamente ai relativi programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione;

iv) i laboratori nazionali di riferimento siano designati dall'autorità competente o dall'organismo competente designato a norma dell'articolo 3, e siano accreditati per i metodi di riferimento di cui all'allegato VI, almeno per gli inquinanti per i quali le concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore, conformemente alla pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e di taratura, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (Ce) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Questi laboratori sono inoltre responsabili del coordinamento, sul territorio degli Stati membri, dei programmi di garanzia di qualità dell'Unione che il Centro comune di ricerca della Commissione organizza e del coordinamento, a livello nazionale, dell'adeguato utilizzo dei metodi di riferimento e della dimostrazione dell'equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento. I laboratori nazionali di riferimento che organizzano attività di interconfronto a livello nazionale dovrebbero anch'essi essere accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per le prove valutative interlaboratorio;

v) i laboratori nazionali di riferimento partecipino almeno una volta ogni tre anni ai programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione. Se tale partecipazione produce risultati insoddisfacenti, il laboratorio nazionale dovrebbe dimostrare, in occasione della successiva tornata di prove interlaboratorio, di aver adottato misure correttive soddisfacenti e trasmettere al Centro comune di ricerca una relazione concernente queste misure;

vi) i laboratori nazionali di riferimento sostengano i lavori svolti dalla rete europea dei laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione.

2. Si considera che tutti i dati comunicati a norma dell'articolo 27 siano validi, eccetto quelli contrassegnati come provvisori.";

2) l'allegato III è così modificato:

a) il punto C è modificato come segue:

i) il testo del primo e del secondo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"— l'ingresso della sonda di campionamento deve essere libero (di norma per un angolo di almeno 270° o 180° per punti di campionamento sulla linea degli edifici) e non vi devono essere ostacoli che possano disturbare il flusso d'aria nelle vicinanze dell'ingresso della sonda di campionamento (di norma ad alcuni metri da edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria sulla linea degli edifici, ad almeno una distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo);

— di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuna anche un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'area ampia; eventuali deroghe devono essere adeguatamente documentate.";

ii) il quinto trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"— per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento nei siti di traffico devono essere situate ad almeno 25 m di distanza dal bordo dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo stradale. Per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse ("stop-go") dal resto della strada.";

iii) è aggiunto il seguente paragrafo:

"Qualsiasi deroga dai criteri elencati nella presente sezione deve essere pienamente documentata attraverso le procedure di cui al punto D.";

b) il punto D è sostituito dal seguente:

"D. Documentazione e riesame della scelta del sito

Le Autorità competenti incaricate della valutazione della qualità dell'aria devono documentare in maniera esauriente, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di selezione dei siti e tenere traccia di tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio. La documentazione deve includere fotografie dell'area circostante questi siti corredate di mappe dettagliate. Qualora in una zona o un agglomerato siano utilizzati metodi supplementari, la documentazione deve includere informazioni dettagliate su questi metodi e su come i criteri elencati nell'articolo 7, paragrafo 3, siano soddisfatti. La documentazione deve essere aggiornata in funzione delle esigenze e riesaminata almeno ogni cinque anni, al fine di garantire che i criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione dei siti di monitoraggio restino validi ed ottimali nel tempo. La documentazione deve essere trasmessa alla Commissione entro 3 mesi dal momento della richiesta.";

3) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto A è sostituito dal seguente:

"A. Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono

1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma En 14212:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence".

2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma En 14211:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence".

3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo — invariato

3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo

Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è descritto nel punto A.4. del presente allegato. Il metodo di riferimento per la misurazione del piombo è descritto nella norma En 14902:2005 "Standard method for measurement of Pb/Cd/As/Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter".

4. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma En 12341:2014 "Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter".

5. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 è descritto nella norma En 12341:2014 "Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter".

6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene — invariato

6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene

Il metodo di riferimento per la misurazione del benzene è descritto nella norma En 14662:2005, parti 1, 2 e 3 "Ambient air quality — Standard method for measurement of benzene concentrations".

7. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio

Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma En 14626:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy".

8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono

Il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono è descritto nella norma En 14625:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry".";

b) il punto D è soppresso;

c) il punto E è sostituito dal seguente:

"Per dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti prestazionali dei metodi di riferimento elencati al punto A del presente allegato, le autorità competenti e gli organismi designati ai sensi dell'articolo 3 accettano i rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, a condizione che i laboratori di prova siano accreditati secondo la pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura.

I rapporti di prova dettagliati e tutti i risultati dei test devono essere messi a disposizione di altre autorità competenti o dei loro organismi designati. I rapporti di prova devono dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti prestazionali anche laddove alcune condizioni ambientali e sito-specifiche di uno Stato membro siano diverse dalle condizioni per cui l'apparecchiatura è stata già testata e omologata in un altro Stato membro";

4) il punto A dell'allegato IX è sostituito dal seguente:

"A. Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi delle concentrazioni di ozono

Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo in siti fissi atte a valutare il grado di raggiungimento dei valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine e soglie di informazione e di allarme laddove queste misurazioni costituiscono l'unica fonte di informazione:

 

Popolazione (× 1.000) Agglomerato (1) Altre zone (1) Fondo rurale
< 250 1 1 stazione/50.000 km2 come densità media di tutte le zone di un paese (2)
< 500 1 2
< 1 .00 2 2
< 1.500 3 3
< 2.000 3 4
< 2.750 4 5
< 3.750 5 6
> 3.750 1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti 1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti
(1) Almeno 1 stazione nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50% delle stazioni deve essere situato in aree suburbane.
(2) Si raccomanda 1 stazione per 25.000 km2 per orografie complesse."

Note ufficiali

1.

Gu L 23 del 26 gennaio 2005, pag. 3.

2.

Gu L 152 dell'11 giugno 2008, pag. 1.

3.

Regolamento (Ce) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda (Gu L 87 del 31 marzo 2009, pag. 109).

4.

Gu C 369 del 17 dicembre 2011, pag. 14.

5.

Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93 (Gu L 218 del 13 agosto 2008, pag. 30).

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