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Decisione Consiglio Ue 1999/23/Ce

Programma Synergy 1998-2002

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 14 dicembre 1998, n. 1999/23/Ce

(Guce 13 gennaio 1999 n. L 7)

Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998 che adotta un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002)

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,1

visto il parere del Comitato economico e sociale,2

visto il parere del Comitato delle regioni,3

(1) considerando che per motivi attinenti alla competitività delle imprese comunitarie, alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla protezione dell'ambiente, le questioni energetiche costituiscono un aspetto importante dell'attività internazionale della Comunità;

(2) considerando che l'adesione della Comunità al trattato sulla Carta europea dell'energia e alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici implica che essa continui le attività di cooperazione internazionale nel settore dell'energia;

(3) considerando che le conclusioni del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1992 sugli orientamenti per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo in materia di tecnologia energetica pulita ed efficiente evidenziano come obiettivo essenziale della cooperazione con tutti i paesi in via di sviluppo nel settore energetico l'attuazione di politiche energetiche efficaci;

(4) considerando che, come sottolineato nella risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sul Libro bianco "Una politica energetica per l'Unione europea"4 , l'evoluzione della situazione energetica nella Comunità è sempre più influenzata da avvenimenti esterni e che la Comunità deve pertanto elaborare un approccio logico e coerente per le questioni energetiche nei confronti dei paesi terzi;

(5) considerando che la Comunità svolge azioni internazionali nel settore energetico nell'ambito di vari programmi e che, a fini di coerenza, esse dovrebbero essere maggiormente coordinate;

(6) considerando che, per garantire un'efficace utilizzazione dell'aiuto comunitario e per evitare duplicati, la Commissione effettuerà un'accurata valutazione preliminare dei progetti; che essa controllerà e valuterà sistematicamente i progressi e i risultati dei progetti che beneficiano dell'aiuto;

(7) considerando che si dovrebbe rafforzare il coordinamento degli strumenti comunitari che contemplano azioni internazionali nel settore dell'energia con altri programmi internazionali simili;

(8) considerando che, per le loro dimensioni, gli obiettivi principali del presente programma possono essere raggiunti in modo ottimale a livello comunitario;

(9) considerando che è necessario definire uno strumento giuridico specifico per le azioni di cooperazione internazionale della Comunità nel settore della politica energetica;

(10) considerando che è pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con decisione 1999/21/Ce, Euratom, un programma specifico per il rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore dell'energia; che tale programma specifico sostituirebbe il regolamento (Ce) n. 701/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — programma Synergy;5

(11) considerando che secondo la risoluzione del Consiglio sul Libro bianco "Una politica energetica per l'Unione europea" dell'8 luglio 1996, le relazioni politiche e commerciali sono elementi essenziali della politica energetica e che le azioni comunitarie di cooperazione internazionale nel settore dell'energia dovrebbero essere pertanto meglio integrate nella sua politica esterna globale;

(12) considerando che la cooperazione energetica nell'ambito del presente programma dovrebbe migliorare la competitività delle imprese comunitarie, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, promuovere lo sviluppo sostenibile e aumentare l'efficienza energetica; che questa cooperazione può essere attuata prevedendo una cooperazione e il cofinanziamento dei progetti;

(13) considerando che tale cooperazione dovrebbe rientrare in un programma indicativo e che essa potrebbe essere oggetto di accordi con gli Stati interessati o con reti internazionali di centri di studi e di ricerca;

(14) considerando che questa cooperazione, essendo esterna, è disciplinata dalle disposizioni particolari del titolo IX del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;6

(15) considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 19957 è incluso nella presente decisione per l'intera durata del presente programma, senza che ciò pregiudichi i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato; che si deve tener conto del fatto che una nuova prospettiva finanziaria sarà negoziata durante il periodo di validità del presente programma;

(16) considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, altri poteri d'azione oltre a quelli indicati all'articolo 235,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. La Comunità attua nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, un programma specifico per il rafforzamento della cooperazione internazionale in questo settore, qui di seguito denominato "programma Synergy", per il periodo 1998-2002.

2. Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 1999/21/Ce, Euratom, gli obiettivi del programma Synergy sono:

— assistere i paesi terzi nell'elaborazione, formulazione e attuazione della politica energetica;

— promuovere la cooperazione industriale tra la Comunità e i paesi terzi nel settore dell'energia.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma Synergy è di 15 milioni ecu, di cui 6 milioni di ecu per il periodo 1998-1999.

L'importo di riferimento finanziario per il periodo 2000-2002 è riveduto se l'importo di 9 milioni di ecu non è coerente con le prospettive finanziarie per tale periodo.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

1. Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Comunità contribuisce in particolare al finanziamento di azioni concernenti:

— la consulenza e la formazione in materia di politica energetica;

— l'analisi e la previsione in materia energetica;

— il rafforzamento del dialogo in materia di politica energetica e lo scambio di informazioni; in particolare mediante l'organizzazione di conferenze e seminari;

— il sostegno alla cooperazione regionale transfrontaliera;

— il miglioramento dei quadri della cooperazione industriale energetica.

Non può essere concesso alcun finanziamento a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione.

2. Ai fini dell'attuazione del programma Synergy la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/Ce, Euratom.

3. La cooperazione copre anche i costi di preparazione, realizzazione, controllo e valutazione dell'esecuzione delle azioni nonché i costi relativi all'informazione.

Articolo 4

1. I contributi della Comunità possono assumere la forma di aiuti non rimborsabili erogati a scaglioni man mano che i progetti si concretano.

2. Un finanziamento è concesso a titolo del programma Synergy soltanto dopo verifica che le attività in questione non possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito di altri programmi comunitari, al fine di evitare doppioni.

3. Le decisioni di finanziamento e i relativi contratti prevedono espressamente, tra l'altro, l'accettazione da parte dei beneficiari di controlli della Commissione e della Corte dei conti, eventualmente sul posto.

Articolo 5

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/Ce, Euratom è adottato un programma di azione fondato sul programma indicativo riportato in allegato. Questo programma di azione comprende un elenco dei principali progetti che devono essere finanziati nei settori elencati a titolo indicativo all'articolo 3 della presente decisione. Il contenuto del programma di azione è fissato in modo da fornire agli Stati membri le informazioni pertinenti per permettere al comitato di cui all'art. 3, paragrafo 2 della presente decisione di formulare il suo parere.

2. Possono essere conclusi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali accordi specifici, per definire gli assi principali della cooperazione con i paesi interessati e le procedure di concertazione sull'attuazione di detto programma di azione.

3. Possono inoltre essere conclusi contratti con reti internazionali di centri di studi e di ricerca per definire il contributo di queste reti alla realizzazione degli obiettivi di detto programma di azione.

Articolo 6

1. La Commissione attua le azioni nel rispetto del programma di azione di cui all'articolo 5.

2. In linea di massima, i contratti di servizi sono stipulati con licitazione ristretta, conformemente all'articolo 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I contratti per interventi di importo inferiore a 50 000 ecu possono essere attribuiti con trattativa privata.

I contratti di forniture necessari per completare contratti di servizi e nei limiti degli obiettivi del programma Synergy, sono stipulati mediante bandi di gara aperti, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 116 del regolamento finanziario.

Alle gare e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari.

La partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi per la durata dei progetti, finanziata con gli stanziamenti destinati a queste attività, può essere autorizzata in singoli casi dalla Commissione, se i programmi o i progetti relativi esigono forme specifiche di assistenza, esistenti segnatamente in tali paesi, e a condizione che da questi venga applicata regola di reciprocità.

3. La Comunità non finanzia tasse, dazi, né acquisti di proprietà immobiliari.

4. In caso di cofinanziamento, la partecipazione di imprese di paesi terzi interessati a gare e a contratti può essere autorizzata in singoli casi dalla Commissione che ne rende conto nella valutazione di cui all'articolo 8.

Articolo 7

1. La Commissione e gli Stati membri assicurano il buon coordinamento delle azioni di assistenza specializzata svolte negli Stati beneficiari dalla Comunità e dai singoli Stati membri, sulla base delle informazioni comunicate da questi ultimi.

2. Sono incoraggiati il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e gli altri finanziatori.

3. La Commissione esamina le diverse possibilità di promuovere i cofinanziamenti tra il programma Synergy, la cooperazione bilaterale degli Stati membri, i programmi di altre organizzazioni internazionali ed altri programmi comunitari. Essa assicura in particolare un coordinamento e una complementarità efficaci tra i contributi del programma Synergy ed altri strumenti comunitari di cooperazione internazionale nel settore dell'energia per evitare inutili sovrapposizioni. Essa cura anche che siano evitati doppioni tra il programma Synergy e qualsiasi altro programma o azione di altre organizzazioni internazionali nel settore dell'energia.

Articolo 8

L'analisi e la valutazione interna ed esterna della realizzazione del presente programma Synergy sono svolte secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della decisione 1999/21/Ce, Euratom.

Articolo 9

La presente decisione annulla e sostituisce il regolamento (Ce) n. 701/97.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato

Programma d'azione indicativo

L'attuazione del programma Synergy e l'elaborazione del programma di azione devono avvenire tenendo conto degli orientamenti illustrati qui di seguito.

Il programma Synergy mira a contribuire alla realizzazione degli obiettivi comunitari in materia di energia enunciati nell'articolo 1 della decisione 1999/21/Ce, Euratom e cioè:

— sicurezza dell'approvvigionamento,

— competitività,

— protezione dell'ambiente.

Ciascun obiettivo ha un'importante dimensione esterna. Il programma Synergy attuerà azioni rispondenti ai suoi obiettivi assicurando al contempo lo stretto coordinamento delle azioni di cooperazione internazionale in materia di politica energetica svolte altrove nella Comunità.

I. Settori di cooperazione legati agli obiettivi energetici della comunità

A) Azioni rispondenti ai tre obiettivi:

— consulenza ai paesi terzi in materia di politica energetica;

— promozione dell'efficienza energetica nei paesi terzi;

— sviluppo delle fonti energetiche locali, in particolare quelle rinnovabili;

— promozione dell'integrazione energetica regionale;

— promozione della coerenza nell'attuazione dei programmi comunitari in talune regioni (ad esempio Mar Nero, Mar Caspio, bacino del Mediterraneo, Mar Baltico, Mar di Barents e regione del Golfo Persico).

B) Competitività:

— sostegno allo sviluppo della cooperazione intesa a rafforzare la presenza europea in mercati energetici chiave, in particolare Asia e America latina;

— consulenza ai paesi terzi sull'organizzazione del loro settore energetico;

— sostegno alla liberalizzazione e all'apertura del settore energetico nei paesi terzi e contributo all'elaborazione della loro politica energetica in questo nuovo contesto, segnatamente in conformità del trattato sulla Carta europea dell'energia;

— incoraggiamento di maggiori investimenti energetici delle imprese europee nei paesi terzi.

C) Sicurezza dell'approvvigionamento:

— dialogo con i paesi produttori ed esportatori di energia: Golfo Persico, Mar Caspio, Russia, paesi produttori di America, Asia e Africa;

— promozione del dialogo tra la Comunità europea e i paesi firmatari del trattato sulla Carta europea dell'energia, in particolare i paesi di transito dell'energia e i paesi di transito che sono produttori, contribuendo all'attuazione delle disposizioni del trattato sulla Carta europea dell'energia;

— partecipazione e sostegno ai lavori delle organizzazioni internazionali del settore: conferenze ministeriali e conferenze produttori/consumatori, Agenzia internazionale dell'energia;

— sostegno alla creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nei paesi terzi per la produzione e il transito dell'energia, in conformità del diritto internazionale e segnatamente del trattato sulla Carta europea dell'energia e delle discipline concordate in sede OMC.

D) Protezione dell'ambiente:

— formazione dei decisori e degli operatori nel settore dell'energia dei paesi terzi per sensibilizzarli al rispetto dell'ambiente;

— diffusione delle esperienze e dell'informazione di cui dispone la Comunità in materia di energia e di ambiente;

— promozione delle tecnologie pulite, con particolare attenzione alla combustione del carbone nei grandi paesi consumatori come la Cina, tenendo conto delle incidenze sulla politica energetica;

— sostegno e intensificazione delle azioni per l'inserimento della dimensione ambientale nella politica e nella programmazione energetica dei paesi terzi;

— incoraggiamento e aiuto ai paesi terzi per definire ed attuare politiche energetiche nazionali in materia di approvvigionamento ed utilizzazione di energia in sintonia con le rispettive situazioni ambientali.

II. Priorità geografiche e coerenza con i programmi di cooperazione internazionale della comunità

A) Ruolo e priorità:

Il programma Synergy, nelle relazioni internazionali nel settore dell'energia:

— promuoverà la cooperazione in materia di energia nei confronti dei paesi terzi;

— curerà che si tenga conto dei suoi obiettivi nelle azioni di cooperazione esterna attuate mediante altri programmi comunitari;

— faciliterà l'affermarsi di progetti nel settore dell'energia finanziati da altri strumenti di cooperazione comunitari.

B) Priorità geografiche:

Il programma Synergy si concentrerà sulle priorità geografiche delle relazioni esterne della Comunità e contribuirà a realizzare alcune di esse.

Le regioni coperte a titolo prioritario da Synergy sono:

— Europa centrale e orientale;

— Nuovi Stati Indipendenti (NSI);

— paesi terzi del Mediterraneo;

— America latina, con particolare riguardo a Mercosur, Cile, Messico e Venezuela;

— Asia: Cina, India e ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico);

— Africa.

Note ufficiali

1.

Gu C 328 del 26. 10. 1998.

2.

Gu C 214 del 10. 7. 1998, pag. 44.

3.

Gu C 315 del 13. 10. 1998, pag. 1.

4.

Gu C 224 dell'1. 8. 1996, pag. 1.

5.

Gu L 104 del 22. 4. 1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (Ce) n. 2598/97 (Gu L 351 del 23. 12. 1997, pag. 16).

6.

Gu L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 2444/97 (Gu L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1).

7.

Gu C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

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