Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Normativa Vigente

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Dm Interno 10 maggio 2001

Depositi GPL in stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante

Ultima versione disponibile al 06/10/2024

Ministero dell'interno

Decreto 10 maggio 2001

(Gu 23 maggio 2001 n. 118)

Depositi di Gpl in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza

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Il Ministro dell'interno di concerto con

il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg", e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente "Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 agosto 2000 concernente "Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,concernente "Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante";

Ritenuto in considerazione delle accertate difficoltà, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 di dover estendere le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001 anche alle opere di adeguamento dei depositi di Gpl in serbatoi fissi con capacità superiore ai 5 m3 situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente e già esistenti alla data del presente decreto;

Decreta:

Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di Gpl, situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.

I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilità di deroghe.

 

Note redazionali

1. Il Dm Interno 31 ottobre 2001 (Gazzetta ufficiale 9 novembre 2001 n. 261) ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente decreto siano estese anche ai depositi di Gpl in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e che i gestori dei suddetti depositi debbano presentare il programma delle opere di adeguamento al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
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