Disposizioni trasversali/Aua

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 28 aprile 2015, n. 460

Diritto all'informazione ambientale - Dlgs 195/2005 - Oggetto - Accesso ad atti e documenti specifici - Necessità - Esercizio di attività di mero sindacato ispettivo sull'attività della pubblica Amministrazione - Esclusione

Tar Veneto

Sentenza 28 aprile 2015, n. 460

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2015, proposto da:

(A) Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

contro

Provincia di Verona, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis);

Provincia di Verona Settore Ambiente — Servizio Gestione rifiuti;

 

nei confronti di

Immobiliare (B) Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

per l'accertamento,

ex articolo 116 C.p.a. e 22 ss legge n. 241/1990, del diritto di (A) all'accesso ai documenti e all'informazione ambientale richiesti;

 

per la conseguente condanna,

ai sensi delle norme stesse e ex se articolo 34 comma 1 lettera e) C.p.a. della Provincia a rilasciare copia di detti documenti e a formare e trasmettere la predetta, fedele e completa formazione ambientale,

e per la conseguente e contestuale nomina di un commissario ad acta ex articolo 34 comma 1 lettera e) C.p.a. per gli adempimenti esecutivi del caso,

nonché per l'annullamento della nota che nega accesso e informazione ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Verona e di Immobiliare (B) Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il presente ricorso la Società (A) Spa ha richiesto a questo Tribunale l'emanazione di una pronuncia di accertamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116 C.p.a., del diritto della stessa (A) all'accesso ai documenti e all'informazione ambientale e, ancora, per la conseguente condanna a rilasciare copia dei documenti relativi alla stessa informazione.

La ricorrente ha, altresì premesso di aver presentato alla Provincia di Verona un atto, inclusivo di un'istanza di accesso a documenti e informazioni ambientali ai sensi della direttiva 2003/4/Ce, del Dlgs 195/2005 e dell'articolo 3-sexies del Dlgs 152/2006.

In particolare l'istanza di accesso richiamava:

a) gli"obblighi di intervento ambientale a più titoli assunti, e per anni in parte attuati da (B)", attuale proprietario del sito;

b) le"ragioni di tutela ambientale preordinate dalla legge al più rapido possibile intervento ambientale".

Sulla base di detti presupposti la ricorrente chiedeva alla Provincia l'indicazione delle ragioni che:

1)"l'hanno orientata a indirizzare la diffida" alla ricorrente;

2)"l'hanno orientata a sollevare – come indica la diffida stessa – (B) dagli obblighi di intervento volontariamente assunti dalla medesima";

3)"l'hanno orientata in tal senso a dispetto dell'esistenza addirittura di un piano di bonifica del quale la medesima (B) ha chiesto e ottenuto da anni l'approvazione, salvo poi non attuarlo, come noto alle PP.AA. procedenti".

Detta istanza faceva riferimento ad una precedente diffida, emanata ai sensi dell'articolo 244 del Dlgs n. 152/2006 e in data 26 maggio 2014, con la quale l'odierna ricorrente, in qualità di incorporante la Società Montecatini, era stata diffidata a provvedere con effetto immediato agli adempimenti, relativi alla bonifica dell'area di cui si tratta, previsti dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006.

A seguito dell'istanza di accesso sopra citata la Provincia di Verona comunicava che"l'istanza non sembra riguardare informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005", evidenziando nel contempo che"le ragioni che hanno indotto all'emissione dell'ordinanza/diffida DSA n. 2034/2014 del 26 maggio 2014 possono essere desunte dal provvedimento stesso, peraltro oggetto di impugnazione innanzi al Tar Veneto…".

In relazione all'impugnativa così proposta si sosteneva, con un unico motivo, l'esistenza dei vizi riconducibili all'eccesso di potere, al travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, alla violazione degli articoli 97 della Cost. e degli articoli 1, 6, 22 e ss. della legge n. 241/1990, dell'articolo 3-sexies del Dlgs 152/2006, della direttiva 2003/4/Ce, del Dlgs 195/2005, della Convenzione di AArhus e del Dlgs 108/2001.

A parere della ricorrente risulterebbe, inoltre, erronea la motivazione a fondamento del diniego di accesso nella parte in cui in detto diniego è sancito che l'istanza"non sembra riguardare l'accesso a informazioni ambientali".

Nel corso del giudizio così proposto si costituivano sia la Provincia di Verona sia, l'Immobiliare (B) Spa in qualità di soggetto controinteressato.

Entrambe dette parti resistenti contestavano le argomentazioni della ricorrente, chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso in questione.

All'udienza del 18 marzo 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con un unico motivo parte ricorrente sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione del diniego di accesso nella parte in cui si afferma che l'istanza"non sembra riguardare l'accesso a informazioni ambientali" e, ciò, in ossequio alla definizione di"informazione ambientale" contenuta nell'articolo 2 del Dlgs 195/2005.

In particolare si sosteneva come la nozione di"informazione ambientale" consentirebbe di acquisire gli elementi di cui ai n. 1, 2, 3 e 5 di cui all'articolo 2 sopra citato e, ciò, con particolare riferimento alle misure amministrative adottate dalla Provincia e aventi influenza sui fattori ambientali concernenti la scelta di indirizzare la diffida alla ricorrente.

Per la società (A) vi era già un soggetto (la società (B) Spa) chiamato a realizzare misure ambientali richieste.

Sempre il ricorrente chiedeva l'acquisizione di"elementi" (nella dizione ex Dlgs 195/2005) e, ancora, delle"..analisi costi-benefici che hanno portato la Provincia a sollevare (B) dagli obblighi di intervento cui era tenuta a seguito di decennale e proficuo dialogo con le pubbliche Amministrazioni, al vincolo convenzionale e ai provvedimenti amministrativi definitivi".

La ricostruzione sopra riportata non può essere condivisa.

La semplice lettura dell'articolo 2 del Dlgs 195/2005 consente di constatare come le richieste della ricorrente non siano suscettibili di integrare la nozione di "informazione ambientale".

Non solo nell'istanza non vi è alcun riferimento ad atti e provvedimenti specifici dei quali si intenderebbe acquisire il contenuto, ma nel contempo si precisa che l'oggetto della richiesta di accesso è costituita dall'elencazione delle"ragioni del tutto inespresse nella diffida" che, in quanto tali, avrebbero determinato la Provincia di Verona a"sollevare – come indica la diffida stessa – (B) dagli obblighi di intervento volontariamente assunti".

È del tutto evidente che chiedere di conoscere le"ragioni" alla base di un determinato provvedimento, peraltro impugnato in un diverso giudizio, non può che essere interpretato quale volontà di acquisire contezza delle"motivazioni" alla base dello stesso provvedimento e, ciò, nell'implicita convinzione che sussista un deficit motivazionale suscettibile di inficiarne la validità.

Ne consegue che l'oggetto dell'accesso di cui ora si controverte non può essere individuato nella volontà di conoscere atti e elementi ben determinati, riconducibili alla nozione di informazioni ambientali disciplinate dal Dlgs 195/2005, quanto all'intento di conoscere le valutazioni poste in essere dall'Amministrazioni che, in quanto tali, attengono ad un percorso discrezionale e di merito.

Queste ultime, peraltro, oltre ad essere oggetto di specifiche disposizioni di legge, avrebbero l'effetto di incidere solo la legittimità della diffida, esulando dal diritto sottoteso all'istanza di cui all'articolo 116 C.p.a..

Si consideri, inoltre, come nell'istanza di accesso sia assente il riferimento alle matrici ambientali interessate e, ancora, ad una diretta attinenza allo stato dell'ambiente, elementi questi ultimi che sono indispensabili per qualificare l'istanza di accesso di cui si controverte (in questo senso si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 18 ottobre 2011, n. 5571).

Dette conclusioni trovano una conferma dall'esame del contenuto dell'articolo 2 del Dlgs 195/2005.

Quest'ultimo prevede che per informazione ambientale devono intendersi gli"elementi dell'ambiente", i"fattori oggettivi che incidono su tali elementi", le"relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, analisi economiche, condizioni di salute e sicurezza, fattispecie che nulla hanno a che vedere con le"ragioni" oggetto della presente istanza di accesso.

La necessità che sia richiesta l'acquisizione di un qualche atto documentale è peraltro desumibile sia dal testo dell'articolo 2 sia, ancora, da precedenti pronunce (per tutti si veda Tar Calabria Catanzaro Sezione I sentenza, 6 febbraio 2009, n. 122) che a loro sua volta hanno sancito che"non ogni dato inerente l'ecosistema può costituire oggetto dell'istanza di informazione ambientale, ma solo quelli attinenti a valori che l'ordinamento imputa all'ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali. Ne discende che esulano dall'informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all'esecuzione di un'opera pubblica. Sono invece inclusi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale, nonché gli elaborati progettuali che delineano le caratteristiche dell'opera da eseguire e dunque concernono aspetti che coinvolgono in modo diretto la tutela dell'ambiente e le relative delibere di approvazione".

In materia si è avuto modo di precisare (Consiglio di Stato Sezione VI, 11-01-2010, n. 24) che la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull'attività della P.a. (Conferma della sentenza del Tar Liguria, n. 585/2009)".

Sulla base di quanto sopra dedotto risulta allora condivisibile la motivazione dell'Amministrazione ora costituita che nel denegare l'istanza di accesso sopra citata ha avuto cura di precisare che le ragioni che hanno indotto all'emissione dell'ordinanza/diffida DSA n. 2034/2014 del 26 maggio 2014 possono essere desunte dal provvedimento stesso.

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per ogni parte costituita per complessivi euro 3.000,00 (tremila//00) oltre Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 28 aprile 2015.

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