Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 27 maggio 2015, n. 30

(Pubblicato sul sito MinAmbiente il 28 maggio 2015)

Approvazione del contributo 2015 per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) da veicoli fuori uso

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento

 

Visto l'articolo 228, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso;

Visto l'articolo 228, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la gestione degli pneumatici fuori uso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 (regolamento) con il quale è adottato il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu);

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera 1), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82/2011 secondo cui questa Direzione generale è definita autorità competente;

Visto l'articolo 7, comma 2 del ripetuto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82/2011 che istituisce il Comitato di gestione degli Pfu provenienti da veicoli fuori uso (Comitato);

Visto l'articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 82/2011 secondo cui il Comitato individua l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all'Autorità competente che lo approva;

Visto l'articolo 7, comma 10 del regolamento secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo per la copertura dei costi di raccolta e trattamento degli Pfu, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo in cui è versato il contributo (fondo) stesso riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 di definizione dei parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo;

Visto il decreto direttoriale 7 luglio 2014, n. 5171/TRI/DIR, di approvazione del contributo ambientale per l'anno 2014, con il quale si è ritenuto necessario che il Comitato inviasse all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto economico della gestione dei proventi da contributo ambientale introitati nell'anno precedente;

Vista la nota 30 maggio 2014, n. 82 con la quale il Comitato ha trasmesso il rendiconto economico della gestione dei proventi da contributo ambientale introitati nell'anno 2013;

Vista la nota 11 dicembre 2014, n. 7541 con la quale il Comitato ha comunicato l'entità del contributo per l'anno 2015; rappresentando altresì la mancanza del dettaglio delle voci di costo di gestione degli Pfu dovuta al ristretto numero di produttori ed importatori adempienti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 6 del Dm 82/2011 sulle stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D dello stesso decreto ministeriale;

Vista la nota dell'Autorità 16/01 /15 prot. 48/RIN con la quale è stato evidenziato ai consorzi di gestione degli Pfu ed ai produttori ed importatori di pneumatici che gestiscono autonomamente gli Pfu l'obbligo di comunicazione previsto all'articolo 7, comma 6 del Dm 82/2011, e richiesto al Comitato di completare in ogni sua parte il prospetto informatico fornito nell'allegato della nota 11 dicembre 2014, n. 7541;

Vista la nota del Comitato 6 marzo 2015, n. 33 con la quale è stato trasmesso il predetto prospetto informatico, la documentazione giustificativa delle grandezze ivi esposte, il dettaglio delle voci di costo che concorrono alla determinazione dei "Costi di amministrazione e gestione del Comitato e del Fondo" stimati per l'anno 2015;

Considerato che nell'incontro del 10 aprile 2015 tra questa Direzione ed il Comitato sono stati chiesti chiarimenti sul dettaglio delle singole voci di costo che concorrono alla determinazione del totale dei "Costi di amministrazione e gestione del Comitato e del Fondo" stimati per l'anno 2015 e sulle fonti dei dati riguardanti la tipologia di pneumatici A 1 indicati nel prospetto informatico;

Vista la nota del Comitato 24 aprile 2015, n. 56 con la quale il Comitato ha fornito le informazioni richieste in ordine al dettaglio delle singole voci di costo che concorrono alla determinazione del totale dei "Costi di amministrazione e gestione del Comitato e del Fondo" e in ordine alle fonti dei dati riguardanti la tipologia di pneumatici Al;

Ritenute congrue ed esaustive le informazioni fomite con la citata nota n. 56 del 24 aprile 2015;

Considerato che i costi per la determinazione del contributo 2015 sono l'esito di stime previsionali sulle quali, pertanto, non è possibile procedere ad un dettagliato riscontro che può essere condotto solo ex post;

Ritenuto che al fine del predetto riscontro sia necessario che il Comitato invii all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto economico della gestione dei proventi da contributo ambientale introitati nell'anno precedente;

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 10 del regolamento, il contributo deve garantire la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 47 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di determinare il termine iniziale di efficacia del presente decreto per la riscossione del contributo da parte dei rivenditori dei veicoli, al fine di consentire agli stessi di predisporre gli adempimenti necessari;

Decreta

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Dm 11 aprile 2011, n. 82, è approvato il contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l'anno 2015, secondo il prospetto seguente:

Tipologie di pneumatici allegato E del Dm 82/2011 Pesi min-max (in chilogrammi) Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all'articolo 47 Dlgs 285/1992 (Codice della strada) Contributo ambientale (euro/veicolo)
A Al (2-8) Categorie Lle, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, O1 0,31
B BI (6 -18) Categorie MI, M2, O2, NI 2,31
C

Cl (20 - 40);

C2 (41-70);

Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4

10,57

19,51

D

 

D0 (< 4)

D1 (4 - 20);

D2 (21-40);

D3 (41-70);

D4 (71-130);

D5 (131 - 200);

D6 (> 200)

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali

0,37

1,62

2,89

7,57

16,52

24,78

48,19

Articolo 2

Il Comitato invia all'Autorità, entro il 31 maggio 2016, il rendiconto economico della gestione dei proventi introitati nell'anno 2015 in applicazione del presente decreto.

Articolo 3

Il presente decreto ha efficacia dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

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