Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 25 maggio 2001, n. 4015

Ambiente - Elettosmog - Stazioni radio base per telefonia cellulare - Adozione di un regolamento comunale che consente la localizzazione delle stazioni radio-base solo in determinate "zone omogenee" - Legittimità

Tar Lombardia

Sentenza 25 maggio 2001, n. 4015

(omissis)

Per l'annullamento

Del provvedimento n, 33980 del 9 agosto 2000, con cui il Dirigente del "Settore Pianificazione del Territorio" del Comune di Cinisello Balsamo (Servizio Edilizia Privata) le ha negato la concessione edilizia per l'installazione di una stazione radio-base per telefonia cellulare nella civica via Alberto Da Giussano n. 1 e (quale atto presupposto) della deliberazione n. 10955, CC n. 69, del 13 luglio 2000, con cui il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo ha approvato un regolamento per le installazioni di stazioni radio-base per telecomunicazioni e radiotelevisivi;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di "Omnitel Pronto Italia" s.p.a., selettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria n. 6, presso gli Avv.ti Marco Sica e Paolo Borghi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 9 maggio 2001, la relazione del dott. Franco De Bernardi e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

 

Fatto

Col ricorso in esame, l'interessata (concessionaria statale del servizio pubblico di telefonia radiomobile) ha chiesto &emdash; previa sospensiva dell'efficacia dell'atto — l'annullamento della deliberazione n. 10965, CC n. 69 del 13 luglio 2000 (con cui il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo ha approvato un regolamento per l'installazione di stazioni radio-base per telecomunicazioni e radiotelevisivi), nella parte in cui individua misure di cautela sanitaria ed in quelle in cui (per motivi, appunto, di tutela sanitaria) disciplina — dal punto di vista territoriale — la distribuzione degli impianti in questione.

La predetta, che impugna altresì il diniego di concessione edilizia (consacrato nella nota dirigenziale n. 3990 del 7.8.2000) conseguente alla riscontrata violazione dell'articolo 5 del cennato regolamento, deduce — al riguardo — incompetenza (assoluta) del soggetto agente, eccesso di potere sotto svariati profili e violazione dell'articolo 1, 6° comma, della legge 249/97, degli articoli 3 e 4 del Dm 381/98, dell'articolo 1, 4° comma, lettera c) della legge 15 marzo 97, n. 59 e -da ultimo — degli articoli 83, 1° comma, 112 e 115, lettera b) del Dl 112/98.

Le tesi della ricorrente (sostenute, mediante atto d'intervento "ad adiuvandum", da un'altra importante società operante nel medesimo settore) sono confutate dall'Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio.

Dopo che — nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2000 — si è proceduto ad esaminare la domanda incidentale di sospensione presentata dall'interessata (disponendosi, su istanza di parte, la cosiddetta "riunione al merito"), il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 maggio 2001 ed — all'esito della discussione ivi svoltasi (presosi atto delle ulteriori memorie prodotte dai contendenti ad illustrazione delle rispettive posizioni) — è stato trattenuto per la decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato.

Si osserva, in proposito, che il potere regolamentare esercitato — nel caso di specie — dall'Amministrazione intimata è espressione del combinato disposto degli articoli 3 (2° comma) e 7 del Dlgs 267/2000 (che ribadiscono, sul punto, quanto già enunciato dall'abrogata legge "142"), ai sensi del quale il Comune ("ente locale che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interesse") "adotta regolamenti nelle materie di propria competenza" (quali, indiscutibilmente, la sanità pubblica) e "per l'esercizio delle proprie funzioni".

Al di là di ciò, si deve riconoscere che l'impugnato regolamento è stato adottato non solo nel rispetto delle prescrizioni emanate da quell'autorevole organismo tecnico che era stato incaricato — con apposita determinazione del Ministro dell'Ambiente — di promuovere l'uniforme applicazione del Dm 381/98 ma anche in quello delle direttive contenute nelle Circolari nn. 6 e 55 del 1999: diramate, sempre nella materia oggetto di considerazione, dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia.

Le cennate prescrizioni (inter)ministeriali — nel precisare che l'installazione di antenne quali quella di cui è causa è soggetta, anch'essa, al controllo del Sindaco (che rilascia, al riguardo, un apposito atto di assenso) — prevedono espressamente la possibilità per gli Enti locali, di adeguare — ove ciò fosse ritenuto necessario per garantire la corretta applicazione del disposto di cui all'articolo 14 del Dm "381" — le relative regolamentazioni di settore.

Da parte sua, la — testè citata — Circolare regionale n. 55/99 (ed è superfluo qui ricordare, che il predetto D.M. conferisce alle Regioni il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione) invita formalmente i Comuni ad individuare i criteri e le zone per la localizzazione delle stazioni radio-base, tenuto conto della compatibilità di queste con la protezione dell'ambiente e del paesaggio e, soprattutto, con la tutela sanitaria della popolazione. (Viene raccomandato in particolare — e l'Amministrazione intimata ha puntualmente recepito tale spunto propositivo — che la scelta dei siti avvenga in maniera da evitare la collocazione in prossimità di asili ed edifici scolastici e di strutture di ricovero e cura).

Non è, del resto, chi non veda (su di un piano più generale) come la determinazione regolamentare di consentire la localizzazione degli impianti de quibus solo in determinate "zone omogenee" (che di questo, in buona sostanza, si tratta) costituisca legittimo esercizio della potestà discrezionale pacificamente riconosciuta alle Amministrazioni comunali in materia di disciplina dell'assetto del territorio; disciplina che, nella circostanza (limitandosi, per così dire, ad "organizzare l'inserimento delle strutture in questione nel territorio stesso) non inibisce in alcun modo l'operatività delle norme contenute nel richiamato Dm "381".

Tanto premesso e considerato:

— che l'impugnato regolamento non ha, in materia sanitaria, una valenza autonoma rispetto alle previsioni di tale Dm (previsioni che sono, anzi, in esso sostanzialmente recepite);

— che, in ogni caso, il diniego di concessione opposto all'interessata si fonda esclusivamente sul mancato rispetto della norma di cui all'articolo 5 di detto regolamento (norma che ha, "ictu oculi", valenza urbanistico-edilizia, e non già sanitaria).

Il Collegio non può che ritenere (come già si è detto) infondato, ed in quanto tale meritevole di reiezione, il ricorso in esame.

Giustificati motivi inducono, comunque, a compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, I Sezione di Milano

— rigetta il ricorso in epigrafe;

— compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, addì 9 maggio 2001, con l'intervento dei Signori Magistrati

Depositata il 25 maggio 2001.

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