Rifiuti

Normativa Vigente

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Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali - Articolo 9-quinquies

Il dl 397/1988 è stato abrogato dall'articolo 56 del Dlgs 22/1997, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies.

Successivamente il Dlgs 152/2006 ha nuovamente abrogato il Dl 397/1988, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies (come riformulato), ed ha stabilito che i provvedimenti attuativi dell’articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta dello stesso.

Il Dl 397/1988 è poi stato definitivamente abrogato dal Dlgs 20 novembre 1988, n. 188.

Abrogato da:

Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 (18/12/2008)

Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 18/12/2008

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge l 9 settembre 1988, n. 397

(Gu 10 settembre 1988 n. 213)

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali

(omissis)

 

Articolo 9-quinquies

Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste

1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell’eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

3. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

3-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste e i rifiuti piombosi a imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3.

6-bis. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compitiè istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compitiè istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

(omissis)

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte Costituzionale 30 ottobre 1990, n. 512 Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti - Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti industriali - Individuazione delle "materie prime secondarie" - Inclusione dei residui derivanti da raccolte finalizzate - Spettanza allo Stato del relativo potere - Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti industriali - Individuazione delle "materie prime secondarie" - Inclusione dei residui di cui sia idoneamente documentata la concreta destinazione al reimpiego produttivo - Spettanza allo Stato del relativo potere. Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti industriali - Norme tecniche di sicurezza relative alle materie prime secondarie - Determinazione ministeriale mediante rinvio alle norme tecniche previste per altre sostanze - Spettanza allo Stato del relativo potere. Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti industriali - Attività di gestione delle "materie prime secondarie" - Imposizione di adempimenti ed obblighi agli operatori del settore con decreto ministeriale - Non spettanza allo Stato - Conseguente annullamento delle prescrizioni illegittime

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