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Dm Politiche agricole 22 giugno 2015

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al Dlgs 29 aprile 2010, n. 75 sul riordino della disciplina dei fertilizzanti

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 22 giugno 2015

(Gu 12 agosto 2015 n. 186)

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2010, n. 4558, con la quale la ditta Cifo Spa ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sulla quale è stata acquisito il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 75/2010, espresso nella seduta del 22 marzo 2012;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 13 luglio 2012, n. 15450, con la quale l'Associazione Italiana Biochar (ICHAR) ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che la legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso gli organi consultivi operanti in regime di proroga e le attività trasferite ai competenti uffici presso cui operavano, tra le quali la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Acquisiti i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note dell'11 novembre 2014 e del 2 dicembre 2014;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si è conclusa senza osservazioni sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati 2, 6 e 7, come comunicato nella nota, acquisita in protocollo il 20 maggio 2015, n. 10326, trasmessa dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

 

Articolo 1

1. Gli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del regolamento(Ce) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2015

Allegato

 

Modifiche degli allegati 2, 6 e 7 del Dlgs 29 aprile 2010 n. 75

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 105 KB


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