Dm Difesa 25 marzo 2015
Reach - Procedura per l'esenzione di alcune sostanze nell'interesse della difesa
Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Ministero della difesa
Decreto 25 marzo 2015
(Gu 9 maggio 2015 n.106)
Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento
Il Ministro della difesa di concerto con
Il Ministro della salute e
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
Il Ministro dello sviluppo economico
Visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, ai sensi del quale "Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa";
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 2007, n. 46, concernente "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", e in particolare l'articolo 5-bis riguardante l'attuazione del regolamento (Ce) n. 1907/2006, con il quale il Ministero della salute è designato quale autorità competente ai sensi dell'articolo 121 del medesimo regolamento;
Visto il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
Visto il decreto 16 gennaio 2013 del Ministro della difesa, recante "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali";
Considerato che il regolamento (Ce) n. 1907/2006 ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione;
Considerato che uno dei principali obiettivi del nuovo sistema istituito dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative tecnicamente ed economicamente idonee, e che il menzionato regolamento (Ce) n. 1907/2006 stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli;
Considerato che per le sostanze citate nel regolamento (Ce) n. 1907/2006 è previsto che le industrie sono tenute a produrle, importarle, commercializzarle, usarle o immetterle sul mercato in linea con le disposizioni previste dal citato regolamento e con tutta la responsabilità e la diligenza necessaria a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente;
Considerato che, per garantire il rispetto dei principi e delle finalità del regolamento (Ce) n. 1907/2006, gli Stati membri dell'Unione europea che, nell'interesse della difesa del Paese, si avvalgono dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, sono tenuti a prevedere disposizioni atte ad assicurare un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente;
Decreta:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero della difesa e le modalità da osservare per disporre l'esenzione dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, di seguito denominato "regolamento Reach", di alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, nell'interesse della difesa, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Articolo 2
Definizioni
l. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "amministrazione della difesa": il complesso di organi, comandi, direzioni ed enti che costituiscono l'articolazione organizzativa del Ministero della difesa;
b) "organo committente della Difesa": il comando o la direzione titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione di un appalto;
c) "Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti": l'organo di vertice del Ministero della difesa con responsabilità relative all'area tecnico-amministrativa;
d) "Forze armate": l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari);
e) "Comitato tecnico di coordinamento": il Comitato di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007;
f) "autorità competente Reach": il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria.
2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del "regolamento Reach".
Articolo 3
Trasmissione del fascicolo tecnico
1. Il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del "regolamento Reach" e l'utilizzatore a valle della sostanza per la quale viene richiesta l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, presentano al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sotto la propria responsabilità, un fascicolo tecnico contenente le notizie e le informazioni relative alla sostanza medesima, conformemente a quanto richiesto dal regolamento Reach, nonché la scheda di cui all'annesso "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 4
Presupposto dell'esenzione
1. Nei soli casi in cui è indispensabile per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese, l'amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo e l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal "regolamento Reach" relativamente ad alcune sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo le modalità e procedure riportate nel presente decreto.
2. La sussistenza dell'interesse essenziale della difesa del Paese, quale presupposto della procedura di esenzione, deve essere dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato maggiore della difesa e con le Forze armate interessate, al momento dell'emissione dei documenti di mandato e preventivamente alla richiesta di esenzione.
Articolo 5
Esercizio del potere di esenzione
1. L'esenzione di cui al presente decreto è disposta dal Ministro della difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.
2. Nell'esercizio del potere di esenzione, l'amministrazione della difesa è tenuta ad assicurare, comunque, un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente sia nelle attività di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della sostanza in quanto tale o componente di miscela o articolo, oggetto dell'esenzione, attraverso apposite prescrizioni indicate nel provvedimento di esenzione, sulla cui osservanza vigila il Gruppo di lavoro Supporto alle attività di enforcement armonizzate del Comitato tecnico di coordinamento.
Articolo 6
Procedimento di esenzione
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del "regolamento Reach", il procedimento amministrativo di esenzione si informa al principio di precauzione, in forza del quale si utilizzano, o si consente l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che nelle prescritte condizioni d'impiego non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente.
2. L'istruttoria relativa al procedimento è svolta dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, a seguito di specifica richiesta dello Stato maggiore della difesa o delle Forze armate, ai quali compete la verifica dell'applicabilità del "regolamento Reach".
3. Nel corso dell'istruttoria, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti svolge una attività propedeutica di verifica e di valutazione del fascicolo tecnico, anche avvalendosi dei dati di cui all'annesso "A", e acquisisce il parere dello Stato maggiore della difesa e quello delle Forze armate interessate al provvedimento di esenzione, anche al fine dell'apposizione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Se richiesto dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, l'Autorità competente Reach e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valutano i dossier per l'autorizzazione all'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento Reach.
5. Il provvedimento amministrativo di esenzione viene emesso dal Ministro della difesa o dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, se delegato dal Ministro.
6. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti valuta, con cadenza almeno biennale e secondo i criteri di cui al comma 3, l'opportunità di mantenere in vigore l'esenzione disposta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento Reach, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.
Articolo 7
Altri compiti del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti
1. Nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate all'emissione del provvedimento di esenzione, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti — II Reparto:
a) impianta e custodisce il fascicolo del procedimento, sulla base di quanto trasmesso dallo Stato maggiore della difesa e dalle Forze armate a seguito del fascicolo tecnico presentato a cura del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore finale. Il fascicolo del procedimento include informazioni relative alle schede di dati di sicurezza, elaborate in conformità all'allegato II del regolamento Reach;
b) si avvale delle strutture sanitarie del Ministero della difesa o di altre Amministrazioni centrali dello Stato, nonché, ove necessario, di apposite istituzioni accademiche o universitarie;
c) sottopone la proposta di esenzione, corredata dalle valutazioni tecniche dello Stato maggiore della difesa e delle Forze armate e dall'avviso dell'Autorità competente, se acquisito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.
2. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti — II Reparto elabora opportune clausole contrattuali di salvaguardia, che gli organi committenti della Difesa devono inserire negli atti di acquisizione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, oggetto di esenzione ai sensi del presente decreto, e indica ai medesimi organi tutte le misure che ritiene necessario adottare per la corretta applicazione dell'esenzione.
Articolo 8
Comunicazioni
l. Il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti trasmette copia del provvedimento di esenzione all'autorità competente Reach.
Articolo 9
Partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento Reach
1. Il Ministero della difesa, quando ritiene che gli argomenti in trattazione rivestono un interesse di carattere tecnico-scientifico ai fini delle proprie attività istituzionali, chiede di partecipare, tramite suoi rappresentanti, ai lavori del Comitato tecnico di coordinamento, nonché alle attività che si svolgono in seno ai gruppi di lavoro del medesimo Comitato.
Articolo 10
Clausola di neutralità finanziaria
1. Il Ministero della difesa provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Articolo 11
Disposizioni finali
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa valuta l'opportunità di rivedere le strutture ordinamentali costituite per il coordinamento e la gestione della materia nel proprio ambito, dandone comunicazione all'Autorità competente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2015
Annesso "A"
N. | RICHIESTA | DATI |
Denominazione impresa: sede, indirizzo, ragione sociale ed informazioni generali |
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Ruolo: fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle |
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Sostanza chimica |
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Miscela nome |
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Descrizione articolo |
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Quantità tonn/anno |
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Scheda dati di sicurezza della sostanza |
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Scheda dati di sicurezza della miscela |
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Composizione miscela |
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Scheda tecnica |
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Informazioni aggiuntive: - presenza della sostanza in allegato XVII (restrizioni) del Reach; - presenza della sostanza in allegato XIV (autorizzazioni) del Reach; - presenza della sostanza in candidate list (art 59) del Reach |
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Dichiarazione a supporto della valutazione dell’interesse essenziale della miscela/articolo per l’Amministrazione della difesa, comprensiva di documentazione tecnico- scientifica e con elementi di analisi socio- economica ed ambientale |
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Altre informazioni (Nome Iupac, Cas, Ec, Einecs) |
Cosa cambia per le imprese
Il provvedimento introduce, per le imprese che fabbricano, importano o utilizzano sostanze chimiche per le quali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach), viene richiesta l'esenzione dall'applicazione del medesimo regolamento nell'interesse della difesa, l'onere di presentare al Ministero della difesa – Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti un fascicolo tecnico (dossier) contenente le notizie e le informazioni richieste dal regolamento Reach, nonché una scheda conforme all'annesso "A" del decreto.
La mancanza di tali notizie e informazioni impedisce la valutazione tecnica sulla quale deve fondarsi l'esenzione, con la conseguenza che quest'ultima non potrà essere disposta e che resteranno, perciò, applicabili le limitazioni e gli obblighi derivanti dal citato regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach).