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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Bolzano 20 marzo 2001, n. 71

Interventi per regimazione acque di torrente a difesa proprietà privata - Illegittimità

Tar Trentino Alto Adige

Sentenza 20 marzo 2001, n. 71

(omissis)

E' illegittimo l'intervento di regimazione delle acque di un torrente a tutela della proprieta' privata nel caso di torrente iscritto nelle acque pubbliche e come tale soggetto a vincolo paesaggistico ex lege. Infatti la tutela del paesaggio e' interesse prevalente su qualunque altro interesse (pubblico o privato) e non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato.

(omissis)

 

Fatto

Il ricorrente espone di essere proprietario della particella fondiaria 605 in P.T. 416/II C.C. Selva di Val Gardena, di circa 2600 mq, che confina con il lato orografico sinistro del torrente "Chedull/Vallunga", iscritto al n. 156 dell'elenco delle acque pubbliche. Espone, altresi', che a seguito di lavori eseguiti nell'anno 1970 per la costruzione di una strada sul lato orografico destro del torrente, il materiale di risulta sarebbe stato versato nel torrente che, in conseguenza, si sarebbe trovato addirittura ad un livello piu' alto rispetto al terreno di sua proprieta', con conseguenti inondazioni in occasioni di temporali o di scioglimento delle nevi e mancato deflusso dell'acqua che rimaneva stagnante nel prato.

Nell'anno 1986 a seguito di lavori di canalizzazione, l'alveo del torrente sarebbe stato spostato a sinistra, con ulteriore suo restringimento, sicche' il terreno del ricorrente, indicato nel PUC esistente come "zona agricola" e nell'elenco dei beni immobili come "pascolo" (quest'ultima individuazione solo per l'incuria ed illecito comportamento dell'Amministrazione) non sarebbe piu' stato adatto a essere coltivato. Con una prima domanda presentata nell'anno 1979, riproposta nell'anno 1990, il ricorrente chiedeva di poter eseguire la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Infine, nel giugno del 1993 il ricorrente, vista l'inerzia dell'Amministrazione e tenuto conto del parere favorevole sotto il profilo idraulico, dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo datato 16 maggio 1990, dava corso ai lavori per l'abbassamento del letto del torrente tramite l'estrazione dei sassi e il loro deposito sul lato orografico sinistro dello stesso.

Il Presidente della Giunta provinciale, tenuto conto che i lavori — intrapresi, oltre che sulla citata particella fondiaria 605, anche sulle particelle fondiarie 606,609 e 610 di proprieta' del comune, sulla particella fondiaria 1161/1 che corrisponde al torrente CHEDULL, nonche' su parte della particella fondiaria 633/1 di proprieta' della signora Anna Maria Lardschneider, per una lunghezza complessiva di metri 98 — erano di grave disturbo per la zona umida esistente sul lato orografico sinistro del torrente, con atto datato 18 giugno 1993 ordinava al ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con specifiche disposizioni per l'attuazione del detto ripristino. Il ricorso gerarchico, presentato dall'interessato avverso la predetta ordinanza, veniva rigettato dalla Giunta provinciale con deliberazione datata 18 ottobre 1993 n. 6404. Oltre ai due provvedimenti ora richiamati, il ricorrente ha impugnato pure il parere della II Commissione per la tutela del paesaggio assunto in seduta del 24 agosto 1993, nonche' la nota del direttore della ripartizione tutela del paesaggio e della natura datata 10 dicembre 1993, riportata in testo bilingue, su richiesta del ricorrente, con lettera datata 29 dicembre 1993.

A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimita':

1. — Violazione degli artt. 1 e 8, comma 1, lettera d) e comma 3 l.p. n. 35 del 12 luglio 1975 ed eccesso di potere della pubblica amministrazione, responsabilita' per i danni ai sensi dell'articolo 2043 c.c. a causa di comportamento omissivo.

2. -Violazione dell'articolo 1/bis comma 1 lettera b) comma 3 e comma 4, articolo 7 e 8 l.p. 25 luglio 1970 n. 16; eccesso di potere per illogicita' manifesta, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti e motivazione erronea travisata.

3. — Eccesso di potere per illogicita' manifesta, travisamento dei fatti e mancanza di presupposti.

In seguito alla produzione in giudizio da parte della difesa della Provincia, e in sede di trattazione dell'istanza di sospensiva, di documenti in precedenza non conosciuti, il ricorrente produce memoria con i seguenti motivi aggiunti:

1. — Violazione dell'articolo 7 in relazione all'articolo 1, lettera a), all'articolo 1/bis, comma 1, lettera b) e c), comma 3, comma 4, articolo 3 l.p. 25 luglio 1970 n. 16, nonche' degli artt. 1 quater, quinquies, sexties decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e degli artt. 1 e 7 legge 29 giugno 1939 n. 1497; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per erroneita' nell'indicazione dello stato dei luoghi e mancanza di presupposti, non potendo essere classificata come zona umida una zona che ha subito periodiche inondazioni a causa della omessa manutenzione dell'organo competente per l'ordinaria manutenzione dei corsi di acque pubbliche; difetto di motivazione e contraddittorieta' dei provvedimenti impugnati con le rilevazioni del laboratorio biologico provinciale. All'udienza in camera di consiglio, la domanda per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e' stata accolta.

Successivamente, con sentenza n. 234/96 registro sentenze, il giudizio e' stato sospeso avendo parte ricorrente prodotto in giudizio copia della domanda di condono ex l.p. n. 15/95, presentata dall'interessato al comune di Selva Val Gardena in data 16.10.1995. Successivamente la difesa della provincia di Bolzano con atto datato 26 gennaio 1998 ha presentato domanda di fissazione udienza, facendo presente che la commissione edilizia comunale in data 16 febbraio 1996 aveva rigettato l'istanza di condono e producendo in giudizio copia autentica della relativa comunicazione del sindaco datata 5 marzo 1996. In data 8 aprile 1998 e' stata emessa da questo Tribunale la sentenza interlocutoria n. 7 con la quale si ordina all'amministrazione provinciale di produrre in giudizio il parere della II Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, espresso ai sensi dell'articolo 21, l.p. 25 luglio 1970 n. 16, nella seduta del 24 posto 1993. Il citato documento e' stato depositato il 26 gennaio 1999. All'udienza del 14 febbraio 2001 il ricorso e' stato trattenuto per la decisione.

 

Diritto

Il ricorso e' infondato. I beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale a seconda del profilo considerato; pertanto, la tutela paesaggistica e' perfettamente compatibile con la tutela urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici, con la conseguenza che, pur non sussistendo alcuna fungibilita' fra le varie legislazioni di settore, le stesse possono riferirsi contestualmente allo stesso oggetto (Consiglio di Stato 4 dicembre 1998 n. 1734). La tutela del paesaggio e' interesse prevalente su qualunque altro interesse (pubblico o privato) e non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato. (TAR BZ n. 115 del 3 maggio 1996.) La dimensione del sacrificio dell'interesse privato soggiace al sindacato dell'eccesso di potere, eventualmente, nelle figure dell'irragionevolezza, dell'illogicita' o dell'erroneo presupposto di fatto o di diritto.

Tale ulteriore salvaguardia per la tutela del paesaggio si concilia anche con il diritto di proprieta' nei modi e nei limiti definiti nella Costituzione. Passando ora all'esame del primo motivo del ricorso, questo Collegio concorda con la Provincia resistente che rimane nella discrezionalita' dell'Amministrazione competente, e in questo preciso caso dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo nell'ambito della provincia di Bolzano, valutare le scelte degli interventi e l'importanza dei lavori considerati in un quadro di priorita' del pubblico interesse e nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Risulta dai documenti prodotti che l'Azienda e' ripetutamente intervenuta in detta zona non ritenendo di dover intervenire sul tratto interessato — oggetto del presente ricorso -, considerate, appunto, le particolarita' e caratteristiche di una zona protetta ai sensi dell'articolo 1 bis della legge provinciale 16/70. Non puo' essere dedotto a giustificazione dei lavori, eseguiti dal ricorrente in assenza di qualsiasi autorizzazione, il comportamento, ritenuto omissivo — ma non provato nei motivi del ricorso -, dell'amministrazione, che avrebbe arrecato danni gravi alla proprieta'.

L'inerzia dell'amministrazione pubblica non autorizza il privato ad eseguire lavori in assenza di autorizzazione, se questa e' tassativamente prescritta. Anche se, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della l.p. n. 35/75, i lavori eseguiti dal ricorrente dovessero essere classificate opere di manutenzione ordinaria dal profilo idraulico, le stesse devono comunque essere valutate anche ai sensi della normativa sulla tutela paesaggistica, cioe' sotto l'aspetto della tutela ambientale-paesaggistica. Risulta infatti dalla documentazione prodotta che le opere realizzate dal ricorrente consistono in un notevole allargamento nonche' abbassamento del letto del torrente Chedull-Vallunga, con conseguente deposito del materiale di scavo sul lato orografico sinistro del torrente, a causa delle quali, il bilancio idrico della zona umida sul versante orografico sinistro e' stato gravemente disturbato e che i lavori suddetti provocheranno un cambiamento del manto vegetale. L'invocazione dell'art. 58 del R.D. 523 del 25.7.1904 che autorizza anche il privato ad eseguire lavori temporanei ed urgenti a difesa delle sponde dei beni non e' condividibile, in quanto non emergono dagli atti prodotti i presupposti del caso. Risulta inoltre, dalla lettera del 16 maggio 1990 dell' azienda citata, che essa ha espresso unicamente un parere sotto l'aspetto meramente idraulico, sottolineando nel contempo che il tratto interessato del torrente e' stato dichiarato zona umida, e quindi sottoposta a particolare tutela e protezione.

Il ricorrente e' inoltre stato informato dall'Ufficio parchi naturali e conservazione della natura e restauro ambientale, con nota del 1 giugno 1990, che per le opere predette e' prescritta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della l.p. 16/70. Il ricorrente invoca l'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) ma omette di specificare tale paventato fatto se non in modo generico. Pertanto anche questo Collegio non si esprime all'uopo. Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso, questo Collegio conferma quanto esposto sopra, che cioe' dagli atti prodotti non emerge che i lavori eseguiti potessero rientrare nella manutenzione ordinaria neanche ai sensi dell'articolo 1 bis comma 4 della legge provinciale 25 luglio 1970 n. 16, per effetto del quale non sarebbe richiesta nessuna autorizzazione. Con richiamo all'articolo 1 bis della legge provinciale 16/1970, come modificata con l.p. 35/87, risulta, con tutta evidenza, che il vincolo paesaggistico deriva ex lege, risultando il torrente in parola iscritto nell'elenco delle acque pubbliche. Non convince, quanto sostenuto nel ricorso, che la motivazione sarebbe carente, illogica e travisata perche' il vincolo della legge Galasso non puo' comprendere ristagni dovuti a scarichi di fogna a cielo aperto. Infatti, la zona, oltre a essere iscritta nell'elenco delle acque pubbliche risulta anche nel catasto delle zone umide elaborato dalla stessa provincia il giorno 17 agosto 1984. La sola iscrizione del torrente nell'elenco delle acque pubbliche — fatto non contestato nel ricorso — determina il vincolo paesaggistico ex lege ai sensi del piú volte citato art. 1 bis della l.p. 16/70. Venendo alla trattazione del motivo 3) si richiama quanto gia' esposto piu' sopra. Infatti non puo' essere invocato, per giustificare l'esecuzione di opere in assenza di concessione o autorizzazione, il fatto, che l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e della difesa del suolo avrebbe in ogni caso dovuto eseguire tutti lavori necessari al fine di consentire la naturale sedimentazione delle acque non derivanti dal torrente Vallunga, ovvero consentire al ricorrente l'esecuzione dei lavori previo rilascio del relativo provvedimento. Trattandosi di una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggio, non e' l'Azienda che deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, la quale, come si e' visto, non e' stata chiesta, anzi, e' stata negata come risulta dalla delibera della Giunta Provinciale impugnata n. 6404 del 18 ottobre 1983.

Dal parere della II. Commissione provinciale per la tutela del paesaggio espresso in data 24.8.1993, depositato presso questo Tribunale a seguito della sentenza interlocutoria, non emergono fatti nuovi a sostegno dei motivi di ricorso. L'espressione del Sindaco che si tratterebbe di una "cloaca" non modifica il fatto che i lavori sono stati eseguiti in assenza di qualsiasi autorizzazione paesaggistica. E' stato lo stesso sindaco ad emettere l'ordinanza di sospensione dei lavori in attesa dei provvedimenti definitivi ed e' stato anche lo stesso sindaco a negare la concessione edilizia in sanatoria. Non e' accoglibile neanche il motivo aggiunto dedotto con memoria del 20 gennaio 1994, in quanto non e' determinante il fatto, che all'atto dell'esecuzione dei lavori non era ancora stata pubblicata la delibera della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio contenente la proposta di dichiarare monumento naturale la zona. Il vincolo di tutela, infatti, era stato imposto ai sensi dell'articolo 1 bis della legge provinciale 16/1970, in quanto trattasi anche di torrente iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (che comprende anche gli argini per una striscia di 150 metri) nonche' di zona umida iscritta al catasto elaborato dalla provincia nell'anno 1984. Questo Collegio non ravvisa difetto di motivazione e contradittorieta' dei provvedimenti impugnati con le rilevazioni del Laboratorio Biologico Provinciale, in quanto da quest'ultime possono essere considerati ulteriori motivi (anche se non riportati negli atti impugnati) — di mera cognizione — che giustificano la sottoposizione a tutela paesaggistica della zona, ritenuta umida anche dal Laboratorio stesso. Il ricorso deve essere rigettato per le considerazioni che precedono.

(omissis)

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